CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3109
Tributi – Imposta sugli apparecchi di intrattenimento – Apparecchi rimossi e distrutti in corso d’anno – Rideterminazione dell’imposta per frazione d’anno – Esclusione – Applicazione dell’imposta per intero – Legittimità
Rilevato che
– E. Srl impugnava la cartella di pagamento, emessa da Equitalia per conto dell’Agenzia delle dogane, atteso il pagamento solo parziale dell’imposta per gli apparecchi di intrattenimento ex art. 110, settimo comma, TULPS per l’anno 2004;
– la contribuente, in particolare, sosteneva di aver provveduto al corretto versamento delle somme dovute, dovendosi tener conto del periodo di installazione trattandosi di apparecchi vetusti, non più convertibili, che erano stati rimossi e distrutti anteriormente al 30 aprile 2004, sicché l’imposta andava frazionata in relazione al periodo (quattro mesi) di effettivo utilizzo;
– il giudice di primo grado rigettava l’impugnazione; la sentenza era confermata dalla CTR della Calabria;
– E. Srl propone ricorso per cassazione con un motivo; resistono l’Agenzia delle dogane e il Ministero dell’Economia e delle Finanze con controricorso;
Considerato che
– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte nel giudizio d’appello, ed è comunque estraneo al contenzioso tributario a seguito dell’istituzione delle agenzie fiscali;
– l’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 bis d.P.R. n. 640 del 1962, modificato dall’art. 39 d.l. n. 269 del 2003 per aver la CTR ritenuto dovuto l’intero importo annuo dell’imposta di cui al comma 3 bis del citato art. 14 bis per ogni apparecchio (pari ad € 2.500,00 per l’anno 2004) anziché quella determinata in concreto in relazione ai mesi di effettivo utilizzo, nella specie pari a quattro mesi trattandosi di apparecchi restituiti e demoliti anteriormente al 30 aprile 2004;
– il motivo è infondato;
– la questione è già stato oggetto di approfondito esame da parte della Suprema Corte, per la quale, con dictum da cui non vi è ragione di discostarsi, «in tema di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, ai sensi dell’art. 14 bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il pagamento delle imposte di cui all’art. 110, settimo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l’imposta in relazione all’effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascun anno; ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, in ossequio al disposto di cui all’art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all’effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l’anno 2004 il pagamento dell’imposta in misura ridotta» (Cass. n. 5359 del 18/03/2015);
– né, del resto, la contribuente ha addotto alcun argomento per mutare il richiamato orientamento;
– le spese, atteso il consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso, vanno compensate;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta quello avverso l’Agenzia delle dogane. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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