COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Varese – Sentenza n. 310 sez. 3 del 30 maggio 2017
PROCESSO TRIBUTARIO – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Svolgimento del processo
Il Sig. (omissis) ricorre contro Equitalia Servizi di Riscossione impugnando n. 5 cartelle di pagamento di cui asserisce averne avuto conoscenza solo dietro istanza presentata in data 2.11.2016 all’Agente della Riscossione in quanto non risulterebbero essere mai state ritualmente notificate. Sostiene altresì che i ruoli portati dalle cartelle impugnate non siano stati sottoscritti dal titolare dell’Ufficio o da persona dallo stesso delegate. Contesta altresì la misura degli interessi, dell’aggio e dei diritti di riscossione emergenti dagli estratti di ruolo. Eccepisce infine l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, e più in particolare quella relativa alle sanzioni ed interessi. Chiede, previa sospensione degli atti impugnati, l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita Equitalia per il tramite dell’Avv. (omissis) nominato quale procuratore speciale, la quale ha conferito a sua volta procura ad litem ad altri avvocati, costituiti in giudizio quali difensori, Avv. (omissis) ed Avv. (omissis) deducendo la rituale notifica delle cartelle eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo inoltre l’interruzione della prescrizione per effetto di notifica di preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 22.5.2015 e controdeducendo in ordine alle restanti eccezioni di parte.
Con successiva memoria il ricorrente, oltre a ribattere alle controdeduzioni di Equitalia, eccepisce l’inammissibile costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione e la conseguente inammissibilità delle produzioni versate In causa. Tali inammissibilità discendono dall’art. 11 del D.lgs. 546/92 nella nuova formulazione, in vigore dall’1.1.2016, scaturente a seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 156/2015 in forza del quale l’Agente della Riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non per il tramite di un procuratore speciale o generale In quanto tale facoltà è riconosciuta solo alle parti diverse dagli enti impositori e dall’agente della riscossione.
Nel corso dell’udienza del 6.3.2017 di trattazione dell’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati, il Collegio, esaminate le eccezioni di parte ricorrente, dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Equitalia e ne ordina l’estromissione. Parte ricorrente dichiara di rinunciare alla sospensione con compensazione delle spese ed in conformità a tali richieste il Collegio fissata trattazione del merito per il 15.5.2017.
Motivi della decisione
La Commissione osserva che gli atti posti in essere da Equitalia non validamente costituita in giudizio o meglio costituitasi in una situazione di carenza di legitimatio ad processum non possono essere validamente considerati, con la conseguenza che non è stata fornita la prova processuale della rituale notifica delle cartelle di pagamento Impugnate.
Nel disporre l’accoglimento del ricorso la Commissione ritiene che, data la particolarità della situazione sopra descritta, sussistano valide ragioni per disporre, come nella fase cautelare, in compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.