TRIBUTI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia giulia, sezione 1, sentenza n. 155 depositata l’ 11 luglio 2022 – In tema di esportazione al di fuori del territorio dell’UE in regime di esenzione d’IVA (art. 8, comma 1, lett. a) D.p.r. 633/72), la destinazione dei beni all’esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata. A tal fine, infatti, la normativa doganale richiede mezzi di prova certi ed incontrovertibili, come ad esempio le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana o la vidimazione dell’ufficio doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale

In tema di esportazione al di fuori del territorio dell’UE in regime di esenzione d’IVA (art. 8, comma 1, lett. a) D.p.r. 633/72), la destinazione dei beni all’esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata. A tal fine, infatti, la normativa doganale richiede mezzi di prova certi ed incontrovertibili, come ad esempio le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana o la vidimazione dell’ufficio doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 7, sentenza n. 7147 depositata il 5 luglio 2022 – In caso di accoglimento parziale del ricorso, esperito dopo il mancato accoglimento dell’istanza di accertamento con adesione, sanzioni e interessi devono essere calcolati e riscossi in base a quanto deciso con la sentenza

In caso di accoglimento parziale del ricorso, esperito dopo il mancato accoglimento dell’istanza di accertamento con adesione, sanzioni e interessi devono essere calcolati e riscossi in base a quanto deciso con la sentenza

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 28, sentenza n. 1797 depositata il 27 giugno 2022 – Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 148 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto nonché a requisiti di natura sostanziale, attraverso un’operatività concreta senza fine di lucro

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 148 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto nonché a requisiti di natura sostanziale, attraverso un'operatività concreta senza fine di lucro

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 3, sentenza n. 7650 depositata il 24 giugno 2022 – Non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata mensilmente per gli anni dal 2016 al 2020. Ciò in quanto la direttiva CE 118/08, che disciplina il regime dei prodotti sottoposti ad accisa e suggerisce l’abolizione dell’imposta, non è esecutiva, pertanto gli stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione dei medesimi prodotti

Non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata mensilmente per gli anni dal 2016 al 2020. Ciò in quanto la direttiva CE 118/08, che disciplina il regime dei prodotti sottoposti ad accisa e suggerisce l’abolizione dell’imposta, non è esecutiva, pertanto gli stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione dei medesimi prodotti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione 1, sentenza n. 567 depositata il 23 giugno 2022 – In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del “thema decidendum” della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità dipendenza, è escluso l’assoggettamento al contributo

In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del "thema decidendum" della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità dipendenza, è escluso l'assoggettamento al contributo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, sentenza n. 725 depositata il 17 giugno 2022 – In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall'acquirente, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 28080 depositata il 27 settembre 2022 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, qualora il processo verbale di costatazione, pur regolarmente notificato al contribuente, non abbia definito l’attività di accertamento, ma abbia semplicemente segnato un passaggio della procedura, successivamente proseguita attraverso il confronto con il contribuente e l’acquisizione di documenti, per concludersi mediante un ulteriore accesso, pur breve, dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente al fine di acquisire ulteriori dati, è da tale ultimo atto che decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, previsto a pena di nullità

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, qualora il processo verbale di costatazione, pur regolarmente notificato al contribuente, non abbia definito l'attività di accertamento, ma abbia semplicemente segnato un passaggio della procedura, successivamente proseguita attraverso il confronto con il contribuente e l'acquisizione di documenti, per concludersi mediante un ulteriore accesso, pur breve, dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente al fine di acquisire ulteriori dati, è da tale ultimo atto che decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, previsto a pena di nullità

Corte di Cassazione ordinanza n. 28079 depositata il 27 settembre 2022 – Nel ritenere il contribuente decaduto dalla definizione del procedimento di accertamento con adesione e riconosciuto fondata la pretesa fiscale dell’Agenzia delle entrate nella sua integrale determinazione, il giudici di merito, ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle ragioni articolate dai contribuenti in ordine alla determinazione dell’imponibile per cui è nulla la sentenza in quanto viziata dall’omessa pronuncia sulle ragioni di merito che i contribuenti avevano tempestivamente esternato nel ricorso introduttivo. Ciò importa la nullità della decisione

Nel ritenere il contribuente decaduto dalla definizione del procedimento di accertamento con adesione e riconosciuto fondata la pretesa fiscale dell'Agenzia delle entrate nella sua integrale determinazione, il giudici di merito, ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle ragioni articolate dai contribuenti in ordine alla determinazione dell'imponibile per cui è nulla la sentenza in quanto viziata dall'omessa pronuncia sulle ragioni di merito che i contribuenti avevano tempestivamente esternato nel ricorso introduttivo. Ciò importa la nullità della decisione.

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