COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE SONDRIO – Sentenza 06 febbraio 2018, n. 18 – I sostituti devono operare all’atto del pagamento una ritenuta (pari al 20%) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. E, una volta che la somma è stata trattenuta, il sostituto d’imposta ha l’obbligo di versarla all’erario