AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 289 dell’ 11 aprile 2023
Cessione di azioni derivanti da piani di stock option – Costo assoggettato a tassazione all’estero quale reddito di lavoro dipendente
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante rappresenta di lavorare alle dipendenze in un Gruppo multinazionale e di aver preso parte ai programmi di mobilità internazionale del personale implementati al fine di migliorare le sinergie di gruppo.
Successivamente a un periodo di lavoro in Alfa alle dipendenze della società del Gruppo, a febbraio 2021, l’Istante è stata distaccata negli Stati Uniti, presso la consociata americana del proprio datore di lavoro.
A fronte del distacco negli Stati Uniti, l’Istante si è qualificata ivi fiscalmente residente per l’anno d’imposta 2021, risultando assoggettabile alle imposte federali e statali statunitensi sull’intero reddito prodotto. In tale periodo d’imposta, sono stati assoggettanti a tassazione negli Stati Uniti anche i redditi derivanti dalla partecipazione al piano di azionariato implementato dal Gruppo in favore dei propri dipendenti.
Al riguardo, viene precisato che il Gruppo ha un piano di incentivazione nell’ambito del quale offre a taluni dei propri dipendenti con specifici requisiti di seniority aziendale la possibilità di acquistare, a titolo oneroso o gratuito, una certa quantità di azioni quotate sul mercato azionario statunitense emesse dalla società capogruppo.
In particolare, il piano di incentivazione prevede l’assegnazione ai dipendenti di Restricted Stock Units (RSU), che danno diritto di ricevere, al termine di un periodo prefissato (vesting period) e al raggiungimento di determinati obiettivi di performance, un numero di azioni predeterminato senza pagamento di alcun corrispettivo. Prima del decorso del vesting period e del raggiungimento degli obiettivi di performance, i dipendenti non dispongono di alcun diritto patrimoniale né societario in relazione all’emittente. In caso di mancato compimento del periodo di maturazione (ad esempio a causa della cessazione del rapporto di lavoro) o di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, il dipendente non riceve le azioni.
L’Istante evidenzia che in base alla legislazione statunitense la maturazione delle RSU genera un reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali, quantificato in misura pari al valore di mercato registrato dalle azioni alla data del vesting (cd. Fair Market Value).
Nel corso del 2021, quando l’Istante era fiscalmente residente negli Stati Uniti, ha ricevuto per effetto della maturazione delle RSU, un determinato numero di azioni il cui valore è stato integralmente assoggettato a tassazione federale negli Stati Uniti quale reddito di lavoro dipendente con aliquota media del 37 per cento. Tali azioni sono a tutt’oggi nella disponibilità dell’Istante, che le detiene tramite intermediario con sede negli Stati Uniti.
L’Istante evidenzia che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), senza scontare alcuna exit tax negli Stati Uniti, e che avrebbe intenzione di procedere alla vendita delle azioni conseguite nell’ambito del citato piano di azionariato.
Tenuto conto che per effetto della cessione a titolo oneroso, l’Istante conseguirà redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, vengono chiesti chiarimenti circa le modalità di determinazione di tali redditi in relazione alla cessione delle suddette azioni.
In particolare, l’Istante chiede se, ai fini della determinazione di tali redditi che conseguirà nel corso del 2022, in relazione alla vendita delle azioni ricevute nel 2021, possa utilizzare come costo il valore di mercato che è stato assoggettato a tassazione negli Stati Uniti quale reddito di lavoro dipendente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che sia corretto determinare i redditi diversi di natura finanziaria che conseguirà a seguito della vendita delle azioni scomputando dal corrispettivo di vendita il valore di acquisto che è stato assoggettato a tassazione negli Stati Uniti a titolo di reddito di lavoro dipendente, sino a concorrenza del relativo valore normale da determinarsi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir, oltre agli oneri ad esso inerenti.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 49 del Tuir definisce redditi di lavoro dipendente quelli che «derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri».
Ai fini della determinazione di tali redditi, il successivo articolo 51 stabilisce che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Sulla base di quest’ultima disposizione costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali rientra il ”valore normale” delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani o esteri determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir.
Tale ultima di disposizione prevede che il valore normale è determinato «per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese».
Con la risoluzione 2 aprile 2009, n. 92/E è stato chiarito che in applicazione del principio di cassa che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente, il reddito costituito dalle azioni assegnate si deve considerare prodotto nel momento in cui le stesse sono attribuite al dipendente, ossia entrano nella sua disponibilità. Pertanto, in base ai criteri ordinari di territorialità, qualora l’attribuzione si realizza in un periodo d’imposta in cui il beneficiario è fiscalmente residente in Italia, l’intero valore delle azioni assegnate è soggetto ad imposizione nello Stato, a prescindere dal fatto che i titoli retribuiscano eventualmente anche le prestazioni lavorative che, nel periodo di vesting, il dipendente ha reso all’estero mentre era ivi residente.
Ai fini dell’individuazione del periodo di imposta in cui considerare prodotto il reddito, occorre avere riguardo al momento in cui, per effetto del piano di azionariato, tali diritti si convertono in azioni, non rilevando l’effettiva consegna del titolo o le annotazioni contabili successive (cfr. risoluzioni 20 marzo 2001, n. 29/E e 12 dicembre 2007, n. 366/E).
Per quanto riguarda i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate l’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir stabilisce che costituiscono redditi diversi «le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni».
Ai fini della determinazione di tali redditi diversi, il successivo articolo 68, comma 6, stabilisce che tali plusvalenze «sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 nel modificare tale disposizione ha aggiunto «assoggettato a tassazione» dopo le parole «il valore di acquisto». Come evidenziato nella relazione illustrativa, tale disposizione ha inteso «chiarire definitivamente che il riferimento al prezzo di acquisto può essere abbandonato in tutto o in parte solo se l’attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali. Così, ad esempio, qualora l’attività finanziaria possa ritenersi compresa nell’ambito del reddito di lavoro dipendente e, quindi, la stessa sia stata assoggettata a tassazione con le regole di determinazione del reddito contenute nell’articolo 48 [n.d.r. ora 51] del Tuir, allorché l’attività stessa venga ceduta la plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il valore normale assunto come riferimento per la determinazione del compenso in natura. Qualora, invece, l’acquisizione di titoli o diritti sia stata effettuata a titolo gratuito, l’intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva».
Con particolare riguardo ai piani di stock option, la circolare 25 febbraio 2000, n. 30/E ha specificato che la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione, a condizione che detto valore sia stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente.
In altri termini, il valore normale delle azioni è assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza a condizione che lo stesso sia stato assoggettato a tassazione quale compenso in natura in capo al dipendente.
Qualora, invece, l’acquisizione di titoli o diritti non abbia concorso alla formazione del reddito, l’intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva.
I medesimi principi si applicano anche nella ipotesi in cui al momento dell’assegnazione dei titoli il contribuente era residente all’estero.
Nel caso di specie, le azioni sono state attribuite al dipendente istante in un periodo d’imposta in cui lo stesso era residente all’estero ed ivi assoggettate a tassazione come reddito di lavoro dipendente sulla base del valore di mercato delle azioni alla data del vesting (cd. Fair Market Value) e, pertanto, detto valore costituisce costo di acquisto delle stesse, ai sensi del citato articolo 68, comma 6, del Tuir, ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir.
Si ricorda, che le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 e devono applicare l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) ai sensi dell’articolo 19, commi da 18 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, ivi incluso quanto dichiarato dal contribuente in merito alla propria residenza fiscale.
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