TRIBUTI

Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi anche se accessorie alle obbligazioni tributarie

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 11113 depositata il 24 aprile 2024, intervenendo in tema di prescrizione, ha ribadito il principio di diritto secondo cui è "... quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11113 depositata il 24 aprile 2024 – E’ quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale

E' quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale

IMU: no all’esenzione di abitazione principale di un immobile classificato A/10 anche se utilizzato come abitazione

La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l'ordinanza n. 9496 depositata il 9 aprile 2024, intervenendo in tema di esenzione IMU, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... ai fini del trattamento esonerativo, rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come «ufficio-studio», con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta, non [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9496 depositata il 9 aprile 2024 – Ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come «ufficio-studio», con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta

Ai fini del trattamento esonerativo, rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come «ufficio-studio», con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 6, sentenza n. 270 depositata il 25 gennaio 2024 – La procedura di eredità giacente non è soggetta al pagamento dell’imposta di successione ed il curatore va considerato un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale, non potendo essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all’eredità ma essendo un mero titolare di un ufficio di diritto privato tenuto all’amministrazione dei beni del de cuius in attesa della destinazione degli stessi, quindi privo del possesso sugli stessi

La procedura di eredità giacente non è soggetta al pagamento dell'imposta di successione ed il curatore va considerato un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale, non potendo essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all'eredità ma essendo un mero titolare di un ufficio di diritto privato tenuto all'amministrazione dei beni del de cuius in attesa della destinazione degli stessi, quindi privo del possesso sugli stessi

ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2024

La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una serie di situazioni in cui non trovano applicazione gli ISA. Infatti il comma 6 dell'articolo 9 bis del decreto legge n. 50 del 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017, stabilisce che gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei [...]

Corte di Cassazione. sezione tributaria, ordinanza n. 5894 depositata il 5 marzo 2024 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), così come di imposta municipale propria (IMU), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), così come di imposta municipale propria (IMU), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8462 depositata il 28 marzo 2024 – In tema di riscossione delle imposte, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all’art. 36 – bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o a quella analoga di cui all’art. 54 – bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) anche per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione in base all’applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche e non nell’ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria

In tema di riscossione delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all'art. 36 - bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o a quella analoga di cui all'art. 54 - bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche e non nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria

Torna in cima