COMMISSIONE TRIBUTARIA di II grado di Bolzano sez. 1 sentenza n. 53 depositata il 23 maggio 2017
IVA – Acquisto prima abitazione – Aliquota agevolata – Vendita seguita da riacquisto – Credito di imposta utilizzato e successivamente disconosciuto – Restituzione mediante cartella di pagamento-Inammissibilità-Sussiste.
Massima:
Il credito di imposta derivante dal riacquisto della prima casa entro l’anno dall’alienazione della precedente, utilizzato in diminuzione delle imposte sul reddito, se ritenuto successivamente non spettante non può essere preteso in restituzione mediante cartella del pagamento se non sia stato ancora effettivamente rimborsato.
Antefatto
Con contratto registrato in data 23/12/2010, il sig. MW acquistò in Brunico- Villa Santa Caterina un’abitazione fruendo dell’agevolazione fiscale prevista per la prima casa (IVA ridotta al 4%). Il citato acquisto era susseguente all’alienazione di un altro immobile per il quale il contribuente al momento del suo acquisto aveva fruito dell’agevolazione prima casa.
L’Ufficio, dopo accertato che l’abitazione acquistata apparteneva alla ctg. lusso, emise avviso di liquidazione revocando l’agevolazione !VA concessa al momento della registrazione del
contratto.
L’avviso di liquidazione fu ritualmente impugnato dal contribuente ma sia la Commissione Tributaria di Primo Grado (sent. 116/01/2012), sia quella di Secondo Grado (sent. 47/2/2014) che la Suprema Corte di Cassazione (ord, 19007/2016) confermarono la legittimità dell’avviso di liquidazione.
FATTO
In considerazione che l’art. 7, comma 1, Dlg. 448/1998 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta in favore dei contribuenti che acquistano un nuovo immobile non di lusso entro un anno dall’alienazione di un precedente immobile per il quale si sia fruito dell’aliquota IVA agevolata, il sig. MW – ritenendo di averne diritto- utilizzò detto credito in diminuzione delle imposte sul reddito emergenti dalla dichiarazione UNIC0/2011 (anno d’imposta 2010).
Avendo il contribuente esercitato illegittimamente tale diritto, in quanto il riacquisto si riferiva ad un immobile di lusso, l’Agenzia delle Entrate effettuò la rettifica della dichiarazione dei redditi e annullò l’utilizzo del credito d’imposta in diminuzione dell’lrpef.
A tale scopo emise a carico del contribuente la cartella di pagamento n. 02120150003569839.
Il sig. MW impugnò la citata cartella di pagamento eccependo nullità della stessa per carenza di sottoscrizione, per errato recupero di crediti d’imposta e per carenza di motivazione.
Con sentenza n.184/2016 del 06/12/2016 la Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano rigettò il ricorso e condannò il contribuente alla rifusione delle spese del giudizio.
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Con atto depositato in data 15/02/2017 propone appello il contribuente sig. MW ribadendo nel merito quanto già dedotto davanti al giudice di primo grado.
In particolare eccepisce:
- Nullità per errato recupero di crediti non rimborsati in applicazione dell’art. 7 della Lg. 448/1997. In sostanza sostiene che, poiché il credito de qua non ha dato luogo a compensazioni o rimborsi non c’è alcun motivo per il recupero. Rileva tra l’altro che all’avviso di liquidazione con cui è stata disconosciuta l’agevolazione primo cosa non è seguita alcuna comunicazione in merito alla non spettanza del credito d’imposta, come invece previsto dalla circ. 19/E del 01/03/2001. Aggiunge che il recupero di un maggior credito evidenziato nella dichiarazione dei redditi non può portare al recupero anche delle sanzioni, come precisato dalla citata circolare ministeriale.
- Carenza di motivazione;
- Nullità della cartella di pagamento in quanto fondata su un avviso bonario ex art. 36/ter DPR 600/73 tardivo.
- Ingiustificato arricchimento.
L’Agenzia delle Entrate non si costituisce e non produce memorie difensive.
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All’udienza delle parti viene ammessa la rappresentante dell’Agenzia delle Entrate pur se non costituita il rappresentante del contribuente si riporta sostanzialmente al contenuto delle memorie
scritte mentre la rappresentante dell’Agenzia delle Entrate eccepisce l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 22 del d.lgs. 546/92. Precisa in proposito che l’appello è stato depositato dal contribuente nella segreteria della Commissione in data 15/02/2017 ed è stato notificato all’Ufficio resistente in data 27/02/2017.
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In ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello questo collegio osserva che l’art. 22 del D.Lgs. 546/92 recita testualrnente: Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, o pena di inammissibilità, deposita nello segreteria dello commissione tributaria adita ( ……….. ) l’originale del ricorsa notificato a norma dell’art. 137 e seguenti del codice di procedura civile ( ………… .) con fotocopia della ricevuta di deposito ( ………. ).
A ben guardare, l’articolo testé citato prevede l’inammissibilità del ricorso solo qualora il medesimo sia stato depositato in commissione dopo oltre 30 giorni dalla notifica dell’originale alla controparte.
Nel caso in esame, al contrario, il ricorso in appello è stato depositato nella segreteria della commissione in data 06/12/2017, quindi prima della sua notifica all’Agenzia delle Entrate avvenuta in data 27/02/2017.
Questo collegio pertanto ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare l’inammissibilità dell’appello.
Per quanto riguarda il merito della vertenza si osserva che la dichiarazione dei redditi (allegato n. sal ricorso introduttivo) UNIC0/2011 per anno d’imposta 2010 evidenzia al “quadro RN” (rigo
RN24) l’indicazione del Credito d’imposta per riacquisto prima casa per un importo di € 18.400,00, che va a diminuire dapprima l’importo dell’imposta netta (rigo RN26) e poi determina un credito complessivo di € 21.762,00 (rigo RN33 e rigo RN42).
Peraltro, nel “quadro RX”- Compensazioni e rimborsi (rigo RX lrpef), il contribuente ha indicato di aver chiesto a rimborso l’importo di € 20.000,00 che se fosse stato eseguito avrebbe giustificato il recupero da parte dell’Agenzia. Ma il contribuente nega di aver ottenuto il rimborso e l’Agenzia non ha mai contestato detta affermazione per cui è da ritenere illegittimo il recupero operato con la cartella di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo.
L’accoglimento del ricorso nel merito assorbe gli altri motivi di doglianza.
Per quanto riguarda le spese, trattandosi di interpretazione di norma pur sempre controvertibile, si ritiene equa la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano Accoglie l’appello del contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Bolzano il 5 maggio 2017
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