COMMISSIONE TRIBUTARIA di II grado di Bolzano sez. 1 sentenza n. 53 depositata il 23 maggio 2017 – Il credito di imposta derivante dal riacquisto della prima casa entro l’anno dall’alienazione della precedente, utilizzato in diminuzione delle imposte sul reddito, se ritenuto successivamente non spettante non può essere preteso in restituzione mediante cartella del pagamento se non sia stato ancora effettivamente rimborsato