CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32897 depositata il 6 settembre 2021 – Con riferimento al reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000, il profitto del reato dichiarativo di frode fiscale, suscettibile di confisca diretta o per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione