TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2019, n. 4066 – In tema di ICI, si è affermato che la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità, fa stato con riferimento anche ad annualità diverse in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili

il giudicato in materia tributaria fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2019, n. 4047 – Ai fini dell’esenzione ICI la norma esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito – Sanzioni disapplicazione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 febbraio 2019, n. 4047 Tributi locali - ICI - Accertamento - Riscossione - Immobili - Benefici fiscali Svolgimento del processo La Sios ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un avviso di accertamento con il quale il Comune di Roma ha chiesto una maggiore imposta ICI, per [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbbraio 2019, n. 4061 – In tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile l’invocato art. 12, settimo comma, l. n. 212 del 2000, operando in tale ambito il “jus speciale” di cui all’art. 11, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374

il rispetto del principio del contraddittorio nella fase amministrativa deriva, dunque, dall'art. 11, d.lgs. n. 374 del 1990, e costituisce, in ogni caso, un principio fondamentale del diritto dell'Unione, per cui ogniqualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione, quand'anche la normativa nazionale applicabile non preveda espressamente siffatta formalità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4209 – In tema di Imposte sul redditi d’impresa, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un Immobile, al sensi dell’art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è valsa sempre la regola per cui occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto

qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata da un'impresa a seguito di cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare, l'onere di fornire la prova che l'operazione è (quanto al prezzo di vendita) parzialmente simulata, spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale adduca l'esistenza di maggiori ricavi, e può essere adempiuto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4205 – Il raddoppio dei termini, per l’accertamento, deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l’azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna

per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 - secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo del comma 132, opera, nel caso delle indicate violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'Amministrazione Finanziaria entro il termine stabilito nel primo periodo del medesimo comma 132

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4176 – L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti

nel caso di cause connesse pendenti innanzi al medesimo giudice, questi può disporre la sospensione ex art. 295 c.c. solo ove verifichi che i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione (come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l'altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero quest’ultima non sia comunque realizzabile ritardando il procedere dell'uno in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l'altro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4172 – E’ sempre consentito al contribuente, in sede contenziosa, far valere l’esistenza dell’errore dichiarativo per cui qualora abbia dichiarato redditi superiori a quelli dovuti può opporre in sede giudiziale alla pretesa dell’Amministrazione l’erroneità, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l’emendabilità della stessa, solo ove non abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta

è ormai consolidato l'orientamento secondo il quale è sempre consentito al contribuente, in sede contenziosa, far valere l'esistenza dell'errore dichiarativo (in ultimo Cass. Sez. U., Sentenza n. 13378 del 30/06/2016), poiché in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2019, n. 4051 – In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’articolo 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative e, dunque, anche delle associazioni sportive dilettantistiche, dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro

in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'articolo 7, comma 2 bis, del d.l. n. 203 del 2005 (introdotto dalla legge di conversione n. 248 del 2005), che ha esteso l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, e l'articolo 39 del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, che ha sostituito il comma 2 bis dell'articolo 7 citato, estendendo l'esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, non si applicano retroattivamente, trattandosi di disposizioni che hanno carattere innovativo e non interpretativo

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