TRIBUTI

Convenzione tra l’AGEA e l’ADM – Trasmissione fac-simile delle certificazioni “b”, “c” e “d” aggiornate ai sensi del Decreto MASAF n. 185138 del 30 marzo 2023 – Circolare n. 18 del 14 agosto 2023 dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 18 del 14 agosto 2023 Convenzione tra l’AGEA e l’ADM - Trasmissione fac-simile delle certificazioni “b”, “c” e “d” aggiornate ai sensi del Decreto MASAF n. 185138 del 30 marzo 2023 Si premette che nella Gazzetta Ufficiale n.168 del 20 luglio 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 23323 depositata il 1° agosto 2023 – La disciplina della cessione delle partecipazioni è stata assimilata a quella dei dividendi societari, anche se a differenza dei primi, per i quali il beneficio è generalizzato, per le plusvalenze il beneficio (riconoscimento della PEX nella misura del 95 per cento) vale solo per le imprese “meritevoli”, in presenza delle quattro condizioni di cui all’art. 87 tuir

La disciplina della cessione delle partecipazioni è stata assimilata a quella dei dividendi societari, anche se a differenza dei primi, per i quali il beneficio è generalizzato, per le plusvalenze il beneficio (riconoscimento della PEX nella misura del 95 per cento) vale solo per le imprese "meritevoli", in presenza delle quattro condizioni di cui all'art. 87 tuir

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23190 depositata il 31 luglio 2023 – L’intento del Legislatore, ai fini della detraibilità delle imposte versate all’estero, è proprio che a quel reddito debba risalirsi dalla dichiarazione (..); non rileva dunque se il contribuente sia o meno obbligato alla presentazione della dichiarazione, ma tale presentazione è condizione per la fruizione della detrazione

L'intento del Legislatore, ai fini della detraibilità delle imposte versate all'estero, è proprio che a quel reddito debba risalirsi dalla dichiarazione (..); non rileva dunque se il contribuente sia o meno obbligato alla presentazione della dichiarazione, ma tale presentazione è condizione per la fruizione della detrazione

Corte di Cassazione, sentenza n. 20537 depositata il 17 luglio 2023 – In tema di IVA, l’art. 34 della l. n. 388 del 2000 ha inteso introdurre per ogni periodo d’imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del “favor rei”, di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell’ innalzamento del limite d’importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto

In tema di IVA, l'art. 34 della l. n. 388 del 2000 ha inteso introdurre per ogni periodo d'imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del "favor rei", di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell' innalzamento del limite d'importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto

Corte di Cassazione, sentenza n. 20530 depositata il 17 luglio 2023 – Il diritto al credito IVA rientra nella libera disponibilità del contribuente sicché, presentata tempestivamente l’istanza di rimborso, la prescrizione dello stesso, derivante dalle regole generali e non prevista specificamente a favore dell’Amministrazione finanziaria, non è rilevabile d’ufficio, né, di conseguenza, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità ovvero in appello, ostandovi il disposto di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992

Il diritto al credito IVA rientra nella libera disponibilità del contribuente sicché, presentata tempestivamente l'istanza di rimborso, la prescrizione dello stesso, derivante dalle regole generali e non prevista specificamente a favore dell'Amministrazione finanziaria, non è rilevabile d'ufficio, né, di conseguenza, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità ovvero in appello, ostandovi il disposto di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2935 depositata il 31 gennaio 2023 – In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’inerenza dei costi di sponsorizzazione rispetto all’attività di impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l’attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa

In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'inerenza dei costi di sponsorizzazione rispetto all'attività di impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20405 depositata il 14 luglio 2023 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto

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