TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27403 depositata il 26 settembre 2023 – E’ compito del giudice di merito accertare, sul fondamento delle allegazioni e produzioni offerte dalle parti, se il rimborso d’imposta richiesto dai contribuenti, in relazione al reddito da partecipazione societaria conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa Europea “de minimis”

E' compito del giudice di merito accertare, sul fondamento delle allegazioni e produzioni offerte dalle parti, se il rimborso d'imposta richiesto dai contribuenti, in relazione al reddito da partecipazione societaria conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa Europea "de minimis"

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27724 depositata il 2 ottobre 2023 – La l. n. 212 del 2000, art. 6 comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 36 ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest’ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui al d.lgs. n. 462 del 1997, art. 2 comma 2

La l. n. 212 del 2000, art. 6 comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 36 ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui al d.lgs. n. 462 del 1997, art. 2 comma 2

Per i costi pluriennali il termine di decadenza va riferito al singolo anno in cui è stato dedotto per la Cassazione, la legge sulla riforma fiscale prevede invece la decadenza dell’accertamento decorre dall’anno in cui il componente è maturato

Per i costi pluriennali il termine di decadenza va riferito al singolo anno in cui è stato dedotto per la Cassazione, la legge sulla riforma fiscale prevede invece la decadenza dell'accertamento decorre dall'anno in cui il componente è maturato

Corte di Cassazione, sentenza n. 25517 depositata il 31 agosto 2023 – Per i componenti ad efficacia pluriennale, occorre guardare il termine di decadenza del singolo anno in cui è stato portato a deduzione, non al termine decadenziale riferito al primo anno in cui il componente è comparso

Per i componenti ad efficacia pluriennale, occorre guardare il termine di decadenza del singolo anno in cui è stato portato a deduzione, non al termine decadenziale riferito al primo anno in cui il componente è comparso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27352 depositata il 26 settembre 2023 – In tema di imposte sui redditi di impresa, l’art. 66, comma 3, TUIR – al quale è connesso per quanto qui interesse l’art. 75 TUIR, ambedue nella formulazione vigente ratione temporis – va interpretato nel senso che il periodo di competenza per operare correttamente la deduzione delle perdite sui crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono più essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi “certi e precisi” della loro irrecuperabilità

In tema di imposte sui redditi di impresa, l'art. 66, comma 3, TUIR - al quale è connesso per quanto qui interesse l'art. 75 TUIR, ambedue nella formulazione vigente ratione temporis - va interpretato nel senso che il periodo di competenza per operare correttamente la deduzione delle perdite sui crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono più essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi "certi e precisi" della loro irrecuperabilità

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27391 depositata il 26 settembre 2023 – In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l’eccezione inerente l’adesione del contribuente al condono l. n. 289 del 2002, ex art. 7 da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l’effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere

In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l'eccezione inerente l'adesione del contribuente al condono l. n. 289 del 2002, ex art. 7 da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l'effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere

Corte di Cassazione, sentenza n. 19581 depositata il 10 luglio 2023 – In tema di contenzioso tributario, l’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce al giudice il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, deve essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia

In tema di contenzioso tributario, l'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce al giudice il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, deve essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24305 depositata il 4 ottobre 2018 – La preclusione sancita dal menzionato art. 24 va circoscritta alla deduzione di ulteriori vizi di illegittimità che inficerebbero l’atto impugnato, restando sempre possibile per il ricorrente (e per tutte le altre parti), sia pure nel rispetto dei limiti formali e temporali di cui all’art. 32, prospettare ulteriori argomentazione a sostegno del ricorso proposto e dei singoli motivi in cui questo è articolato

La preclusione sancita dal menzionato art. 24 va circoscritta alla deduzione di ulteriori vizi di illegittimità che inficerebbero l'atto impugnato, restando sempre possibile per il ricorrente (e per tutte le altre parti), sia pure nel rispetto dei limiti formali e temporali di cui all'art. 32, prospettare ulteriori argomentazione a sostegno del ricorso proposto e dei singoli motivi in cui questo è articolato

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