TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3277 – In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata

il d.lgs. n. 504 dei 1992, art. 5, nel consentire al contribuente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull’unità immobiliare ed aventi rilevanza sull'ammontare della rendita catastale, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, costituita da quella dei fabbricati similari, non esclude l'obbligo del contribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento, alla luce degli eventi sopravvenuti, modificativi della rendita catastale preesistente. Nessuna norma, di contro, pone a carico del Comune il medesimo obbligo di richiedere all'ufficio competente la modifica della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza dei contribuente per cui la sentenza impugnata che ha affermato l'insussistenza di detto obbligo deve essere confermata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3268 – L’esenzione ICI prevista per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell’ente e non quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone

l’esenzione lei prevista dall'art. 7, comma 1^ lett. A), d.lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre In caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 gennaio 2019, n. 710 – In tema di sanzioni tributarie, l’esimente prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo – e, dunque, escluse le violazioni solo formali – imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai ‘sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo, nemmeno sotto il profilo della semplice culpa in vigilando

in tema di sanzioni tributarie, l'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo - e, dunque, escluse le violazioni solo formali - imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo (normalmente l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico; oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai 'sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo, nemmeno sotto il profilo della semplice culpa in vigilando

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3107 – L’errore di fatto idoneo a legittimare la re vocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391- bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione

"L'istanza di revocazIone di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione."

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 739 – In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie sulla emissione degli scontrini fiscali che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 739 Tributi - Contestazione della mancata emissione di scontrini fiscali - Sanzione accessoria di sospensione dall'esercizio dell'attività - Confermata anche in caso di definizione agevolata delle sanzioni amministrative pecuniarie Rilevato che La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso proposto da Alimentari P. S.n.c. di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3110 – Legittimità dell’accertamento dazi doganali evasi anche a seguito di non luogo a procedere del giudizio penale per intervenuta prescrizione del reato di contrabbando

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3110 Tributi - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Non luogo a procedere del giudizio penale per intervenuta prescrizione del reato - Accertamento dazi doganali evasi - Legittimità Rilevato che - V.G. veniva indagato, insieme ad altri, per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3109 – In tema di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco il pagamento delle imposte di cui all’art. 110, settimo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3109 Tributi - Imposta sugli apparecchi di intrattenimento - Apparecchi rimossi e distrutti in corso d’anno - Rideterminazione dell’imposta per frazione d’anno - Esclusione - Applicazione dell’imposta per intero - Legittimità Rilevato che - E. Srl impugnava la cartella di pagamento, emessa da Equitalia per conto [...]

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