TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37269 depositata il 20 dicembre 2022 – In tema di ICI l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2006, conv. in l. n. 410 del 2001, introduce, ai fini ICI, una disciplina speciale che deroga ai normali criteri di individuazione dei soggetti passivi dell’imposta, non già le società veicolo costituite in base al disposto del comma 1 del citato art. 2 o i fondi a tali società collegati, ma i soggetti che hanno in uso i beni e che li hanno ricevuti in assegnazione dall’Agenzia del demanio ex art. 4, comma 2 ter, del menzionato d.l. n. 351 del 2001

In tema di ICI l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2006, conv. in l. n. 410 del 2001, introduce, ai fini ICI, una disciplina speciale che deroga ai normali criteri di individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, non già le società veicolo costituite in base al disposto del comma 1 del citato art. 2 o i fondi a tali società collegati, ma i soggetti che hanno in uso i beni e che li hanno ricevuti in assegnazione dall'Agenzia del demanio ex art. 4, comma 2 ter, del menzionato d.l. n. 351 del 2001

Corte di Cassazione ordinanza n. 31170 depositata il 21 ottobre 2022 – In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale

In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale

Corte di Cassazione ordinanza n. 31081 depositata il 20 ottobre 2022 – In tema di c.d. costi infragruppo l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati grava sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, ai fini della deducibilità del corrispettivo, che sia dimostrata l’effettiva utilità tratta dal servizio remunerato, e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata

In tema di c.d. costi infragruppo l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati grava sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, ai fini della deducibilità del corrispettivo, che sia dimostrata l’effettiva utilità tratta dal servizio remunerato, e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata

Corte di Cassazione ordinanza n. 30908 depositata il 19 ottobre 2022 – Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta

Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta

Corte di Cassazione sentenza n. 30800 depositata il 19 ottobre 2022  – In tema di Iva, il meccanismo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 28 del 1997, costituisce una modalità di assolvimento dell’Iva per le operazioni imponibili poste in essere dall’esportatore abituale (cessioni e prestazioni di servizi ad esso rese), in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all’esportazione od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente, per un ammontare superiore al 10 per cento del complessivo volume d’affari, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell’esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria

In tema di Iva, il meccanismo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 28 del 1997, costituisce una modalità di assolvimento dell'Iva per le operazioni imponibili poste in essere dall'esportatore abituale (cessioni e prestazioni di servizi ad esso rese), in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all'esportazione od operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente, per un ammontare superiore al 10 per cento del complessivo volume d'affari, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell'esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria

Corte di Cassazione sentenza n. 30796 depositata il 19 ottobre 2022  – L’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, si riferisce a qualsiasi ipotesi di interposizione, anche a quella reale, ed anche ad un uso improprio di un legittimo strumento giuridico e sarà onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare la relazione di fatto tra l’interponente e la fonte del reddito del soggetto imprenditoriale interposto e l’effettivo possesso dell’interponente medesimo dei redditi formalmente intestati alla società

L'art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, si riferisce a qualsiasi ipotesi di interposizione, anche a quella reale, ed anche ad un uso improprio di un legittimo strumento giuridico e sarà onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare la relazione di fatto tra l'interponente e la fonte del reddito del soggetto imprenditoriale interposto e l'effettivo possesso dell'interponente medesimo dei redditi formalmente intestati alla società

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38130 depositata il 30 dicembre 2022 – In tema di tassazione delle perdite su crediti, ai fini delle imposte sui redditi, la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perchè il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendo legittimamente compiere operazioni antie

In tema di tassazione delle perdite su crediti, ai fini delle imposte sui redditi, la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perchè il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendo legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale ed in vista di benefici economici su altri fronti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37401 depositata il 21 dicembre 2022 – In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente e la definizione dell’atto come “avviso di liquidazione” non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata. Per cui entrambi gli atti possono essere oggetto della definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018

In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente e la definizione dell'atto come "avviso di liquidazione" non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata. Per cui entrambi gli atti possono essere oggetto della definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018

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