TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 gennaio 2019, n. 960 – In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile ratione temporis), è onerato della prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all’entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (c.d. redditometri), la prova contraria ammessa dal sesto comma di tale disposizione, richiedendo la dimostrazione documentale non solo della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero nucleo familiare, per tale intendendosi esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori; la presunzione del concorso di tali soggetti alla produzione del reddito, che può fornire giustificazione agli indici rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall'Ufficio ai fini dell'accertamento sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della convivenza, esclude infatti la possibilità di desumere da quest'ultima il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare

Aliquota IVA – n. 80) della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta 28 gennaio 2019, n. 12 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 28 gennaio 2019, n. 12 Aliquota IVA - n. 80) della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972 Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito La Società Alfa è attiva nella produzione e vendita di integratori alimentari e prodotti nutrizionali, curando anche le relative [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2182 – Tasse automobilistiche – Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di cui alla L. 29 dicembre 2002, n. 289, art. 12 opera anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di cui alla L. 29 dicembre 2002, n. 289, art. 12 opera anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143 (conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 212 e contenente un primo differimento). Infatti, il cit. D.L. n. 143, art. 1, comma 2 e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g) - che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 143, non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (tra gli altri) - vanno interpretati nel senso che per versamenti "utili" devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati "in unica soluzione»; nella fattispecie, risulta dalla sentenza impugnata che il pagamento effettuato il 16 maggio 2003 costituiva il primo atto di definizione, avendo il giudice del gravame precisato che lo stesso costituiva il versamento della prima rata, sicché le successive previsioni di proroga trova applicazione anche con riferimento alla vicenda in esame

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2172 – I diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2172 Accertamento - Diritti doganali - Riscossione - Dazio all’importazione - Contenzioso tributario Rilevato che la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: la società contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Livorno avverso l'avviso di accertamento e rettifica con il [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2155 – In tema di accertamento del maggior corrispettivo nella vendita di un immobile, la reintroduzione della presunzione semplice, non impedisce al giudice di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e gravità, tuttavia non riconoscibili nel solo valore OMI, che va pertanto combinato con ulteriori indizi qualora allegati

in tema di accertamento dei redditi d'impresa, in seguito alla sostituzione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell'art. 24 co. 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo -stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell'Unione europea - ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi introdotta dall'art. 35 cit., così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta "anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti", l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2144 – Il trasferimento di un calciatore è un atto che rientra nella gestione di una squadra di calcio, rappresentando un evento collegato all’attività ordinaria della società sportiva, sicché le plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni, quando la cessione del bene costituisce un evento ordinario della gestione dell’impresa, fanno parte dei proventi ed oneri della gestione “ordinaria” accessoria

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 213 del 19-12-2001, ha, invece, optato per la diversa tesi della sussistenza della plusvalenza, in quanto trattasi di cessione del contratto, come del resto espressamente previsto all'art. 5 comma 2 della legge 91 del 1981. Oggetto del contratto è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva per la durata del contratto stesso dietro corrispettivo. Il diritto all'utilizzo esclusivo deve essere considerato un bene immateriale strumentale. Trattasi di una immobilizzazione, in quanto non esaurisce la propria utilità in un solo esercizio, ma manifesta i suoi benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi, assimilabile ai beni immateriali, ammortizzabile ai sensi dell'art. 68 d.p.r. 917/1986. Pertanto, il compenso derivante dalla cessione del bene immateriale strumentale genera plusvalenza o minusvalenza.il trasferimento di un calciatore rientra poi nella gestione ordinaria "accessoria" di una società sportiva

Interpretazione dell’art. 26 comma 12 del DPR n. 633 del 1972 inerente la procedura di pignoramento presso terzi, in cui l’intervento dell’ufficiale giudiziario «resta limitato alla notifica dell’atto di pignoramento ai terzi pignorati e alla restituzione del titolo esecutivo – Risposta 24 gennaio 2019, n. 2 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 gennaio 2019, n. 2 Consulenza giuridica - Articolo 26, commi 2 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell'art. 26 comma 12 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il [...]

Interpretazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 – Risposta 24 gennaio 2019, n. 3 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 gennaio 2019, n. 3 Consulenza giuridica - Articolo 2, comma 2, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, è stato esposto il seguente Quesito L’Associazione ALFA, di seguito ALFA o [...]

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