CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2580 – Il socio di società di persone, in caso di cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale
il socio di società di persone, in caso di cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (artt. 2290, 2291, 2269 cod. civ.), sicché la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria (art. 2304 cod. civ.).