TRIBUTI

Legittimo l’accertamento emesso nei confronti del socio di società a ristretta base azionaria prima di sessanta giorni dall’ispezione in azienda che fa presumere un reddito maggiore dell’imprenditore

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18383 depositata il 4 settembre 2020 intervenendo in tema di mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni ha affermato che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7 della legge 212/2000 trova applicazione solo nei confronti della società sottoposta a verifica e non anche al socio [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 18383 depositata il 4 settembre 2020 – Le risultanze della verifica nei confronti della società potranno dunque ben essere poste a fondamento dell’accertamento nei confronti dei soci, in relazione alla rideterminazione del relativo reddito da partecipazione, operando la presunzione di distribuzione di utili e l’eventuale maggior reddito accertato a carico dell’ente collettivo, ripercuotendosi sul reddito da partecipazione del socio, comporterà per costui l’onere di contestare non solo la presunzione, ma pure le risultanze della verifica e la rideterminazione del reddito della società effettuato dall’Ufficio

Le risultanze della verifica nei confronti della società potranno dunque ben essere poste a fondamento dell'accertamento nei confronti dei soci, in relazione alla rideterminazione del relativo reddito da partecipazione, operando la presunzione di distribuzione di utili e l'eventuale maggior reddito accertato a carico dell'ente collettivo, ripercuotendosi sul reddito da partecipazione del socio, comporterà per costui l'onere di contestare non solo la presunzione, ma pure le risultanze della verifica e la rideterminazione del reddito della società effettuato dall'Ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18410 – Le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento hanno valore nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono fiscalmente irrilevanti

Le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento hanno valore nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono fiscalmente irrilevanti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18415 – Deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento

Deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18416 – L’accertamento parziale previsto dall’art. 41 bis del D.P.R. 600 del 1973, quale strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo o in presenza di una contabilità correttamente tenuta

L'accertamento parziale previsto dall'art. 41 bis del D.P.R. 600 del 1973, quale strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo o in presenza di una contabilità correttamente tenuta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2020, n. 18615 – Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. in quanto il contribuente deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.

Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. in quanto il contribuente deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2020, n. 18633 – In tema di accertamento sintetico, ex art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

In tema di accertamento sintetico, ex art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

Detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Risposta 08 settembre 2020, n. 319 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 08 settembre 2020, n. 319 Articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La SOCIETÀ X Srl dichiara di operare [...]

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