TRIBUTI

Corte di Cassazione ordinanza n. 21654 depositata il 7 luglio 2022 – In tema di accertamento delle imposte, la modifica in diminuzione dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria ed in sede processuale non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale

In tema di accertamento delle imposte, la modifica in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria ed in sede processuale non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale

Corte di Cassazione ordinanza n. 21646 depositata il 7 luglio 2022 – La modifica in diminuzione dell’originario avviso non esprima una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sì da non costituire un nuovo atto, ma la revoca parziale di quello precedente. Logico corollario di tale impostazione è la permanenza, in sede processuale, dell’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e di quello del contribuente a negare la pretesa

La modifica in diminuzione dell'originario avviso non esprima una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sì da non costituire un nuovo atto, ma la revoca parziale di quello precedente. Logico corollario di tale impostazione è la permanenza, in sede processuale, dell'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e di quello del contribuente a negare la pretesa

Corte di Cassazione ordinanza n. 21644 depositata il 7 luglio 2022 – Il socio raggiunto dall’accertamento tributario a titolo personale, in conseguenza della ritenuta distribuzione dei proventi conseguiti e non dichiarati da società di capitali con ristretta base partecipativa, in considerazione dell’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio, e del rapporto di pregiudizialità che lega l’accertamento nei confronti della società a quello effettuato nei confronti del socio, ove non sia in grado di dimostrare che la distribuzione degli utili in favore dei soci non è intervenuta, deve necessariamente contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, degli utili extrabilancio che l’Amministrazione finanziaria afferma essere stati realizzati

Il socio raggiunto dall'accertamento tributario a titolo personale, in conseguenza della ritenuta distribuzione dei proventi conseguiti e non dichiarati da società di capitali con ristretta base partecipativa, in considerazione dell'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio, e del rapporto di pregiudizialità che lega l'accertamento nei confronti della società a quello effettuato nei confronti del socio, ove non sia in grado di dimostrare che la distribuzione degli utili in favore dei soci non è intervenuta, deve necessariamente contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, degli utili extrabilancio che l'Amministrazione finanziaria afferma essere stati realizzati

Corte di Cassazione ordinanza n. 21631 depositata il 7 luglio 2022 – Il socio, attinto dall’accertamento tributario a titolo personale a seguito della ritenuta distribuzione dei proventi conseguiti e non dichiarati da società di capitali con ristretta base partecipativa, in considerazione dell’autonomia dei giudizi nei confronti della società e dei soci, e del rapporto di pregiudizialità che lega l’accertamento nei confronti della società a quello effettuato nei confronti del socio, ove non sia in grado di dimostrare che la distribuzione degli utili in favore dei soci non è intervenuta, deve necessariamente contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, che l’Amministrazione finanziaria afferma essere stati realizzati

Il socio, attinto dall'accertamento tributario a titolo personale a seguito della ritenuta distribuzione dei proventi conseguiti e non dichiarati da società di capitali con ristretta base partecipativa, in considerazione dell'autonomia dei giudizi nei confronti della società e dei soci, e del rapporto di pregiudizialità che lega l'accertamento nei confronti della società a quello effettuato nei confronti del socio, ove non sia in grado di dimostrare che la distribuzione degli utili in favore dei soci non è intervenuta, deve necessariamente contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, che l'Amministrazione finanziaria afferma essere stati realizzati

Corte di Cassazione ordinanza n. 21601 depositata il 7 luglio 2022 – In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù del principio di competenza, l’imputazione degli stessi nell’esercizio in cui sono maturati. Diversamente la disciplina tributaria prevede che per gli interessi corrispettivi, l’art. 109, comma 2, lett. b), (già art.56) d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che per gli interessi corrispettivi si considerano conseguiti […] alla data di maturazione dei corrispettivi; mentre interessi moratori, l’art. 109, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che, in deroga al comma 1, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti», applicandosi per essi il principio di cassa e non quello di competenza

In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù del principio di competenza, l’imputazione degli stessi nell’esercizio in cui sono maturati. Diversamente la disciplina tributaria prevede che per gli interessi corrispettivi, l’art. 109, comma 2, lett. b), (già art.56) d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che per gli interessi corrispettivi si considerano conseguiti […] alla data di maturazione dei corrispettivi; mentre interessi moratori, l’art. 109, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che, in deroga al comma 1, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti», applicandosi per essi il principio di cassa e non quello di competenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2022, n. 25682 – Il “rendimento”, tassabile con aliquota del 12,50%, è configurabile pure in relazione ai capitali maturati ed agli investimenti effettuati anteriormente alla trasformazione (avvenuta nell’anno 1998) del fondo da P.I.A. a F. e che, dall’altro, il requisito del “rendimento” non va circoscritto ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario (valori mobiliari, strumenti finanziari), potendo assumere rilievo a tale scopo anche altri tipi di mercato, quale quello immobiliare

Il "rendimento", tassabile con aliquota del 12,50%, è configurabile pure in relazione ai capitali maturati ed agli investimenti effettuati anteriormente alla trasformazione (avvenuta nell'anno 1998) del fondo da P.I.A. a F. e che, dall'altro, il requisito del "rendimento" non va circoscritto ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario (valori mobiliari, strumenti finanziari), potendo assumere rilievo a tale scopo anche altri tipi di mercato, quale quello immobiliare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 agosto 2022, n. 25059 – Non sono inammissibili quei motivi di impugnazione con i quali il convenuto, soccombente nel giudizio di primo grado, eccepisca la mancanza della prova del diritto controverso, atteso che la doglianza proposta dall’appellante non costituisce eccezione in senso tecnico ma una mera sollecitazione dei poteri ufficiosi del giudice, il quale deve rilevare d’ufficio la mancanza della prova dei fatti posti a base della pretesa dell’attore

Non sono inammissibili quei motivi di impugnazione con i quali il convenuto, soccombente nel giudizio di primo grado, eccepisca la mancanza della prova del diritto controverso, atteso che la doglianza proposta dall'appellante non costituisce eccezione in senso tecnico ma una mera sollecitazione dei poteri ufficiosi del giudice, il quale deve rilevare d'ufficio la mancanza della prova dei fatti posti a base della pretesa dell'attore

Corte di Cassazione sentenza n. 21555 depositata il 7 luglio 2022 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Detta efficacia non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta per quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Detta efficacia non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta per quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente

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