TRIBUTI

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2422 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – La notifica del cd. avviso bonario, come prevista dall’art. 36 comma terzo DPR 600/73, appare necessaria solo ove risultino incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione presentata dal contribuente, per cui non è indispensabile ove, si sia in presenza di omessi o ritardati versamenti di imposte già dichiarate dal contribuente

La notifica del cd. avviso bonario, come prevista dall'art. 36 comma terzo DPR 600/73, appare necessaria solo ove risultino incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione presentata dal contribuente, per cui non è indispensabile ove, si sia in presenza di omessi o ritardati versamenti di imposte già dichiarate dal contribuente

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2415 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – Illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione a seguito della rideterminazione del valore di un appezzamento di terreno agricolo qualora l’Amministrazione compara terreni dalle caratteristiche migliori in mancanza di un sopralluogo oppure di una perizia UTE

Illegittimo l'avviso di rettifica e liquidazione a seguito della rideterminazione del valore di un appezzamento di terreno agricolo qualora l'Amministrazione compara terreni dalle caratteristiche migliori in mancanza di un sopralluogo oppure di una perizia UTE

Acquisizione dell’unità immobiliare da un’impresa di costruzione tramite un contratto di permuta – Cessione del credito corrispondente alla detrazione – Risposta 29 agosto 2019, n. 354 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 29 agosto 2019, n. 354 Acquisizione dell’unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di permuta - Cessione del credito corrispondente alla detrazione - Articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 agosto 2019, n. 21063 – TIA, i dipendenti comunali o il personale operante a convenzione accedono all’immobile del contribuente col consenso espresso o tacito (supposto) del medesimo, con la conseguenza che essi non hanno bisogno di autorizzazione specifica da parte del Sindaco

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 agosto 2019, n. 21063 Tributi - T.I.A. - Locali adibiti a suo studio professionale - Misurazione - Sopralluogo dei verificatori Fatti di causa 1. La CTR della Liguria, con la sentenza n. 477/6/13, depositata l'8.4.2014, ha respinto l'appello proposto dall'avv. C.D. contro la sentenza della CTR di La Spezia [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2420 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – Per il raddoppiamento, occorre la presenza di seri indizi di reato, che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, senza, peraltro, che rilevino cause di non punibilità o di esclusione dell’antigiuridicità o del dolo il cui accertamento resta riservato all’autorità giudiziaria

Per il raddoppiamento, occorre la presenza di seri indizi di reato, che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, senza, peraltro, che rilevino cause di non punibilità o di esclusione dell'antigiuridicità o del dolo il cui accertamento resta riservato all'autorità giudiziaria

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2466 sez. III depositata il 18 aprile 2019 – In tema d’imposta di registro, il negozio complesso, cui si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sola tassazione della disposizione soggetta al regime più oneroso, è contrassegnato da una causa unica, mentre ricorre il collegamento negoziale laddove distinti negozi, ciascuno soggetto ad un’imposta, confluiscono in una fattispecie complessa pluricausale, della quale ognuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili

In tema d'imposta di registro, il negozio complesso, cui si applica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sola tassazione della disposizione soggetta al regime più oneroso, è contrassegnato da una causa unica, mentre ricorre il collegamento negoziale laddove distinti negozi, ciascuno soggetto ad un'imposta, confluiscono in una fattispecie complessa pluricausale, della quale ognuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili

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