COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Treviso – Sentenza n. 76 sez. 1 del 25 gennaio 2017
ESECUZIONE SENTENZA CTR CHE IMPONE RICALCOLO PLUSVALENZA – CARTELLA DI PAGAMENTO – MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DA ESEGUIRE – INSUFFICIENZA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
Svolgimento del processo
La ricorrente signora A.S. proponeva tempestivo ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione impugnando due cartelle di pagamento con distinti ricorsi poi riuniti attesa la loro evidente connessione. Le due cartelle di pagamento hanno per oggetto Irpef, addizionali regionali e comunali. Quanto alla cartella notificata il 16 maggio 2016 la stessa è fondata sulla seguente causale: “Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. (omissis) anno 2005 notificato il 3.1.2012. Gli importi sotto indicati sono dovuti a seguito di decisione della Commissione Tributaria Regionale”. La cartella notificata il 19 maggio 2016 contiene invece la seguente causale: “Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. (omissis) anno 2005 notificato il 29.12.2011. Gli importi sotto indicati sono dovuti a seguito di decisione della Commissione Tributaria Regionale”. Entrambe le vicende traggono origine da plusvalenze accertate dall’Agenzia delle Entrate a carico della ricorrente e di altri coeredi su compravendite immobiliari relative a due cespiti, oggetto di sentenza in primo grado, parzialmente riformata in secondo grado. La complessa sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 742/25/2015 in conclusione così precisava nelle motivazioni: “l’Ufficio porrà particolare attenzione nel ricalcolo delle plusvalenze e nell’attribuzione pro quota ai diversi venditori”.
La parte pertanto proponeva i seguenti motivi di ricorso che sono comuni ad entrambe le impugnazioni qui riunite.
a) Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell’atto presupposto.
b) Nullità della cartella di pagamento per mancata allegazione dell’atto richiamato ex art. 7 Legge n. 212/2000.
c) Nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione: il quantum dell’imposta.
d) Ancora sulla nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione: il quantum di interessi e sanzioni.
Veniva proposta istanza di sospensiva che la Commissione accoglieva.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni richiedendo il rigetto dei ricorsi.
Motivi della decisione
I ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti. La parte in sostanza lamenta che dopo i due gradi del giudizio e la decisione della CTR che demandava all’Ufficio il ricalcolo del quantum dovuto sia mancata la notifica di nuovo avviso di accertamento contenente la rideterminazione della pretesa tributaria per imposta, interessi ed eventuali sanzioni o comunque un contraddittorio che la mettesse in condizioni di comprendere la richiesta di pagamento. La CTR infatti aveva demandato all’Agenzia delle Entrate il ricalcolo delle plusvalenze imponendo sul punto “particolare attenzione” a fronte della complessità del calcolo e della necessità di rispettare i criteri fissati. Di conseguenza la parte richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16412 del 25 luglio 2007 laddove si renderebbe necessaria, in tali ipotesi, ai fini dell’esercizio del diritto alla difesa, una specifica indicazione delle ragioni che hanno portato alla formazione della pretesa tributaria. La parte lamenta che nel caso di specie è mancata una qualsiasi evidenziazione del percorso logico seguito dall’Amministrazione in quanto l’Ufficio si è limitato alla emanazione delle cartelle impugnate che espongono un quantum richiesto senza altra specifica indicazione se non il mero riferimento alla sentenza della CTR.
La Commissione ritiene che la censura sia fondata posto che nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate si è limitata a far riferimento genericamente alla decisione della Commissione Tributaria Regionale, come tale insufficiente vista la complessità delle questioni, senza fornire miglior precisazione. Il motivo di ricorso dedotto è fondato tenuto anche conto che la stessa CTR, rendendosi conto delle difficoltà, aveva evidenziato che il ricalcolo non sarebbe stato semplice invitando a prestare particolare attenzione. È mancata dunque la comunicazione delle ragioni specifiche della pretesa o un contraddittorio e ciò ha indubbiamente leso il diritto alla difesa, tenuto anche conto che ci si trovava in presenza di un dispositivo suscettibile di diverse interpretazioni e non è stato chiarito come l’Ufficio abbia operato. Se non un avviso di accertamento era dunque indispensabile nel caso di specie un contraddittorio e non la emanazione di una cartella di pagamento priva di una motivazione facente unicamente riferimento al dispositivo della sentenza. Detto riferimento viene ritenuto insufficiente e si traduce in una carenza di motivazione dell’atto impugnato, anche con riferimento al quantum preteso per gli interessi e per le sanzioni. Essendo la motivazione un elemento essenziale nella formazione di un atto che manifesta una pretesa tributaria, anche al fine di tutelare l’interesse costituzionalmente protetto della difesa del contribuente, la sua mancanza rende nullo l’atto medesimo. Per tali motivi gli atti impugnati vengono annullati in quanto carenti di motivazione che il caso specifico rendeva indispensabile. Stante l’incertezza della materia, anche in ordine alle diverse interpretazioni giurisprudenziali sulla necessità del contraddittorio, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
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