COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2422 sez. V depositata il 17 aprile 2019

Imposte – Avviso bonario – Notifica – Necessità – Ipotesi

Sentenza

L’Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n. 1823/44/2017, con la quale la CTP di Roma accoglieva un ricorso della Srl D. avverso la cartella di pagamento n. (omissis) relativa ad IRES ed IVA per l’importo di € 386.165,89.

Lamenta l’appellante Ufficio che erroneamente la CTP ha dichiarato la nullità della detta cartella in ragione dell’omessa notifica dell’avviso bonario. Ma tale comunicazione di irregolarità è prevista dall’art. 36 comma terzo DPR 600/73 solo ove siano ravvisabili incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; sì da determinare l’esigenza di dare luogo ad un preventivo contraddittorio con il contribuente. Invece nel caso di specie si tratta di omessi versamenti di imposte già dichiarate dalla contribuente, con conseguente esclusione del preventivo invio della comunicazione di irregolarità. Né secondo l’Ufficio è dato dubitare della legittimità dei richiesti interessi, applicati nella misura del 30% in forza dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997.

La Società non si è costituita.

2. L’appello dell’Ufficio merita accoglimento nei limiti di cui alle seguenti considerazioni:

– va in primo luogo evidenziato che la Società, avendo la sua sede a L’Aquila, ha fruito delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. 39/2009 in conseguenza di calamità naturali.

In secondo luogo risulta in atti che la stessa Società, al termine del periodo di sospensione dei versamenti fissato al 30.6.2010, ha iniziato ad assolvere i propri obblighi tributari mediante un piano di rateizzazione.

– tutto ciò premesso va affermato che la notifica del cd. avviso bonario, come prevista dall’art. 36 comma terzo DPR 600/73, appare necessaria solo ove risultino incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione presentata dal contribuente.

Al contrario il cd. avviso bonario non è indispensabile ove, come nel caso di specie, si sia in presenza di omessi o ritardati versamenti di imposte già dichiarate dal contribuente (in tal senso Cass. Ord. 12997/2011).

– con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTP, nessun vizio di legittimità appare sotto l’esaminato aspetto caratterizzare la cartella di pagamento oggetto dell’odierna controversia.

– resta tuttavia che, come eccepito dalla Società in sede di ricorso introduttivo, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con l’Ufficio, le ha concretamente impedito di chiedere l’abbattimento del trattamento sanzionatorio nel limite del 10% aspetto all’applicata misura del 30%.

Pertanto appare equo che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, venga affermata la legittimità della cartella de quo, ad esclusione del trattamento sanzionatorio originariamente applicato nella misura del 30%; trattamento sanzionatorio che invece l’Ufficio rideterminerà nella minore misura del 10%.

Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale Lazio accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.