COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO – Sentenza 10 dicembre 2013, n. 179
Sanzioni – Elemento psicologico – Esclusione della responsabilità per causa di forza maggiore
Svolgimento del processo
La S.N.C. S. di D.P. & C. ha proposto rituale ricorso avverso la cartella di pagamento, in epigrafe indicata, notificatale a mezzo pec, con cui l’Agenzia delle Entrate di Campobasso, in esito al controllo automatizzato della Dichiarazione Unico 2010, ex art. 36 bis DPR 600/73, ha iscritto a ruolo la complessiva somma di € 119.190.14 per omesso versamento IVA anno 2009 per € 79.849.00 oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione.
Con l’unico motivo di doglianza la ricorrente, senza nulla eccepire in ordine alla debenza del tributo, contesta unicamente che siano dovute le sanzioni, gli interessi ed i compensi di riscossione assumendo che il ritardo nel pagamento dell’imposta è assolutamente incolpevole perché imputabile a forza maggiore, sì che. in applicazione degli artt.5 e 6, comma 5, D.lgs n.472/1997, in difetto dell’elemento psicologico, deve escludersi l’applicabilità sia delle sanzioni che degli interessi e del conseguente compenso di riscossione.
A sostegno del suo assunto la ricorrente precisa che essa da tredici anni svolge prevalentemente attività di gestione, riparazione e manutenzione dell’impianto comunale di pubblica illuminazione per conto del Comune di Campobasso, nonché, in subappalto, lavori di pubblica illuminazione con imprese appaltatrici dello stesso Comune. Aggiunge che, nonostante i vari e documentati solleciti, il Comune di Campobasso, che per contratto dovrebbe versarle un canone annuo di € 137.700.310, a causa del ben noto dissesto, non ha mai rispettato le scadenze previste, sì che i notevoli (anche di otto mesi) ritardi nei pagamenti ha costretto essa ricorrente, che allo stato è creditrice verso il Comune di oltre € 221.000.00, a scontare le fatture presso le banche con notevoli aggravi economici. A tale disastrosa situazione si aggiunge il mancato recupero dei corrispettivi dei numerosi lavori eseguiti per lo stesso Comune in regime di subappalto.
La ricorrente ha documentato che i detti inadempimenti hanno comportato indebitamento verso Banche, fornitori ed anche verso i dipendenti per varie centinaia di migliaia di euro, nonché verso lo stesso erario (con il quale ha in corso numerose rateizzazioni) nonché verso la Finmolise, costringendola anche a licenziamenti del personale, occupando allo stato 8 dipendenti.
Tanto premesso chiede che questa Commissione, escluso il comportamento colpevole di essa contribuente che non ha adempiuto agli obblighi tributari a causa del comportamento gravemente inadempiente della Pubblica Amministrazione, annulli la parte della cartella opposta limitatamente alle sanzioni, interessi e compensi di riscossione, vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio si sono costituiti l’Agenzia delle Entrate e l’Equitalia Sud.
La prima ha contestato l’avverso assunto deducendo che la ricorrente svolge la sua attività per pubbliche amministrazioni solo per il 60% della clientela mentre per il restante 40% trattasi dì privati, onde l’inadempimento del solo Comune di Campobasso non giustifica la situazione di illiquidità. Ha aggiunto che per l’anno 2009 la S. ha dichiarato un reddito di impresa di € 46.585.00. Conclude affermando che nella specie è da escludere che lo stato di illiquidità sia stato determinato da fattori esterni, onde la debenza sia delle sanzioni che degli interessi. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta relativa ai compensi dì riscossione, non senza però omettere di rilevare che essi compensi sono determinati dalla legge.
L’Equitalia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che essa si è limitata ad emettere la cartella in esecuzione del mandato di riscossione in essere con l’A.F. Relativamente agli interessi rileva che essi sono proporzionali all’iscrizione a ruolo e sono quantificati dall’art. 17 Dlgs 112/1999.
Ha quindi chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e confermarsi l’opposta cartella, vinte le spese.
In corso di causa è stata concessa la sospensione dell’esecuzione della opposta cartella.
Quindi nella odierna pubblica udienza, sulle conclusioni delle parti, questo Giudicante ha deciso come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In punto di fatto la ricorrente ha documentalmente provato che il Comune di Campobasso, per il quale svolge prevalentemente la sua attività, ha effettuato con ritardo notevolissimo (anche di otto mesi) i pagamenti dovuti ad essa ricorrente per centinaia di migliaia di euro, e tanto ha costretto essa S. allo sconto delle fatture presso le banche con notevoli perdite economiche. Ha altresì provato documentalmente che anche per la restante attività svolta in regime di subappalto per imprese private (appaltatrici del Comune) deve ancora percepire importi rilevanti (€ 103.759.67 dall’impresa G.M.F.; € 34.944.50 dall’impresa D.S.V.), sì che resta smentita l’obiezione dell’A.E. secondo la quale la ricorrente avrebbe comunque lavorato con esito positivo per tutti gli altri suoi datori di lavoro.
Quanto all’ulteriore eccezione dell’A.E. secondo la quale la ricorrente nell’anno 2009 dichiarò comunque un reddito di impresa di € 46.585.00 è fin troppo facile rilevare che se essa dovesse essere ritenuta responsabile delle sanzioni ed interessi de quibus. pari ad oltre € 34.000. il reddito di quell’anno sarebbe quasi completamente vanificato.
Ma, a prescindere da tale pur non irrilevante considerazione, è da stabilire se la ricorrente abbia o meno provato che l’omesso versamento dell’imposta sia o meno ascrivibile a sua colpa.
Come è ben noto l’art.5, comma 1, del Dlgs 472/97 afferma che (come per le contravvenzioni penali afferma l’art.42 c.p.) per la responsabilità nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. La legge richiede quindi non solo che il soggetto abbia agito con coscienza e volontà, ovvero essendo pienamente capace e rendendosi conto dell’azione che compie, ma anche che egli sia colpevole, ovvero che gli si possa rimproverare un comportamento doloso o, quantomeno, negligente.
Nella concreta fattispecie la ricorrente ha ampiamente dimostrato che l’omesso pagamento del tributo è stato provocato dai ripetuti ritardati pagamenti delle somme ad essa dovute non solo dal Comune di Campobasso, ma anche da altri soggetti privati che agivano quali appaltatori del Comune predetto. Ha altresì dimostrato la propria assenza di colpa, ovvero di avere fatto uso della ordinaria diligenza per rimuovere l’ostacolo frapposto all’esatto adempimento delle obbligazioni. Risulta invero dalla documentazione prodotta che la ricorrente in più occasioni ebbe a sollecitare i pagamenti che le erano dovuti, si premurò di scontare le fatture in banca con evidenti notevoli perdite economiche, dovette richiedere un mutuo alla banca, dovette contrarre debiti verso i fornitori ed i propri dipendenti per somme ingenti e richiedere dilazioni di pagamento alla stessa A.F. per le annualità precedenti.
E’ di tutta evidenza, a questo punto che la ricorrente ha ampiamente fornito la prova di avere usato tutta la ordinaria diligenza possibile per rimuovere l’ostacolo frapposto all’esatto adempimento della obbligazione tributaria, anche mediante reperimento di altre fonti finanziarie, sì che deve necessariamente escludersi che nel suo comportamento sia ravvisabile la colpa.
Deve pertanto essere annullata la opposta cartella limitatamente alle sanzioni ed agli interessi. Quanto, invece, ai compensi di riscossione, non è dubbio che essi devono seguire la sorte delle sanzioni e degli interessi per la parte di competenza, mentre dovranno essere corrisposti limitatamente alla quota relativa al tributo, quota che sarà determinata dall’A.F.
L’accoglimento solo parziale del ricorso e la peculiarità del caso trattato inducono alla compensazione integrale delle spese tra le parti, inclusa l’Equitalia che comunque soccombe in parte in relazione ai compensi per la riscossione relativi alle sanzioni ed agli interessi.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, annulla la opposta cartella nella parte relativa alle sanzioni ed agli interessi nonché ai compensi di riscossione relativi, demandando alla Agenzia delle Entrate la determinazione dei compensi di riscossione relativi al tributo. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
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