CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3110
Tributi – Contrabbando di tabacchi lavorati esteri – Non luogo a procedere del giudizio penale per intervenuta prescrizione del reato – Accertamento dazi doganali evasi – Legittimità
Rilevato che
– V.G. veniva indagato, insieme ad altri, per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (TLE), risalente al 1993;
– il giudizio penale si concludeva nel 2005 con la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
– l’Agenzia delle dogane, pertanto, emetteva e notificava trenta avvisi di accertamento con contestuale invito di pagamento per il recupero dei diritti doganali inerenti l’immissione fraudolenta in consumo dei TLE, che venivano impugnati;
– l’Ufficio provvedeva altresì ad emettere le conseguenti cartelle di pagamento, parimenti impugnate dal contribuente;
– entrambe le impugnazioni – avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento – erano accolte dalla CTP di La Spezia con separate decisioni (rispettivamente n. 225/01/09 e n. 226/01/09);
– l’Agenzia delle dogane impugnava le decisioni con un unitario atto di gravame; la CTR, in accoglimento dell’appello, rigettava le impugnazioni del contribuente;
– V.G. propone ricorso per cassazione con quattro motivi; resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso;
Considerato che
– il primo motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 345 e 360, 1 comma, n. 3, c.p.c.” per aver la CTR deciso in base ad elementi, considerazioni ed eccezioni nuovi proposti dall’ufficio solo in sede d’appello e, come tali, inammissibili;
– il motivo è inammissibile, oltre che per l’irrituale formulazione della censura (ai sensi dell’art. 360 n. 3 anziché n. 4) e la genericità della stessa, per difetto di autosufficienza, non avendo il contribuente riprodotto, nel ricorso, né gli originali avvisi di accertamento, né la comparsa di costituzione in primo grado dell’Ufficio, né l’atto di gravame dello stesso, da cui potersi derivare l’asserita novità delle circostanze;
– va comunque rilevato che la sentenza impugnata così motiva «La Commissione … ritenendo provata l’esistenza di una organizzazione operante nel settore con le modalità illustrate dall’ufficio delle dogane, ritenendo che dai documenti risultano provati i fatti ascritti ed in assenza di indicazione di eventuali esoneri legittimi dal pagamento dei dazi doganali, stabilisce che l’appello merita accoglimento e che quanto preteso dall’Ufficio delle dogane della Spezia è legittimo e provato e pertanto dovuto dal sig. V.», mentre il rinvio ivi operato alle indicazioni dell’Amministrazione è così indicato «da tutti gli atti sia impositivi che penali risulta provata la partecipazione del sig. V. al contrabbando dei tabacchi esteri … ogni atto indica correttamente documenti e date degli illeciti commessi da più di 10 persone (tutti imputati) nel falso documentale … il V. aveva il ruolo di organizzatore … occupandosi dei trasporti spesso da lui scortati, dei pagamenti e di quant’altro per la riuscita delle varie spedizioni … è ampiamente provato dalla documentazione a supporto degli atti impositivi ed esibita in sede penale ed esistente agli atti»;
– ne deriva che la censura – per come delineata – è in ogni caso infondata atteso l’esplicito richiamo, nella sentenza, alla documentazione allegata agli atti impositivi e al contenuto della sentenza penale che, come riprodotto in controricorso, enunciava espressamente gli specifici fatti contestati, la cui valutazione, sia pure in termini sintetici, è poi stata operata dalla CTR;
– il secondo motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 345 e 360, 1 comma, n. 3 e 5, c.p.c. per omessa valutazione di fatti decisivi”, identificati, in particolare, nel concomitante stato di detenzione rispetto alle condotte contestate;
– pure tale censura è inammissibile, oltre che per l’irrituale e cumulativa formulazione dei motivi (per error in procedendo, error in giudicando e vizio di motivazione) tra loro inestricabilmente connessi, per la carenza dei presupposti di cui al novellato art. 360 n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, atteso da un lato la considerazione, esplicita, dell’asserita causa “ostativa” (i. e. lo stato di detenzione) da parte della CTR (che ha poi escluso la presenza di «indicazioni di eventuali esoneri legittimi dal pagamento dei dazi doganali»), sicché non si pone un omesso esame ma, in ipotesi, una insufficiente motivazione (non più consentita), sia perché, in ogni caso, la circostanza non ha carattere decisivo;
– sul punto va considerato, infatti, che, ai sensi dell’art. 203 CDC (analogamente a quanto dispongono gli artt. 201 e 202): «1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
– alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione.
2. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale.
3. I debitori sono:
– la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale,
– le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale»;
– ne deriva, dunque, che la mera circostanza che, per un determinato periodo di tempo, il contribuente fosse in stato di detenzione non è idonea, di per se sola, né quindi decisiva, ad incidere sulla sua partecipazione al reato di contrabbando, in ispecie ove questo, come nella vicenda in giudizio, sia costituito da una complessa attività con attribuzione di un ruolo organizzativo;
– il terzo motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 punto 5 c.p.c., dell’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, per omessa motivazione su fatti decisivi per il giudizio”;
– il contribuente, peraltro, nell’articolazione del motivo e nel momento di sintesi formulato, lamenta l’omessa pronuncia in ordine “ad eccezioni domande, quesiti e questioni” “riguardanti la carenza di motivazione degli avvisi, la mancata indicazione delle aliquote e l’omessa produzione di documenti”;
– il motivo è inammissibile presentando i medesimi vizi sopra rilevati, con evidente violazione del principio di chiarezza che presiede alla formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, oltre che carente in punto di autosufficienza, essendosi la parte limitata a riprodurre alcuni frammenti delle proprie deduzioni in appello e non anche le specifiche domande ed eccezioni formulate, né, comunque, gli avvisi oggetto di contestazione;
– occorre del resto sottolineare che il vizio in questione non concerne la mancata considerazione di ogni argomentazione dedotta dalla parte ma la mancata pronuncia su una specifica domanda od eccezione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25509 del 02/12/2014);
– né sussiste, in ogni caso, il vizio di omessa pronuncia avendo la CTR ritenuto «dai documenti provati i fatti ascritti» e legittima e corretta la richiesta «del pagamento dei dazi doganali», derivandone la positiva valutazione della regolarità e adeguatezza degli avvisi stessi;
– il quarto motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 comma 1, numero 3 e 5 c.p.c., dell’art. 2724 c.c.”, non emergendo dalla sentenza impugnata l’indicazione dei documenti posti a fondamento della pretesa tributaria e lamentando l’omessa pronuncia del giudice d’appello in ordine alla contestata mancanza di prove in ordine alla responsabilità del contribuente;
– anche tale doglianza è inammissibile atteso, da un lato, l’inestricabile intreccio delle censure (il contribuente lamenta, al contempo, la violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, l’apparenza della motivazione ed omessa pronuncia, contestando, altresì, la fondatezza della pretesa impositiva) e, dall’altro, la carenza della censura per difetto di autosufficienza quanto agli atti impositivi ;
– occorre comunque sottolineare che il giudice di merito deve rendere note le ragioni della sua decisione mediante esposizione anche succinta dei fatti rilevanti per la causa e delle ragioni giuridiche della decisione, ma ciò può essere effettuato anche con riferimento ad altra pronunzia ovvero ad altri atti esterni che, pur non riprodotti, si accompagni all’indicazione della ragione di diritto o fattuale che giustificherebbe il valore attribuito in modo da consentire di comprendere il senso della condivisione, sì che sia possibile e agevole il controllo della motivazione;
– orbene, nella specie, trattandosi di fatti di contrabbando, chiaramente descritti nella sentenza e richiamati nella motivazione, con espresso rinvio alla documentazione allegata agli atti impositivi, e che, in relazione a tali fatti, il contribuente è stato processato e prosciolto per prescrizione dei reati ascrittigli, ne deriva che egli era ben conscio degli addebiti mossi in quel processo e degli elementi di prova ivi posti dall’accusa a suo carico, sicché la doglianza si colloca nell’ambito della contestazione del merito dei presupposti dell’obbligazione tributaria fondata su quei fatti e quelle indagini;
– la motivazione, dunque, pur sintetica, non rende impossibile il controllo sull’esattezza del ragionamento probatorio, e ciò sia sul piano del diritto alla difesa, sia su quello dei limiti del contraddittorio, mentre, dall’altro, non sussiste né omessa pronuncia, né l’asserita violazione dell’onere della prova e ciò, tanto più, a fronte dell’assenza – affermata dalla CTR ed in alcun modo contrastata dal contribuente con il ricorso per cassazione – di ogni elemento a favore del contribuente medesimo;
– il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi e le spese regolate per soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane, che liquida in complessivi € 60.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26658 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere o in sede…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21444 del 6 luglio 2022 - L’invio di una notizia di reato comporta la sospensione dei termini di prescrizione per l’accertamento dei maggiori dazi il cui mancato pagamento, totale o parziale, abbia causa da un reato;…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 20027 depositata il 13 luglio 2023 - In tema di tributi doganali, le Autorità doganali devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi per errori attivi dell'Amministrazione nel rilascio dei…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32897 depositata il 6 settembre 2021 - Con riferimento al reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000, il profitto del reato dichiarativo di frode fiscale, suscettibile di confisca diretta o per equivalente, è…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 marzo 2020, n. 7258 - In tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 luglio 2019, n. 17944 - In tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da un reato, sia il termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione sia quello di decadenza per la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…