AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 novembre 2021, n. 782
Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di earn-out Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante (persona fisica) detiene una partecipazione nel capitale sociale della società XXX S.p.A. (di seguito Società), corrispondente al 73,2568% del capitale sociale sottoscritto e versato.
L’istante, che ha rivalutato le azioni possedute alla data del 1° gennaio 2021 in virtù di quanto previsto dai commi 1122 e 1123 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sta definendo un’operazione finalizzata alla cessione delle stesse ad una società aderente al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.
Il corrispettivo per la cessione delle azioni sarà costituito da una componente fissa predeterminata da corrispondersi al momento del closing e da una componente variabile legata ai risultati economico-finanziari futuri (componente di integrazione del prezzo ovvero ” earn-out“‘) da corrispondersi in anni successivi a quello del closing.
La componente fissa sarà corrisposta in parte in denaro (presumibilmente nella misura del 50%) e per la differenza con azioni della società controparte dell’Operazione, le quali verranno emesse a valle di un apposito aumento di capitale riservato agli attuali soci della Società. La componente variabile sarà corrisposta in denaro ed in azioni, in percentuale ancora da definirsi.
L’Istante ritiene che il reddito imponibile, determinato al momento del closing,, debba essere calcolato sottraendo al corrispettivo ricevuto, il costo rideterminato delle azioni cedute.
Ciò posto, qualora emerga una differenza negativa dal suddetto calcolo, l’Istante chiede se la stessa possa essere successivamente portata in diminuzione dalla componente di corrispettivo percepito a titolo di earn-out.
Inoltre, chiede conferma delle modalità con le quali possa compilare il quadro RT delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno in cui è avvenuto il closing ed all’anno in cui sarà eventualmente percepito l’earn-out, nel caso in cui al momento del closing emerga una differenza negativa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i corrispettivi ricevuti a titolo di earn-out debbano seguire la stessa disciplina fiscale che ha regolato il pagamento percepito alla data del closing, in quanto fanno riferimento alla medesima operazione, che deve essere considerata in maniera unitaria.
A parere dell’Istante, la preclusione contenuta nell’articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativa all’impossibilità di utilizzare le minusvalenze realizzate, non si renderebbe applicabile nel caso di specie. L’impossibilità di compensazione delle minusvalenze riguarderebbe solo eventuali plusvalenze derivanti da altre operazioni.
Pertanto, Vistante ritiene che, nel caso prospettato, qualora emerga una differenza negativa al momento del closing, la stessa possa essere portata in diminuzione dalla componente di corrispettivo a titolo di earn-out, mentre non potrà essere portata in compensazione di future plusvalenze estranee all’operazione.
Conseguentemente, XIstante ritiene che in sede di compilazione del quadro RT delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno del closing ed all’anno in cui è eventualmente percepito l’earn-out possa tenere conto delle eventuali minusvalenze che dovessero venire a determinarsi.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Ai sensi dell’articolo articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni e titoli similari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.
Il successivo articolo 68 del Tuir stabilisce le modalità di quantificazione della plusvalenza che è costituita, in linea generale, dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni, anche di natura “qualificata”, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento (cfr. articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e articolo 1, comma 1005, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Ai fini della individuazione del momento di realizzo della plusvalenza, come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E (e, successivamente, nelle circolari 28 marzo 2012, n. 11/E e 27 giugno 2014, n. 19/E), le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.
L’affermazione di tale principio consente di distinguere, pertanto, il momento di “perfezionamento del trasferimento” del titolo da quello relativo “all’incasso del corrispettivo”.
Il momento di realizzo della plusvalenza, conseguentemente, consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d’imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.
In presenza di una clausola di earn-out, al momento del perfezionamento del trasferimento, si realizza un reddito diverso derivante dall’incasso della parte di corrispettivo fissa e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione.
L’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
Pertanto, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore rideterminato, secondo le modalità contenute nella predetta disposizione, in luogo del costo o valore di acquisto di detti beni, posseduti al di fuori del regime d’impresa, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c ) e c-bis), del Tuir.
Per poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni, la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Nel periodo d’imposta 2021, è prevista la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021 (articolo 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178); termine prorogato al 15 novembre 2021 dal comma 4-bis dell’articolo 14 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. ” decreto Sostegni bis”).
Il comma 6 dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 prevede che l’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 4 dell’articolo 68 del Tuir, vale a dire in compensazione di plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta e nei quattro successivi.
Nel caso di specie, il contratto di cessione prevede una clausola di earn-out, in quanto il pagamento del corrispettivo è costituito da una parte fissa e da una eventuale parte variabile corrisposta successivamente. Più precisamente, la parte fissa è corrisposta al cedente al momento del perfezionamento dell’acquisizione (al cosiddetto closing dell’operazione) mentre, la parte variabile è versata al termine di un periodo successivo in ragione delle performance ottenute dalla società acquisita in un periodo di tempo prestabilito, in applicazione della clausola di earn-out.
L’earn-out è un sistema che punta a ridurre il rischio derivante dall’acquisto di partecipazioni societarie, basato su pagamenti in più tranche, che costituiscono integrazione del prezzo di cessione delle partecipazioni, da assoggettare a tassazione in base al principio di cassa nel periodo d’imposta in cui i pagamenti sono percepiti.
Al fine di evitare che la modalità di pagamento del corrispettivo determini fenomeni di doppia imposizione nel caso in cui nel contratto di cessione siano previste clausole di earn-out e il cedente abbia rideterminato il costo o valore di acquisto della partecipazione oggetto della cessione, il corrispettivo complessivamente percepito (vale a dire sia la parte fissa sia la parte variabile) fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione, non deve essere ulteriormente assoggettato a tassazione.
A tal fine, pertanto, se la parte fissa del corrispettivo è inferiore al valore rideterminato della partecipazione, in sede di compilazione del Modello Redditi PF, nel quadro RT dovrà essere indicato come “costo” il medesimo valore del corrispettivo percepito. Nei periodi d’imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile del corrispettivo (earn-out), in sede di dichiarazione, il cedente dovrà tener conto dell’eccedenza di “costo” non utilizzato, indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 ” totale dei costi o valori di acquisto” la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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