MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 02 dicembre 2013, n. 3664/C
Obbligo di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese delle imprese individuali. Art. 5, comma 2, DL 179 del 2012. Problematiche connesse alle imprese cancellande.
Sono pervenuti a questa Direzione generale quesiti da parte di Camere di commercio e di Commissioni provinciali dell’artigianato, attinenti la portata della disciplina di cui in oggetto in relazione alle imprese soggette a cancellazione.
È stato infatti richiesto se, l’obbligo di cui all’articolo 5, comma 2 del DL 179 del 2012, che impone alle “imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013”, trovi completa applicazione anche alle imprese individuali in fase di cancellazione dal registro delle imprese. Problema che assume ulteriore rilevanza con riferimento alle imprese artigiane.
Quanto precede in riferimento al secondo capoverso del comma in questione che dispone:
“L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata”.
Sul punto è di recente intervenuta la scrivente, che con il parere alla CCIAA di Terni (all. 1), aveva precisato che “Nella situazione configuratasi rilevano due distinti inadempimenti: il primo (la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC), punito con la sospensione prevista dalle disposizioni sopra citate; il secondo (il non eseguito adempimento pubblicitario “principale”) punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 2630 (nel caso di imprese diverse dalle individuali) e 2194 (nel caso delle imprese individuali) del codice civile. Pur dovendo considerarsi, infatti, la domanda come <<non presentata>> (a causa della omessa comunicazione dell’indirizzo PEC, che rende la domanda stessa incompleta e quindi irregolare), l’ufficio del registro delle imprese è ormai comunque a conoscenza dell’esistenza di un atto o fatto relativo all’impresa per il quale non sono stati rispettati i termini di legge ai fini degli adempimenti pubblicitari (dovendo considerarsi, nella fattispecie, i termini indicati dal codice civile o da altre leggi, come sostituiti dai ridetti termini della sospensione, pari a tre mesi e a 45 giorni). Ovviamente poiché la ritardata iscrizione di un atto o fatto relativo all’impresa è stata determinata dal comportamento del legale rappresentante (nel caso delle società) o del titolare (nel caso delle imprese individuali), o, per essere più precisi, a detti soggetti è da ascrivere l’incompletezza della domanda di iscrizione dell’atto “principale” (per mancata indicazione dell’indirizzo PEC), che ne ha determinato, infine, il respingimento, agli stessi dovrà essere contestata la violazione delle disposizioni interessate (quindi, nella fattispecie in esame, la omessa iscrizione dell’atto notarile) e, se del caso, comminata la sanzione pecuniaria prevista dalla legge. Nel contempo, proprio sulla scorta della conoscenza, da parte dell’ufficio del registro delle imprese, dell’atto o del fatto la cui iscrizione è stata respinta per irregolarità della domanda, il medesimo ufficio dovrà dare avvio – al fine di soddisfare il superiore interesse pubblico alla conoscenza degli atti e dei fatti relativi all’impresa per i quali è stata prevista la pubblicità legale – alla procedura di iscrizione d’ufficio dei ridetti atti o fatti, ai sensi dell’art. 2190″.
Dal combinato disposto delle norme e dell’interpretazione ministeriale si evincerebbe che anche nel caso di cancellazione di impresa individuale, iscritta al registro delle imprese o all’albo, antecedentemente l’entrata in vigore della norma e che non abbia richiesto l’iscrizione dell’indirizzo di PEC entro il 30 giugno u.s., trovi applicazione la sospensione per 45 giorni della domanda di iscrizione della cancellazione e l’applicazione della sanzione ex 2194 e del procedimento di cui all’articolo 2190 del Codice civile.
Sotto un profilo meramente efficientistico appare di difficile giustificazione l’applicazione pedissequa della disciplina, trattandosi di un’impresa che ha terminato il proprio ciclo vitale.
D’altra parte, sotto il profilo squisitamente letterale si deve rilevare che la legge fallimentare all’art. 10 dispone che “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”. Sotto tale aspetto dunque, anche in relazione all’articolo 16 del ridetto DL 179 del 2012, avrebbe un senso logico oltre che giuridico, l’obbligo di richiedere anche per un’impresa in sede di cancellazione l’adempimento dell’obbligo di dotarsi di un indirizzo di PEC.
Tuttavia sembra assolutamente risolutiva l’interpretazione esegetica dello stesso articolo 5, comma 2, nella parte in cui negativamente esclude dall’obbligo le imprese in stato di procedura concorsuale e positivamente richiede il requisito di essere attive. Ove si ricolleghi tale disciplina all’articolo 2196, u.c., del Codice civile, che dispone “L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano”, appare di tutta evidenza che, al momento della richiesta di cancellazione, l’impresa individuale ha già cessato l’attività, e pertanto non possiede più il requisito positivo di “impresa attiva”, presupposto per l’applicazione della disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del DL 179 del 2012.
Deve pertanto conclusivamente ritenersi che il disposto dell’articolo 5, comma 2 del DL 179 del 2012, ed il relativo procedimento consequenziale (secondo l’interpretazione fornita con l’allegata nota alla CCIAA di Terni) non trovi applicazione nel caso di imprese individuali che chiedano la cancellazione dal registro delle imprese.
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