CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 agosto 2022, n. 25059 – Non sono inammissibili quei motivi di impugnazione con i quali il convenuto, soccombente nel giudizio di primo grado, eccepisca la mancanza della prova del diritto controverso, atteso che la doglianza proposta dall’appellante non costituisce eccezione in senso tecnico ma una mera sollecitazione dei poteri ufficiosi del giudice, il quale deve rilevare d’ufficio la mancanza della prova dei fatti posti a base della pretesa dell’attore