COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LECCE – Sentenza 04 giugno 2013, n. 254
Accertamento – Avviso di accertamento Art. 42 del d.p.r. n. 600/73 – Sottoscrizione da parte del capo dell’Ufficio o da soggetto delegato – Prova a carico dell’Ufficio – Assenza – Nullità dell’atto – Sussiste
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 05/01/2009 il Sig. P.G., titolare dell’omonima ditta individuale “CENTRO INSTALLAZIONI DI P.G.” con sede in Soleto, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato l’avviso di accertamento n. RFF010400552/2008, notificato il 10/11/2008, con il quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Lecce 1, ha accertato a suo carico, per l’anno 2002, una maggiore imposta IRPEF di € 7.021,00, una maggiore Addizionale Regionale all’IRPEF di € 280,00, una maggiore Addizionale Comunale all’IRPEF di € 73,00, un maggiore contributo previdenziale di € 3.393,00, una maggiore imposta IRAP di € 1.453,00, una maggiore imposta IVA di € 5.806,00 ed irrogato sanzioni per € 12.264,50.
Nello specifico, con il predetto avviso l’Agenzia delle Entrate, a seguito del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Maglie in data 01/07/2008, ritenendo che il contribuente avesse omesso sia di contabilizzare il costo sostenuto per il dipendente “P.P.” pari ad € 9.000,00 sia di operare e versare le ritenute a titolo di acconto nella misura di € 1.620,00, ha proceduto alla rideterminazione del reddito di impresa.
Eccepisce il ricorrente la nullità dell’atto impugnato per i seguenti motivi:
1) inutilizzabilità del p.v.c. per violazione dell’art. 12 L. 27/08/2000, n. 212;
2) nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione;
3) carenza di prova;
4) mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti;
5) nullità dell’avviso di accertamento per evidente difetto di sottoscrizione – violazione dell’articolo 42, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Nel merito il ricorrente rileva come, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, l’assunzione del lavoratore fosse avvenuta solo in data 10/10/2002 e a tal fine deposita apposita documentazione attestante la stessa.
Chiede l’annullamento dell’atto con condanna alle spese di lite.
Con nota depositata il 26 febbraio 2009 si è costituito l’Ufficio con controdeduzioni.
Sostiene l’infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente e la piena legittimità del suo operato nel rispetto degli artt. 38, 39 e 41 bis del D.P.R. 600/73 e dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972.
Chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Questa Commissione ritiene di dover valutare, prima di ogni altro, il motivo di ricorso sollevato dal ricorrente relativo al difetto di sottoscrizione, poiché del tutto preliminare e assorbente rispetto agli altri.
Con specifico motivo di impugnazione, il contribuente ha eccepito la violazione dell’articolo 42, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il quale prevede espressamente che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento deve avvenire ad opera del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
In particolare, il ricorrente sottolinea che l’avviso di accertamento de quo risulta sottoscritto soltanto dal funzionario dr. M.S., in luogo del dirigente dell’Ufficio senza alcuna indicazione nell’atto riguardo ad una preventiva delega, né ai motivi per i quali il dirigente ha delegato altro funzionario, né tantomeno mediante una sua allegazione.
Chiede, pertanto, che venga dichiarata la nullità dell’atto proprio perché lo stesso è stato emesso in spregio all’art. 42 del D.P.R. n. 600/73.
In merito a siffatta eccezione l’Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni nulla ha eccepito.
Ebbene, si osserva come l’art. 42 in questione dopo aver previsto la necessaria sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del capo dell’ufficio o da parte di altro soggetto da lui delegato, all’ultimo comma prevede altresì che laddove l’atto non rechi la sottoscrizione prevista, lo stesso deve considerarsi nullo.
E del resto, anche la Suprema Corte, al riguardo, con sentenza n. 14626 del 10/11/2000 ha avuto modo di sottolineare come ” … ai sensi dell’art. 42 cit., commi 1 e 3, l’accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo ufficio o di altro impiego della carriera direttiva da lui de delegato. Su tale premessa, se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, per il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, fermi i casi di sostituzione e reggenza di cui all’art. 20 comma 1 lett. a) e b) della legge 266/1987 – richiamato dalla Amministrazione resistente -, è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (come la stessa resistente riconosce attraverso l’esplicito richiamo agli ordini di servizio), onde, in caso di contestazione – contrariamente a quanto affermato dal giudice “a quo” -, incombe all’Amministrazione dimostrare l’esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega”, (vedi anche, Cass. 14195 del 27/10/2000 e, da ultimo, Cass. ordinanza 11 ottobre 2012, n. 17400).
Da tanto ne deriva che nel caso di specie era senz’altro onere dell’Amministrazione convenuta provare, mediante la produzione della delega, che il Direttore dell’Ufficio avesse preventivamente delegato alla sottoscrizione il funzionario che ha sottoscritto l’atto.
Al contrario, l’Ufficio convenuto non solo non ha ottemperato a tale onere ma addirittura ha, del tutto inspiegabilmente, ritenuto superfluo replicare all’eccezione sollevata in merito dall’odierno ricorrente.
Alla luce di tanto, in assenza di una delega preventiva di firma da parte del Direttore dell’Ufficio al funzionario delegato, ne consegue inevitabilmente la nullità dell’avviso di accertamento de quo per violazione dell’art. 42, co. 1, del D.P.R. n. 600/73.
La complessità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’avviso di accertamento impugnato; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
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