Agenzia delle Entrate – Risposta n. 238 del 29 aprile 2022
Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.p.A. (di seguito, anche la “società istante”) è una società a capitale interamente pubblico, a capo del Gruppo Alfa, attivo nel settore della pianificazione e della realizzazione di investimenti sulle infrastrutture idriche, nel territorio che comprende tutti i Comuni della Città Metropolitana di XXX e molti altri situati nelle province di XXX, XXX, XXX e XXX.
In particolare, la società istante gestisce il patrimonio di reti e impianti per il Servizio Idrico Integrato dei Comuni, esercita le funzioni di indirizzo strategico e controllo finanziario, investe su conoscenza e informatizzazione.
Nel dettaglio, Alfa S.p.A. svolge l’attività prevalente del Servizio Idrico Integrato (“S.I.I.”), di cui è affidataria fino al 2033, a favore dei cittadini e utenti ubicati nei sopracitati Comuni.
Partecipano al capitale sociale dell’interpellante (che ammonta a Euro XXX.XXX.XXX) 193 Comuni, la Provincia di XXX e la Città Metropolitana di XXX.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del XX XX 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria dovuta alla dilagante diffusione del Covid-19 e del drammatico impatto della stessa sul territorio gestito dal Gruppo Alfa – in particolare, quello della Città Metropolitana di XXX e della XXX tutta – la società istante ha deciso di erogare somme di denaro, a titolo di liberalità, ai seguenti enti, per il cui tramite veicolare gli aiuti economici alle comunità locali di riferimento del Gruppo Alfa:
- i Comuni nei quali quest’ultimo è gestore del Servizio Idrico Integrato, come definiti nella Convenzione d’Ambito con l’ATO della Città Metropolitana di XXX del XX XX 2016 e nella Convenzione d’Ambito con l’ATO della Provincia di XXX del XX XX 2016;
- i Comuni gestiti dalla Provincia di XXX;
- gli ospedali totalmente pubblici intestatari di un’utenza idrica con Alfa p.A.
Tenuto conto dell’impatto della pandemia sull’ambito territoriale precedentemente definito, il Consiglio di Amministrazione della società istante ha deliberato di erogare “Euro X.XXX.XXX per i Comuni della Città Metropolitana di XXX e Euro X.XXX.XXX per i comuni di XXX serviti da Alfa S.p.A.”, “Euro
XXX.XXX per i Comuni gestiti dalla provincia di XXX, dove Alfa S.p.A. svolge il solo ruolo di società operativa territoriale”, “Euro XXX.XXX per il Comune di XXX”, “Euro X.XXX.XXX per gli ospedali totalmente pubblici intestatari di bolletta Alfa S.p.A. secondo il criterio dei pazienti Covid gestiti”.
La misura delle singole donazioni è del tutto irrelata rispetto alla percentuale di partecipazione in Alfa S.p.A. dei Comuni interessati e, inoltre:
- non tutti i soci dell’interpellante sono destinatari delle erogazioni liberali (restano escluse la Provincia di XXX, nonché la Città Metropolitana di XXX, in quanto enti di secondo grado rispetto alle comunità locali);
- sono destinatari delle erogazioni liberali anche soggetti estranei alla catena partecipativa di Alfa S.p.A., quali le Aziende Socio Sanitarie Territoriali sopra individuate.
Nel corso dell’aprile 2020, la società istante ha dunque contattato i singoli soggetti beneficiari, rendendoli edotti della delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, e li ha invitati – per procedere all’erogazione della liberalità in denaro – a comunicare gli estremi (IBAN) del conto corrente intestato al singolo ente beneficiario all’indirizzo PEC della Alfa S.p.A. nonché ad informare quest’ultima del concreto impiego delle somme donate, con indicazione dei progetti sostenuti.
Gli enti hanno risposto alle missive della società istante, taluni comunicando unicamente gli estremi (IBAN) del conto corrente loro intestato e altri informandola altresì che avrebbero in seguito condiviso con Alfa S.p.A. un dettaglio in merito ai progetti ed alle iniziative realizzate grazie alla donazione.
Solo una parte minoritaria degli enti beneficiari ha indicato gli estremi di un conto corrente dedicato all’emergenza da Covid-19, laddove invece la maggioranza di questi ha fornito gli estremi del proprio conto corrente ordinario (conto di “tesoreria comunale”).
Alfa S.p.A. ha disposto i bonifici bancari a favore degli enti beneficiari, le cui distinte di pagamento danno conto:
- dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali;
- del carattere di liberalità del pagamento;
- della sua destinazione al finanziamento di interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
I dubbi interpretativi della società istante riguardano la corretta applicazione dell’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, che riconosce, tra l’altro, ai soggetti titolari di reddito d’impresa la piena deducibilità, ai fini IRES ed IRAP, delle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate nell’anno 2020.
In particolare, Alfa S.p.A. intende sapere:
- a quali soggetti possano essere erogate le liberalità ai fini della fruizione della deduzione fiscale da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa;
- se l’attivazione di conti bancari vincolati, da parte dei beneficiari, debba ritenersi precondizione essenziale per l’applicazione alla società donante del regime di favore di cui all’articolo 66 del decreto legge 18 del 2020;
- se, ai fini della deducibilità fiscale delle erogazioni, il donante sia tenuto ad accertare il loro impiego effettivo, da parte dei beneficiari, a sostegno dell’emergenza da Covid-19.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Quesito sub lettera a)
E’ opinione della società istante che destinatari delle erogazioni liberali di cui al comma 2 dell’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020 possano essere i medesimi soggetti menzionati dal precedente comma 1 con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, vale a dire: lo Stato, le Regioni, gli enti locali territoriali, gli enti o le istituzioni pubbliche, le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
In tal senso, depone la relazione illustrativa al decreto legge n. 18 del 2020, ove si legge che “il comma 2 – perseguendo le medesime finalità – estende alle predette erogazioni liberali le disposizioni di cui all’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133“.
Analogamente sembra orientarsi la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2020 nella parte in cui, con riguardo alle agevolazioni previste dall’articolo 66, comma 2, per i titolari di reddito d’impresa, fa riferimento alle “predette erogazioni” previste dal comma 1 del medesimo articolo per le persone fisiche e gli enti non commerciali.
Del resto, lo stesso D.P.C.M. 20.06.2000 di cui è menzione nell’articolo 27 della legge n. 133 del 1999 – richiamato dal comma 2 dell’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020 – per individuare le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti cui possono essere destinate le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, individua quali soggetti beneficiari – tra gli altri – le “amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici“.
Si reputa, pertanto, sussistente il requisito soggettivo in capo ai Comuni individuati da Alfa S.p.A. quali beneficiari delle erogazioni liberali, in quanto ” amministrazioni locali“.
Né si ritiene in alcun modo rilevante, ai fini qui di interesse, la circostanza per cui parte dei beneficiari delle erogazioni liberali siano soci di Alfa S.p.A.
Infatti, non vi è pericolo di alcun vantaggio fiscale indebito dal momento che, ai sensi dell’articolo 74 del TUIR, essi non sono soggetti ad IRES.
In più:
- la misura delle singole donazioni è del tutto irrelata rispetto alla percentuale di partecipazione in Alfa p.A. dei Comuni interessati;
- non tutti i soci di Alfa p.A. sono destinatari delle erogazioni liberali;
- sono destinatari delle erogazioni liberali anche soggetti estranei alla catena partecipativa di Alfa p.A., quali le Aziende Socio Sanitarie Territoriali sopra individuate.
Quanto alle liberalità erogate dalla società istante nei confronti di queste ultime (vale a dire, gli ospedali totalmente pubblici intestatari di un’utenza Alfa S.p.A.), sembra dirimente il chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 8/E del 2020, che riconosce la deducibilità integrale ai sensi dell’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020 per le erogazioni liberali effettuate “direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19”.
Quesito sub lettera b)
È opinione della società istante che in capo ai beneficiari non sussista alcun obbligo di attivazione di conti correnti dedicati e che, ai fini della integrale deduzione dal reddito d’impresa e dal valore della produzione, le liberalità possano essere erogate sul conto corrente ordinario intestato ai beneficiari, purché dalla distinta dei bonifici effettuati risultino le informazioni specificate dall’Agenzia delle Entrate (risoluzioni n. 21/E del 2020 e n. 25/E del 2020 e circolare n. 11/E/2020), ovvero (i) il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale; (ii) il carattere di liberalità del pagamento e (iii) che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
Del resto, è la stessa Amministrazione finanziaria ad aver precisato che il riscontro di dette informazioni non risulta necessario (soltanto) allorché le liberalità siano erogate a beneficio della Protezione civile, con versamento sui conti correnti dedicati da questa accesi ed espressamente autorizzati dall’articolo 99 del decreto legge n. 18 del 2020.
In tal caso, si ricorda, è infatti sufficiente che dalla ricevuta del bonifico o dall’estratto conto della carta risulti che il versamento è stato effettuato su uno di detti conti dedicati all’emergenza sanitaria.
Pertanto, il maggior onere probatorio richiesto, ai fini della deduzione ex articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020, per le erogazioni liberali a favore di soggetti diversi dalla Protezione civile trova la sua ratio proprio nella circostanza per cui tali soggetti non sono tenuti all’accensione di un conto corrente vincolato, distinto rispetto a quello ordinario loro intestato.
Da questo sorge l’esigenza di individuare con sufficiente precisione la natura delle erogazioni effettuate a beneficio di soggetti diversi dalla Protezione civile, proprio in quanto non sono destinate a conti correnti vincolati che rendono ex se esplicita la natura e la destinazione delle somme.
Quesito sub lettera c)
La società istante ritiene insussistente, in capo al donante, l’obbligo di accertare l’impiego effettivo delle erogazioni in denaro, da parte dei beneficiari, a sostegno dell’emergenza da Covid-19.
Il donante, stabilito un vincolo di destinazione delle somme, come risultante dalle ricevute di pagamento, non è tenuto a pretendere dai beneficiari il rendiconto a consuntivo dell’effettivo impiego delle somme erogate.
Tale opinione discende anzitutto dall’assenza di una previsione normativa in tal senso: nessun obbligo di accertamento in capo al donante è infatti previsto dall’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2000 e dall’articolo 27 della legge n. 133 del 1999.
Né l’Amministrazione finanziaria, per quanto consta, si è dimostrata di diverso avviso, allorché, nei documenti di prassi sopra citati, ha elencato ed illustrato i requisiti necessari ad accedere al beneficio, ritenendo evidentemente sufficiente la dimostrazione, da parte del donante, della natura dell’erogazione (liberale e intesa come destinata alla gestione dell’emergenza da Covid-19), senza che gli sia richiesto di sincerarsi materialmente dell’impiego effettivo delle somme da parte del beneficiario.
È pur vero che l’articolo 99 del decreto legge n. 18 del 2020, nel disciplinare le erogazioni liberali effettuate sui conti correnti dedicati accesi dalla Protezione civile, specifica al comma 5 che “per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è anche autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità“.
Ma, in disparte il fatto che tale diversa disposizione è riferita, per l’appunto, alle donazioni destinate ai conti correnti dedicati accesi dalla Protezione civile, è altrettanto vero che l’ultimo periodo della norma prevede che “al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità“.
Di talché, anche rimarcando che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di Alfa S.p.A. non sono tenuti ad adempiere a uno specifico obbligo di rendicontazione separata, nulla si ritiene possa essere preteso dalla società istante, in termini di accertamento dell’impiego delle somme donate, ai fini della deduzione fiscale delle stesse ex articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020, atteso che di tali informazioni verrà notiziata solo “al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19” con la pubblicazione delle stesse, da parte dei Comuni beneficiari, sul proprio sito internet.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Quesito sub lettera a)
L’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto cura Italia”), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata da Covid-19.
Il comma 1 prevede che “per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro“.
Con le stesse finalità, il successivo comma 2 prevede che “per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate“.
Con specifico riferimento al reddito d’impresa, quindi, il comma 2 dell’articolo 66 del Decreto cura Italia – con il richiamo al predetto articolo 27 della legge n. 133 del 1999 – si prefigge la finalità di assicurare una peculiare disciplina a favore delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell’emergenza da COVID-19, mediante la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro e la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.
Le erogazioni liberali effettuate nel 2020 sono interamente deducibili anche ai fini IRAP nell’esercizio di sostenimento del relativo onere.
In particolare, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 133 del 1999 ” sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti“.
Il successivo comma 4 dispone che “le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000″.
In base all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000 “le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all’art. 27, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano, deducibili dal reddito d’impresa, a norma del comma 1 del predetto art. 27, sono così individuati:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, 460;
- organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali e di categoria.
In più, come chiarito nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, rientrano nel novero delle donazioni agevolabili ai sensi dell’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020 anche quelle eseguite direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19.
Tale precisazione risulta coerente, sotto il profilo sistematico, anche con la previsione extra-fiscale dell’articolo 4 del decreto legge n. 18 del 2020 che, al comma 1, stabilisce che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza Covid-19, sino al termine dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
Tanto premesso, si ritiene che siano agevolabili, ai sensi dell’articolo 66, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalla società istante in favore:
- dei Comuni indicati nell’istanza di interpello in quanto rientranti tra le ” amministrazioni pubbliche (…) locali” di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000 cui rinvia l’articolo 27, comma 4, della legge n. 133 del 1999 richiamato dall’articolo 66, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020. Non porta a conclusioni diverse il fatto che i predetti Comuni detengano quote di partecipazione al capitale sociale di Alfa S.p.A. dal momento che non esiste alcun limite normativo in tal senso e che una diversa soluzione, che escludesse l’agevolabilità delle erogazioni liberali agli enti territoriali che siano anche soci del soggetto erogante, potrebbe avere come effetto – contrario alle intenzioni del legislatore – quello di scoraggiare donazioni volte a garantire agli enti territoriali in questione (e alla popolazione di riferimento) risorse essenziali per gestire l’emergenza sanitaria da Covid-19;
- delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali – intestatarie di un’utenza idrica con Alfa S.p.A. – che siano coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19 sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche (cfr. circolare 8/E del 2020).
Quesito sub lettera b)
Come chiarito dalla risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 e dalla circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, per ragioni di sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e, in particolare, considerata l’esigenza di prevenire eventuali abusi, anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
La detrazione/deduzione non spetta, quindi, per le erogazioni liberali effettuate in contanti.
Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui al più volte citato articolo 66, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tuttavia, allorché le erogazioni liberali in denaro vengano effettuate sui “conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus COVID-19“, che il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire ai sensi dell’articolo 99 del decreto legge n. 18 del 2020, è sufficiente, ai fini della detrazione/deduzione di cui all’articolo 66, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati
Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento della protezione civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Dai chiarimenti da ultimo riportati, seppur riguardanti in modo specifico le erogazione liberali in denaro effettuate in favore del Dipartimento della protezione civile, si desume che l’attivazione di conti correnti dedicati, da parte dei beneficiari delle erogazioni liberali, non costituisce una condizione essenziale per l’applicazione del regime di favore di cui all’articolo 66 del Decreto cura Italia.
Resta fermo, tuttavia, che in assenza di conti correnti dedicati aperti dai beneficiari delle erogazioni liberali, la società donante potrà operare la relativa deduzione, ai fini IRES ed IRAP, sempreché sia in grado di produrre:
- la ricevuta del versamento effettuato e
- una specifica ricevuta, rilasciata dal soggetto donatario, dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Quesito sub lettera c)
L’articolo 99, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020, rubricato “Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19)”, stabilisce che “per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è anche autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità“.
Con riferimento al caso di specie, pertanto, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, gli enti locali territoriali e le Aziende Socio Sanitaria territoriali beneficiarie delle erogazioni in denaro effettuate dalla società istante dovranno pubblicare sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet una rendicontazione separata che garantisca la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette erogazioni.
Tuttavia, dal momento che le informazioni necessarie a verificare il destinatario dell’erogazione, il carattere di liberalità del pagamento e la destinazione dello stesso risultano già dalla documentazione richiesta al donante per fruire della deduzione fiscale di cui all”articolo 66, comma 2, del Decreto cura Italia, si ritiene che non gravi sulla società istante alcun obbligo di controllo della predetta rendicontazione al fine di verificare l’impiego effettivo delle erogazioni in denaro a sostegno dell’emergenza da Covid-19.
IL DIRETTORE CENTRALE
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