TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32746 depositata il 16 dicembre 2025 – In materia di imposte sui redditi delle società, l’art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986 individua i criteri di collegamento (la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale), paritetici ed alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza in Italia e l’assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano, a prescindere dall’accertamento di un’eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe

In materia di imposte sui redditi delle società, l'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986 individua i criteri di collegamento (la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale), paritetici ed alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, determina la residenza in Italia e l'assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32828 depositata il 16 dicembre 2025 – In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando “per relationem” alla motivazione dell’avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali

In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali

Prestazioni elettroniche e IVA nell’economia delle piattaforme

Con la sentenza C-101/24 del 9 ottobre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CJUE) ha affrontato, in un contesto di profonda digitalizzazione delle transazioni commerciali, un tema di grande rilievo per la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto: la qualificazione delle prestazioni di servizi elettronici rese a consumatori finali attraverso un marketplace digitale gestito da [...]

La prova delle cessioni intracomunitarie tra formalismo documentale e neutralità sostanziale dell’IVA

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Settima Sezione, 13 novembre 2025, causa C-639/24, FLO VENEER si inserisce in una linea giurisprudenziale ormai consolidata, ma non per questo pacifica sul piano applicativo, concernente il rapporto tra requisiti formali e condizioni sostanziali dell’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie di beni. Il tema è noto: l’IVA, [...]

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, settima sezione, sentenza depositata il 13 novembre 2025 causa C‑639/24 – L’esenzione dall’IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il solo motivo che non siano stati forniti gli elementi di prova previsti dall’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011; tali disposizioni, d’altro canto, impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per accertare che i beni siano stati effettivamente trasportati verso una destinazione esterna al territorio dello Stato

L’esenzione dall’IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il solo motivo che non siano stati forniti gli elementi di prova previsti dall’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011; tali disposizioni, d’altro canto, impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per accertare che i beni siano stati effettivamente trasportati verso una destinazione esterna al territorio dello Stato.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 1284 depositata il 21 gennaio 2026 – In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza l’Amministrazione finanziaria, qualora si sia resa conto di aver commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni, non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto riportante una maggiore sanzione

In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza l'Amministrazione finanziaria, qualora si sia resa conto di aver commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni, non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto riportante una maggiore sanzione

La nozione di prestazioni di servizi a titolo oneroso ai fini dell’IVA: un’interpretazione rigorosa della Direttiva 2006/112/CE fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea(C-535/24)

Con la sentenza emessa il 2 ottobre 2025 nella causa C-535/24, la Settima Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito un importante contributo interpretativo in materia d’imposta sul valore aggiunto, in particolare sull’ambito di operatività dell’art. 2, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2006/112/CE, che qualifica come soggette a IVA le prestazioni di [...]

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, settima sezione, sentenza depositata il 2 ottobre 2024Causa,  C-535/24 – Soggetti ad IVA solo le prestazione di servizi a titolo oneroso, , ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, ed è, pertanto, imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed un un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto

Soggetti ad IVA solo le prestazione di servizi a titolo oneroso, , ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, ed è, pertanto, imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed un un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto

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