Corte di Cassazione ordinanza n. 21654 depositata il 7 luglio 2022 – In tema di accertamento delle imposte, la modifica in diminuzione dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria ed in sede processuale non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale