COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO – Ordinanza 06 dicembre 2019
Imposte e tasse – Regione Molise – Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) – Previsione che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento calcolata sull’importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l’interesse legale. – Legge della Regione Molise 31 dicembre 2004, n. 38, art. 4, come modificato dall’art. 5, co. 1, della Legge regionale 30 gennaio 2018, n. 2
Fatto
Con provvedimento prot. n. 9884/2018 in data 14 dicembre 2018, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dogane di Campobasso irrogava sanzioni a carico della S.P.A. – di P.P. e C. s.a.s. e della sua socia accomandataria per il ritardo nel pagamento dell’IRBA, Imposta regionale sulla benzina per autotrazione, istituita dalla Regione Molise con L.R. 31 dicembre 2004 n. 38. Il provvedimento veniva emesso ai sensi dell’art. 4 di tale legge, che, per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta, entro termine del giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, prevede che sia irrogata la sanzione del 50%, calcolata sull’importo non versato o tardivamente versato, nonché gli interessi moratori, commisurati al tasso legale di interesse. Il provvedimento veniva impugnato dalla S.P.A. (Ricorso n. 361/19 R.G.R.) e dalla socia accomandataria, sig.ra P.P., destinataria della sanzione (Ricorso n. 360/19 R.G.R.), sia quanto alla sanzione – di cui eccepiva l’illegittimità, in particolare sotto il profilo che la norma regionale applicata parificava il ritardato pagamento al mancato versamento, prevedendo la stessa una sanzione unica per entrambe le ipotesi – e sia quanto agli interessi di mora – dei quali eccepiva che gli stessi non venivano commisurati alla quantità di tempo nel quale si prolungava l’inadempimento, ma determinati in maniera fissa.
La ricorrente chiedeva di disapplicare la norma regionale, in quanto in contrasto con la legge delega, costituita dalla legge 14 giugno 1990 n. 158, art. 6, 1° comma, lett. c), cui facevano seguito il decreto legislativo n. 398/1990, artt. 17, 18 e 19, e la legge 28 dicembre 1995, art. 3, comma XIII. Quest’ultima legge, a dire della ricorrente, delegava il legislatore regionale a prevedere la sanzione pecuniaria (dal 50% al 100%), riconnessa alla sola ipotesi dell’evasione del tributo, mentre indennità di mora e interessi andavano applicati nel caso di ritardato pagamento, come previsto nella legge delega, che disponeva appunto che «le modalità di accertamento, i termini di versamento dell’imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50% ed il 100% del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna regione con proprio legge».
La S.P.A. invitava altresì la Commissione a verificare in ogni caso la costituzionalità della norma regionale, prima di farne applicazione, e, se del caso, a sollevare questione di legittimità costituzionale, stante il fatto che lo stesso trattamento sanzionatorio era previsto sia per l’ipotesi del ritardato che dell’evaso pagamento. Altra soluzione prospettata dalla ricorrente, secondo i canoni di una interpretazione costituzionalmente orientata, è quella di ritenere inapplicabile la legge emessa dalla Regione Molise, in contrasto con la legge delega.
Eccepito, ancora, il difetto di motivazione dell’atto impugnato, la ricorrente da ultimo evidenziava, a ulteriore riprova dell’illegittimità dell’imposta, che la Commissione dell’Unione europea ha costituito in mora l’Italia, chiedendo l’abolizione dell’IRBA.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Dogane – Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Ufficio delle Dogane di Campobasso, che ribadiva la legittimità del proprio operato. Subordinatamente, chiedeva rideterminarsi la sanzione secondo il principio di proporzionalità, riaffermato in molteplici decisioni della Corte di Giustizia europea. Va da ultimo evidenziato che questa Commissione, con due sentenze, della seconda e della terza sezione (le n. 614/3/2017 e 978/2/2017), ha ritenuto di fare disapplicazione della norma regionale, ritenuta illegittima, annullando i provvedimenti impugnati.
Diritto
Il provvedimento impugnato appare legittimo alla luce della norma di cui all’art. 4 della L.R. 31 dicembre 2004 n. 38, che prevede la stessa sanzione sia per il caso dell’omesso pagamento, che per quello del ritardato pagamento. Dunque, sulla base di detta disposizione di legge, il ricorso andrebbe rigettato.
Senonché, a giudizio di questa Commissione, una tale decisione sarebbe ingiusta, non essendovi proporzione tra le sanzioni irrogate, in egual misura, per casi diversi, dovendosi ritenere che una cosa sia il mancato pagamento, altra cosa sia il ritardato pagamento, sia sotto il profilo del danno subito dall’ente beneficiario dei proventi del tributo, sia sotto quello della disparità di trattamento. Allo stesso modo appare ingiusto prevedere l’applicazione degli interessi di mora in misura fissa e non proporzionata alla misura del ritardo, in caso di ritardato versamento.
Sembrerebbe anche che la legge regionale suindicata abbia violato i criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative. Nelle precedenti decisioni delle Sezioni 2 e 3 di questa Commissione si è ritenuto di disapplicare la legge regionale in quanto illegittima.
Tale tipo di soluzione non viene condivisa da questo Collegio, anche alla luce della giurisprudenza della Consulta, che in diverse occasioni ha statuito che il Giudice ordinario non può disapplicare leggi regionali, pena l’instaurazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (V. Corte Cost. 14 giugno 1990 n. 285; 4 giugno 1997 n. 163; 28 aprile 2004 n. 129). Disapplicazione vi sarebbe anche nel caso di rideterminazione della sanzione «secondo un criterio di graduazione che tenga conto del principio di proporzionalità», come richiesto, in via subordinata, dall’Agenzia delle Dogane, sulla scorta dei principi fissati dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte di Cassazione (V. Cass. 14767/15; Corte Giust. 22 marzo 2017 n. 497; Corte Giust. 26 marzo 2015, causa C499/13 punto 48; Corte Giust. causa C-259/12, punto 38; Corte Giust. 17 luglio 2014 causa C-272/13). In particolare, nella decisione n. 497/17 la Corte di Giustizia afferma: «… affinché sia rispettato il principio di proporzionalità, occorre anche che l’importo di sanzione previsto non ecceda i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti da tale normativa, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti».
Ma una tale rideterminazione presupporrebbe un non tener conto, non già della sanzione applicata, bensì della norma regionale che fissa l’ammontare della stessa sanzione e comporterebbe una indebita sostituzione dell’organo giudicante al legislatore regionale.
Da quanto dedotto dalla resistente emerge comunque la consapevolezza, da parte della stessa, della ingiustizia di una sanzione uguale applicata a casi differenti.
Ed, in realtà, la norma in esame non si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale, trattando essa nello stesso modo situazioni molto diverse tra loro, sia sotto il profilo del danno erariale, che sotto il profilo della parità di trattamento dei contribuenti che, in relazione a due diversi comportamenti illegittimi (ritardo o evasione), vengono sanzionati allo stesso modo, non essendovi in alcun modo una valutazione della diversa gravità degli stessi comportamenti.
Anche gli interessi moratori andrebbero proporzionati alla durata del ritardo e non stabiliti in misura fissa (interesse legale annuale sull’intero ammontare dell’imposta).
Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Commissione ritiene di dove sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 4 della legge della Regione Molise 31 dicembre 2004 n. 38, come modificato dalla Legge regionale 30 gennaio 2018 n. 2, nei sensi che seguono.
P.Q.M.
sospende il presente giudizio e Dispone la remissione degli atti alla Corte Costituzionale dubitando questa Commissione della legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 4 della Legge della Regione Molise 31 dicembre 2004 n. 38, come modificato dalla Legge regionale 30 gennaio 2018 n. 2, in relazione alla norma costituzionale di cui all’art. 3 (principi di uguaglianza e proporzionalità: V. Corte Cost. n. 88/19), per «la irragionevole equiparazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro diseguali» (V. Corte Cost. n. 12 aprile 2005 n. 144) e per la mancata proporzione degli interessi moratori alla durata del ritardo.
Ordina che, a cura della Segreteria, l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale della Regione Molise.
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