Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 114 depositata l’ 8 marzo 2024 – Una gestione apparentemente antieconomica non è necessariamente sintomo di evasione, bensì può derivare da legittime ragioni che hanno portato l’imprenditore a compiere tali scelte. Pertanto, anche la valutazione dell’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti di utilità o di vantaggio, afferenti un giudizio quantitativo, e deve essere distinta dalla nozione di congruità del costo
Una gestione apparentemente antieconomica non è necessariamente sintomo di evasione, bensì può derivare da legittime ragioni che hanno portato l’imprenditore a compiere tali scelte. Pertanto, anche la valutazione dell’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti di utilità o di vantaggio, afferenti un giudizio quantitativo, e deve essere distinta dalla nozione di congruità del costo