COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Bolzano – Sentenza n. 27 sez. 1 del 30 marzo 2017
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROVENTI DA PROSTITUZIONE – IL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON PUò ANNULLARE D’UFFICIO LE SANZIONI
Con sentenza 22.2.-15.3.2016 n. 35 la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, previa riunione di separati ricorsi presentati da M.C. in relazione a ciascuna delle cinque annualità dal 2008 al 2012, in parziale accoglimento delle domande del contribuente, stabilì che i proventi da meretricio dello stesso (accertati in euro 18.032,00 per il 2008, in euro 32.652,00 per il 2009, in euro 51.598,00 per il 2010, in euro 71.889,00 per il 2011 ed in euro 72.349,00 per il 2012) fossero soggetti a tassazione diretta ed IVA e conseguentemente respinse il ricorso riunito, fatta eccezione per le sanzioni ritenute non applicabili per effettiva e obiettiva incertezza della normativa da applicare.
Contro tale decisione ha proposto appello l’Agenzia delle entrate per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere i giudici di primo grado annullato d’ufficio le sanzioni applicate senza che il ricorrente avesse formulato motivo di impugnazione al riguardo e per erroneità della motivazione laddove ravvisa obbiettive condizioni di incertezza normativa.
Si è costituito in giudizio il contribuente M.C. con controdeduzioni e appello incidentale eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 342 c.p.c. e per mancata redazione di motivi di appello, e comunque l’infondatezza dell’appello nel merito, e rilevando in via incidentale la non assoggettabilità a imposizione dei proventi da prostituzione ed in subordine la riconducibilità dei proventi a redditi diversi ai sensi dell’art. 6 lettera f) del TUIR, l’inapplicabilità di lva e lrap, nonché la mancata condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese.
Alla pubblica udienza fissata per il 17.3.2017 le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive pozioni insistendo nelle rispettive domande
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. e per mancata specificazione di motivo di impugnazione. L’impugnazione presentata dall’agenzia sottopone in maniera articolata a critica il capo della sentenza che esclude l’applicazione delle sanzioni comminate, sia sotto il profilo formale della mancanza di specifica doglianza nel ricorso introduttivo sia sotto il profilo sostanziale della mancanza di presupposti per la esclusione delle sanzioni.
L’appello dell’amministrazione appare fondato in quanto effettivamente i ricorsi introduttivi non contengono alcun motivo di impugnazione riferito specificamente alle sanzioni e men che meno al rilievo contenuto in sentenza “che sussiste quell’effettiva e obiettiva difficoltà per coloro che in base al combinato disposto degli art. 8 del D.L.vo n. 546/92, 6 del D.L.vo n. 472/97 e 10 della legge n. 212/2000 consente la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie.”
In argomento la Corte di cassazione cha stabilito che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità.” (Cass. Ord. n. 14402 del 14/07/2016, Sent. n. 440 del 14/01/2015).
L’appello dell’Agenzia deve essere perciò considerato ammissibile e fondato.
Quanto alle questioni di merito riproposte dal contribuente e disattese dai giudici di primo grado, la questione della assoggettabilità a tassazione dei proventi da prostituzione è ormai positivamente e condivisibilmente risolta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. sent. 27.7.2016 n. 15596, ord. n. 18030/2013, sent. 13.5.2011 n. 10578 ed altre). Impulso decisivo in tal senso può essere forse attribuito all’art. 14 comma 4 della legge 24.12.1993 n. 537, secondo il quale anche i proventi da illecito civile, amministrativo e penale sono soggetti a tassazione, con la conseguenza che lo sono a maggior ragione i proventi da attività di prostituzione di per se lecita ed anzi parzialmente tutelata dall’ordinamento con il divieto di irripetibilità del corrispettivo in quanto obbligazione naturale, indipendentemente dalla classificazione contenuta nell’art. 6 TUIR.
Deve perciò essere confermata la sentenza di primo grado laddove rigetta il ricorso del contribuente avverso l’accertamento dell’imposta sui redditi.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’lva e dell’lrap contestata dal contribuente in via subordinata, occorre rilevare innanzitutto che l’applicabilità dell’lva dipende dalle modalità di esercizio dell’attività (di prostituzione) è soggetta a IVA ove esercitata con carattere di abitualità, in quanto consiste in una non occasionale prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr. Cass. 13.5.2011 n. 10578 citata, secondo pronuncia della giurisprudenza comunitaria – sebbene ad altri fini – decisione CGUE 20 novembre 2001 in causa C-268/99 si tratta di una prestazione di servizio)
Che il contribuente svolgesse attività di meretricio e ricavasse da tale attività almeno parte dei suoi proventi appare pacifico, in quanto non viene mai contestato dal contribuente, sebbene mancasse in verità la prova nel verbale di constatazione (prodotto in giudizio peraltro soltanto dal contribuente).
Anche dell’abitualità dell’attività del contribuente manca ogni prova diretta. Unico elemento rinvenibile negli atti è l’indice dato dalla costanza di versamenti (in contanti) sui conti bancari ad esso intestati e sulla base dei quali è stato condotto l’accertamento dell’amministrazione finanziaria. Secondo le tabelle riportate nel verbale di constatazione vi sono nel 2008 versamenti per euro 17.582 (da gennaio a giugno – nessun versamento nei mesi successivi), nel 2009 versamenti per euro 29.977,20, nel 2010 versamenti per euro 36.007,00, nel 2011 versamenti per euro 17.636,09 e nel 2012 versamenti per euro 4.649,00, laddove alcuni versamenti sono effettuati con bonifici o assegni bancari e circolari che non appaiono modalità di pagamento usuali nel settore. Ma tale indice da solo da un lato non appare in verità prova sufficiente per stabilire l’abitualità dell’esercizio dell’attività di prostituzione e dall’altro per il periodo almeno dal maggio 2011 la escluderebbe in quanto da quel momento in poi i versamenti sui conti sono decisamente rari.
In conclusione si deve ritenere che manca per gli anni fiscali in esame la prova dell’elemento della abitualità e quindi dell’assoggettabilità dell’attività ad IVA.
Non è certamente dovuta l’lrap, giacché manca del tutto la prova di un’attività autonomamente organizzata.
Certo, l’imponibile da sottoporre a tassazione dovrebbe essere limitato ai versamenti sui conto bancari del contribuente e non anche sui prelievi come fatto dall’amministrazione finanziaria. Infatti “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di cui all’art. 32 del d. P. R. n. 600 del 1973, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la modifica della citata disposizione, apportata dall’art. 1, comma 402, della legge n. 311 del 2004, sicché non è più sostenibile l’equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d’impresa e professionale per gli anni anteriori.” (Cass Sez. 5, Sentenza n. 23041 del 11/11/2015). Il dato appare particolarmente rilevante negli anni 2011 e 2012 nei quali a fronte di versamenti di rispettivamente euro 17.636,09 ed euro 4.649,00, vi è, grazie ai numerosi prelievi, un imponibile accertato di rispettivamente euro 71.889,00 ed euro 72. 349,00.
Tuttavia nessun rilievo è stato mosso alla sentenza impugnata sotto questo profilo ed è quindi precluso a questo collegio riformare la sentenza sul punto. Eventuale diversa valutazione non può che essere rimessa all’amministrazione appellante.
In ragione della reciproca soccombenza appare giusto disporre la compensazione della spese di giudizio.
PQM
La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano pronunciando sull’appello presentato dall’Agenzia delle entrate e l’appello incidentale del contribuente avverso la sentenza 22.2.-15.3.2016 n. 35 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano,
accoglie
l’appello dell’agenzia delle entrate e dichiara per l’effetto dovute sanzioni amministrative;
accoglie
parzialmente l’appello incidentale del contribuente e dichiara per l’effetto non dovute IVA e IRAP
compensa integralmente le spese di giudizio;
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