Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia giulia, sezione 1, sentenza n. 155 depositata l’ 11 luglio 2022 – In tema di esportazione al di fuori del territorio dell’UE in regime di esenzione d’IVA (art. 8, comma 1, lett. a) D.p.r. 633/72), la destinazione dei beni all’esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata. A tal fine, infatti, la normativa doganale richiede mezzi di prova certi ed incontrovertibili, come ad esempio le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana o la vidimazione dell’ufficio doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale