TRIBUTI

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2416 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – Illegittimità dell’accertamento fondato sulla sola divergenze fra valori dichiarati e valori ricavati dalla banca dati dell’OMI in quanto trattasi di presunzioni semplici, non suffragate da altri idonei elementi indiziari

Illegittimità dell'accertamento fondato sulla sola divergenze fra valori dichiarati e valori ricavati dalla banca dati dell'OMI in quanto trattasi di presunzioni semplici, non suffragate da altri idonei elementi indiziari

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2429 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore atta a supportare la pretesa impositiva, costituisca un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non possa ricollegarsi al mero superamento degli standards astratti, ma debba preliminarmente discendere all’esito dell’espletamento della fase endoprocedimentale del contraddittorio con il contribuente, da attivarsi obbligatoriamente a pena di nullità dell’accertamento emanato senza previo invito a dedurre

la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore atta a supportare la pretesa impositiva, costituisca un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non possa ricollegarsi al mero superamento degli standards astratti, ma debba preliminarmente discendere all'esito dell'espletamento della fase endoprocedimentale del contraddittorio con il contribuente, da attivarsi obbligatoriamente a pena di nullità dell'accertamento emanato senza previo invito a dedurre

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2430 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2413 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973: sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti

In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973: sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2412 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – Per l’accertamento sintetico dei redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione era già scaduto alla data di entrata in vigore dell’art. 22, co. 1, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, che ha novellato l’art. 38, co. 5, del DPR n. 600 del 1973, l’Ufficio può avvalersi della presunzione legale relativa, posta nella previgente formulazione di detta disposizione, secondo la quale la spesa per incrementi patrimoniali si considera sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti

Per l'accertamento sintetico dei redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione era già scaduto alla data di entrata in vigore dell'art. 22, co. 1, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, che ha novellato l'art. 38, co. 5, del DPR n. 600 del 1973, l'Ufficio può avvalersi della presunzione legale relativa, posta nella previgente formulazione di detta disposizione, secondo la quale la spesa per incrementi patrimoniali si considera sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2421 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – Inapplicabilità all’IRAP della disciplina sul cd. raddoppio dei termini per l’accertamento

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2421 sez. V depositata il 17 aprile 2019 Accertamento - Reato ex D.lgs. 74/2000 - Termini - Raddoppio - Ammissibilità - Limite Sentenza 1. L'Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n. 13478/22/2017, con la quale la CTP di Roma accoglieva un ricorso della A.S. avverso [...]

Redditi prodotti in regime forfetario e ripartizione della detrazione per figli a carico – Risoluzione n. 69/E del 2019

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 69/E del 22 luglio 2019 intervenendo in tema di dichiarazioni dei redditi ha chiarito che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rilevi, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite per considerare i familiari fiscalmente a carico. A tal proposito si ricorda che [...]

Torna in cima