TRIBUTI

Aiuto alla crescita economica (ACE) – articolo 1, comma 6-bis del DL n. 201/2011 -polizze assicurative – Risposta n. 232 del 28 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 232 del 28 aprile 2022 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) L.212/2000 - Aiuto alla crescita economica (ACE) - articolo 1, comma 6-bis del DL n. 201/2011 -polizze assicurative Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La Società istante Beta (di seguito [...]

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 31 maggio 2022 – Applicazione dei CCNL sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali per Superbonus 110% e altri Bonus

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 31 maggio 2022 Applicazione dei CCNL sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali per Superbonus 110% e altri Bonus Lavori edili (di cui all’allegato X del d.lgs. 81/08) eseguiti in applicazione dei CCNL del settore, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: è quanto stabilito dalla Circolare 19/E del 27 [...]

Credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Limiti alla fruizione dell’agevolazione -Articolo 1, comma 13, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 e articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2021 – Risposta n. 237 del 29 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 237 del 29 aprile 2022 Credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - Limiti alla fruizione dell'agevolazione -Articolo 1, comma 13, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 e articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2021 Con l'istanza [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 16080 depositata il 18 maggio 2022 – Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546, ha l’onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo

Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546, ha l’onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo

Corte di Cassazione ordinanza n. 16079 depositata il 18 maggio 2022 – In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l’onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica.

In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l'esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l'onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica.

Corte di Cassazione ordinanza n. 15902 depositata il 18 maggio 2022 – L’art. 6 del d.lgs. n. 218 del  1997 stabilisce, al comma 2, che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato «avviso di accertamento  o di rettifica», qualora questo non sia stato preceduto dall’invito a  comparire  dell’ufficio  e sempreché non lo abbia già impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione a norma del comma 3 dello stesso art. 6, la presentazione  di  tale istanza determina  la sospensione per un periodo di novanta giorni «del  termine  per  l’impugnazione  indicata  al  comma  2»

L'art. 6 del d.lgs. n. 218 del  1997 stabilisce, al comma 2, che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato «avviso di accertamento  o di rettifica», qualora questo non sia stato preceduto dall'invito a  comparire  dell'ufficio  e sempreché non lo abbia già impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione a norma del comma 3 dello stesso art. 6, la presentazione  di  tale istanza determina  la sospensione per un periodo di novanta giorni «del  termine  per  l'impugnazione  indicata  al  comma  2»

Corte di Cassazione ordinanza n. 15698 depositata il 17 maggio 2022 – Nel  processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci

Nel  processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci

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