TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18485 – In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni

In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2021, n. 17312 – In caso di rettifica del valore delle rimanenze finali di un esercizio, l’Ufficio deve provvedere automaticamente a rettificare e riliquidare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo, senza che, a questo fine, si renda necessaria una qualunque attivazione da parte del contribuente e a prescindere da una specifica attività di accertamento avente ad oggetto tale periodo d’imposta, tuttavia, non è vero il contrario

In caso di rettifica del valore delle rimanenze finali di un esercizio, l'Ufficio deve provvedere automaticamente a rettificare e riliquidare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo, senza che, a questo fine, si renda necessaria una qualunque attivazione da parte del contribuente e a prescindere da una specifica attività di accertamento avente ad oggetto tale periodo d'imposta, tuttavia, non è vero il contrario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2021, n. 19180 – Nell’accertamento sintetico del reddito ai sensi del citato sesto comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è richiesta solo la prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta) ma, pur non essendo necessaria la dimostrazione che questi siano stati utilizzati proprio per sostenere le spese in contestazione, anche la prova (documentale) di circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

Nell'accertamento sintetico del reddito ai sensi del citato sesto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è richiesta solo la prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta) ma, pur non essendo necessaria la dimostrazione che questi siano stati utilizzati proprio per sostenere le spese in contestazione, anche la prova (documentale) di circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18991 – L’indeterminabilità delle componenti negative del reddito d’impresa che, … consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti vanno imputate all’esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive

L'indeterminabilità delle componenti negative del reddito d’impresa che, ... consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti vanno imputate all’esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18964 – La notifica del verbale di constatazione costituisce causa ostativa al condono c.d. tombale per anni pregressi a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, anche per i contribuenti che non abbiano ancora ricevuto il conseguente avviso di accertamento

La notifica del verbale di constatazione costituisce causa ostativa al condono c.d. tombale per anni pregressi a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, anche per i contribuenti che non abbiano ancora ricevuto il conseguente avviso di accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18939 – In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della ‘prima casa’, la decadenza dal beneficio a seguito dell’alienazione infraquinquennale dell’immobile è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel comune in cui quest’immobile è ubicato, l’acquirente eserciti la propria attività lavorativa

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della 'prima casa', la decadenza dal beneficio a seguito dell'alienazione infraquinquennale dell'immobile è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall'alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel comune in cui quest'immobile è ubicato, l'acquirente eserciti la propria attività lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18975 – Nelle controversie tributarie, il termine per proporre appello, che deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e va dunque computato escludendo il termine iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto alla disciplina di cui all’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di domenica, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo

Nelle controversie tributarie, il termine per proporre appello, che deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e va dunque computato escludendo il termine iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di domenica, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo

Torna in cima