TRIBUTI

Corte di Cassazione sentenza n. 21534 depositata il 7 luglio 2022 – L’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione

L'efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione

Corte di Cassazione ordinanza n. 21495 depositata il 7 luglio 2022 – Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo, e quindi in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione dii un rapporto ad esecuzione prolungata

Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo, e quindi in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione dii un rapporto ad esecuzione prolungata

Corte di Cassazione sentenza n. 21488 depositata il 7 luglio 2022 – Mentre l’imposta di registro investe l’azienda oggetto di trasferimento nel suo complesso, le imposte ipotecaria e catastale hanno ad oggetto formalità che riguardano i singoli ben i immobili, con la conseguenza che la base imponibile ai fini di tali imposte va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, e dei debiti ad essi strettamente inerenti, ma non anche delle passività relative all’azienda in cui sono compresi

Mentre l'imposta di registro investe l'azienda oggetto di trasferimento nel suo complesso, le imposte ipotecaria e catastale hanno ad oggetto formalità che riguardano i singoli ben i immobili, con la conseguenza che la base imponibile ai fini di tali imposte va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, e dei debiti ad essi strettamente inerenti, ma non anche delle passività relative all'azienda in cui sono compresi

Corte di Cassazione sentenza n. 21487 depositata il 7 luglio 2022 – La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è eseguita tenendo in considerazione la compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al 31 dicembre del periodo d’imposta, perché è in quel momento (mancando una delibera di distribuzione degli utili, in quanto non transitati in bilancio) che il risultato economico viene conosciuto dai soci ed è possibile quantificare l’entità degli utili. La distribuzione ai soci degli utili extracontabili si presume avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui gli utili sono stati conseguiti

La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è eseguita tenendo in considerazione la compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al 31 dicembre del periodo d'imposta, perché è in quel momento (mancando una delibera di distribuzione degli utili, in quanto non transitati in bilancio) che il risultato economico viene conosciuto dai soci ed è possibile quantificare l'entità degli utili. La distribuzione ai soci degli utili extracontabili si presume avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti

Corte di Cassazione sentenza n. 21485 depositata il 7 luglio 2022 – L’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione

L'efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione

Corte di Cassazione ordinanza n. 21444 del 6 luglio 2022 – L’invio di una notizia di reato comporta la sospensione dei termini di prescrizione per l’accertamento dei maggiori dazi il cui mancato pagamento, totale o parziale, abbia causa da un reato; dal provvedimento che conclude il procedimento penale, che da tale notizia di reato è scaturito, decorre un nuovo termine di prescrizione, indipendentemente dall’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Dogane, in sede di accertamento a posteriori, di elementi istruttori acquisiti durante il procedimento penale

L’invio di una notizia di reato comporta la sospensione dei termini di prescrizione per l’accertamento dei maggiori dazi il cui mancato pagamento, totale o parziale, abbia causa da un reato; dal provvedimento che conclude il procedimento penale, che da tale notizia di reato è scaturito, decorre un nuovo termine di prescrizione, indipendentemente dall’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Dogane, in sede di accertamento a posteriori, di elementi istruttori acquisiti durante il procedimento penale

Corte di Cassazione ordinanza n. 21362 del 6 luglio 2022 – In tema di imposte sui redditi d’impresa, l’abrogazione, ad opera dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996, dell’art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili, non ne determina l’automatica deducibilità, dovendo l’imprenditore dimostrare di averli effettivamente sostenuti

In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996, dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili, non ne determina l'automatica deducibilità, dovendo l'imprenditore dimostrare di averli effettivamente sostenuti

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