Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione 1, sentenza n. 567 depositata il 23 giugno 2022
Contributo unificato nel giudizio amministrativo – motivi aggiunti – non costituiscono considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia, rispetto alle aggiudicazioni gia’ impugnate, i motivi aggiunti concernenti i contratti intervenuti tra aggiudicatario e stazione appaltante
Il ricorso aggiuntivo è esente dal contributo unificato quando ha per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause
Qualora con motivi aggiunti vengano impugnati i contratti intervenuti tra aggiudicatario e stazione appaltante conseguenti ad atti di aggiudicazione già impugnati, non si configura un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, fonte di un’obbligazione tributaria autonoma, in quanto aggiudicazione e contratto sono segmenti del medesimo procedimento amministrativo e i vizi dell’aggiudicazione non fanno che riverberarsi sull’atto strettamente consequenziale del contratto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B. S.r.l. impugnava davanti al T.A.R. Liguria due provvedimenti non noti di aggiudicazione definitiva dalla Stazione appaltante F.L. s.p.a. del servizio di trasporto e invio a recupero dei rifiuti e imballaggi di carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata del rifiuti urbani dei Comuni di F. e O. nonché il servizio di messa a disposizione di un impianto autorizzato al recupero di imballaggi in plastica; il verbale di completamento procedura gara nel quale essa ricorrente era stata esclusa e la gara aggiudicata provvisoriamente a F. s.p.a.; il verbale di continuazione procedura gara recupero imballaggi in plastica nella parte in cui escludeva la ricorrente dalla gara aggiudicata provvisoriamente dal costituendo Raggruppamento Temporanei di Imprese tra F. s.p.a. e I. Soc. coop; nonché ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso a detti provvedimenti.
Con i motivi aggiunti B. impugnava anche i provvedimenti di aggiudicazione definitiva ed i contratti stipulati relativi ai due servizi.
La Segreteria del T.A.R., in relazione a tali motivi aggiunti, ritenendo integrassero domande nuove, chiedeva un nuovo contributo unificato. Richiesta che veniva impugnata dalla ricorrente, insieme al diniego di autotutela avverso tale richiesta, lamentandosi la violazione dell’art. 13, commi 6-bis.1 e 14 t.u. spese giust. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con la sentenza impugnata n. 1390 del 16.11.2017, ritenendo che i motivi aggiunti non integrassero domande nuove, in quanto si riferivano semplicemente alle aggiudicazioni definitive, non individuate nel ricorso introduttivo al T.A.R., e ai contratti stipulati con le imprese aggiudicatarie, strettamente consequenziali agli atti originariamente impugnati.
Proponeva appello l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, lamentando:
il difetto di legittimazione del M.E.F.
violazione o falsa applicazione dell’art. 13, t.u. spese giust. e dell’art. 43 cod. proc. amm., non avendo la Commissione Tributaria Provinciale distinto fra motivi aggiunti recanti nuove ragioni a sostegno delle domande già svolte e motivi aggiunti comportanti un ampliamento del thema decidendum in quanto rivolti contro atti diversi da quelli originariamente impugnati, ancorché connessi a questi.
Citava a sostegno della propria impugnazione Corte di Giustizia U.E. C-61/2014 e C-495/2014, le quali affermavano che l’art. 1 Direttiva 665/1989 consentiva al legislatore nazionale di imporre la richiesta di tributi ulteriori nel caso di domanda di annullamento rivolta contro atti ulteriori rispetto a quelli originariamente impugnati, in quanto ciò comportava un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia già pendente.
Si costituiva B., contestando l’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dall’art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l’annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l’impugnazione dell’atto originario; il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause. (Nella specie, in cui la ricorrente, dopo aver impugnato il bando di una gara d’appalto, aveva chiesto con motivi aggiunti l’annullamento anche del verbale di aggiudicazione provvisoria e della determina definitiva, la S.C. ha escluso che gli atti successivi, pur relativi allo stesso bene della vita, fossero legati all’atto iniziale da un nesso di pregiudizialità necessaria e ha pertanto affermato la debenza del contributo unificato. Cass. Sez. V, 23873/2020).
In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del “thema decidendum” della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità dipendenza, è escluso l’assoggettamento al contributo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetta a contributo unificato la memoria per motivi aggiunti con cui era stato impugnato il provvedimento di rigetto di intervento in autotutela, essendo questo autonomo rispetto alla determina di aggiudicazione definitiva dell’appalto. Cass. Sez. V, 23530/2020).
Nel caso di specie emerge che – escluso, all’evidenza, che l’individuazione precisa, nei motivi aggiunti, delle due aggiudicazioni già impugnate con il primo ricorso costituisca nuova domanda – gli ulteriori atti oggetto dei motivi aggiunti – i contratti intervenuti fra aggiudicatari e stazione appaltante – altro non erano che la doverosa conseguenza dei primi atti impugnati e quindi posti in legame di connessione forte con questi. I motivi aggiunti, pertanto, erano sì impropri (nel senso che estendevano l’istanza di annullamento ad atti diversi da quelli di cui all’originario ricorso, ampliandone il petitum) ma essi non comportavano un ampliamento considerevole della pristina domanda, stante la stretta connessione che vi è fra aggiudicazione della gara e contratto di appalto di servizi.
Infatti, il contratto di appalto di servizi nemmeno esisterebbe senza l’aggiudicazione, fatta proprio allo scopo di individuare il contraente. Aggiudicazione e contratto sono segmenti del medesimo procedimento amministrativo. Le ragioni di lamentata illegittimità degli atti consequenziali non sono diverse da quelle rivolte contro gli atti presupposti; sia nel ricorso originario che nei motivi aggiunti i vizi lamentati sono quelli di irregolarità della procedura competitiva (difetti del plico e delle buste etc.) e i vizi dell’aggiudicazione non fanno che riverberarsi sull’atto strettamente consequenziale del contratto. La domanda risarcitoria è la medesima sia nel ricorso originario che nei motivi aggiunti.
Diversamente argomentando non si riuscirebbe a comprendere in quali casi l’ampliamento del petitum ad atti connessi e consequenziali dovesse comportare un ampliamento NON considerevole dell’oggetto del processo.
Ne consegue la non debenza dell’ulteriore contributo unificato richiesto.
La particolarità della controversia e l’assestamento solo recente della giurisprudenza di legittimità inducono alla compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l’appello. Spese di questo grado compensate.
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