COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI – Sentenza 29 aprile 2013, n. 51
Processo tributario – Istanza di rimborso – Silenzio rifiuto – Successiva validazione da parte dell’Ufficio – Omessa restituzione integrale della somma – Cessazione della materia del contendere – Non sussiste
Svolgimento del processo
Con tempestivo ricorso, il Sig. C. S. impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza consegnata in data 8 luglio 2011 all’Agenzia delle Entrate di Bari per la richiesta del rimborso del tributo Irap di € 1.507,95 versato per gli anni 2007 e 2008. Il ricorrente sosteneva la mancanza del presupposto dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/97, adducendo di svolgere l’attività di agente e rappresentante di commercio con esclusivo apporto di lavoro proprio, in assenza di dipendenti e con beni strumentali minimi. Concludeva con la richiesta del rimborso della somma indebitamente versata maggiorata dei relativi interessi, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Con atto di costituzione in giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bari – riconosceva la non sussistenza del presupposto della soggettività passiva per gli anni di imposta in questione ai fini dell’imposizione Irap e s’impegnava di procedere alla richiesta di rimborso secondo la procedura di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Chiedeva, pertanto, l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Con successive memorie illustrative, il ricorrente si opponeva alla richiesta di cessazione della materia del contendere in quanto il giudizio era stato proposto non solo per il riconoscimento delle ragioni del contribuente ma anche e, soprattutto, per la condanna dell’Agenzia al rimborso di quanto indebitamente corrisposto, poiché, in mancanza, non avrebbe titolo alcuno per procedere in via esecutiva o per proporre giudizio di ottemperanza.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Bari – sezione 24 – con sentenza n. 60/24/12 del 07 maggio 2012 dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condannava la Direzione Provinciale di Bari al pagamento delle spese di giudizio che si liquidavano, in via equitativa, in € 150,00.
Con atto di appello, depositato il 19 novembre 2012, il C., rappresentato e difeso dall’avv. L. C. e dal dott. G. V. censurava la sentenza de qua per violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d. Igs. 546/92 – insussistenza della cessazione della materia del contendere – non avendo l’Ufficio provveduto alla effettiva erogazione del rimborso Irap richiesto, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., degli articoli 1 e 15 del d. lgs. 546/92 e del D. M. n. 127/2004 essendo errata la liquidazione delle spese ed omessa la motivazione delle stesse. Chiedeva la riforma dell’impugnata sentenza con la dichiarazione di illegittimità della declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso del tributo Irap con interessi di legge nonché alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio nella misura che il giudice di appello vorrà motivare.
Con atto di controdeduzioni e costituzione in giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale – di Bari riteneva corretta e motivata la sentenza impugnata sia in ordine alla cessazione della materia del contendere sia per la liquidazione equitativa delle spese di giudizio. Precisava, inoltre, che le somme dovute ai fini Irap erano state interamente erogate in due quote: l’una in data 4/07/2012 e l’altra in data 06/12/12 con vaglia postale. Chiedeva il rigetto dell’appello e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All’odierna pubblica udienza, svolta la relazione, sentiti i rappresentanti delle parti, la Commissione ha così deciso come dispositivo che segue
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello, il Sig. C. eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d. lgs. 546/92 – insussistenza della cessazione della materia del contendere. Il motivo è fondato.
Non vi è dubbio che il giudice di prime cure abbia erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere in presenza di una istanza di rimborso Irap, il cui importo, riconosciuto dall’Ufficio dovuto al contribuente, non era stato interamente erogato, essendo necessaria l’effettiva restituzione della somma richiesta e non la semplice validazione dell’istanza di rimborso. Nel merito, il giudice devoluto dovrà pronunciarsi sull’intera pretesa restitutoria azionata dal C.. (Cassazione – sentenza 21275/2004).
Esaminata la documentazione prodotta dal contribuente (quadro RG delle dichiarazioni dei redditi, copia del registro dei beni ammortizzabili), si rileva che il contribuente C. esercita la sua attività di agente di commercio con l’esclusivo apporto del proprio impegno, senza l’ausilio di lavoro altrui e con l’impiego di necessari mezzi specifici (un’autovettura, bene strumentale indispensabile per l’attività svolta in maniera “itinerante” per l’acquisizione degli ordini. Non emerge, pertanto, la sussistenza di quella autonoma organizzazione che integra il presupposto di imposta ai fini Irap. Per questo motivo va riconosciuto il rimborso del tributo chiesto nel ricorso introduttivo di euro 1.507,95 oltre gli interessi maturati e maturandi.
Si rileva, altresì, dagli atti di causa che il contribuente ha riscosso successivamente al gravame la restante somma del tributo Irap richiesto, per cui su questo punto il giudizio deve ritenersi estinto, non avendo, peraltro, il rappresentante del contribuente sollevata alcuna eccezione o contestazione.
Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza per violazione dell’art. 91 c.p.c. ed artt. 1 e 15 del d. lgs. 546/92 – erronea applicazione delle spese ed omessa motivazione delle stesse. La doglianza merita accoglimento.
Nel caso di specie, questo Collegio, sulla base delle argomentazioni svolte per la statuizione di merito e del modestissimo valore della causa, liquida le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Conferma l’impugnata sentenza relativamente alla estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuto rimborso dell’Irap richiesto, e, in riforma della stessa sentenza, liquida le spese di giudizio in € 900,00, di cui € 500,00 per onorario ed € 50,00 per spese per il primo grado; ed € 300,00 per onorario ed € 50,00 per spese per il secondo grado, oltre IVA e CAP.
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