CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18830

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Impugnazione silenzio rifiuto su istanza rimborso – Onere probatorio – Riparto

Rilevato

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.p.a. “I.” avverso un provvedimento di diniego rimborso di IVA a credito del 2004; la CTR ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse inammissibilmente addotto in appello nuove eccezioni, in tal modo violando l’art. 57 del d.lgs. n. 542 del 1996;

Considerato

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che l’Agenzia delle entrate in appello avesse inammissibilmente integrato le ragioni del diniego di rimborso IVA a credito rispetto alle difese esposte in primo grado, si da incorrere nella violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992;

invero era incontestato che l’ufficio aveva negato il rimborso per mancanza di idonea documentazione giustificativa del credito IVA e nel giudizio di secondo grado l’ufficio si era limitato ad insistere sulla carenza di tale idonea documentazione giustificativa; in materia di rimborso d’imposta doveva invero ritenersi che la società contribuente rivestisse la qualifica di attrice in senso formale e sostanziale, si che era suo onere provare in giudizio i presupposti del chiesto rimborso; e l’ufficio poteva limitarsi ad indicare genericamente le ragioni del diniego e di dedurre ulteriormente nel corso del giudizio su tale diniego con eccezioni qualificabili come difese, proponibili in quanto tali anche in appello senza alcuna limitazione;

che la società contribuente si è costituita con controricorso ed ha presentato altresì memoria difensiva;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23587 del 2016; Cass. n. 10195 del 2016; Cass. n. 6246 del 2012), nel processo tributario, il contribuente, quando impugna il silenzio rifiuto formatosi su di un’istanza di rimborso, deve dimostrare che in punto di fatto non sussista alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l’amministrazione finanziaria può, da parte sua, difendersi a tutto campo, senza doversi ritenere vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, si che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall’ufficio anche in grado di appello, a prescindere dalla preclusione posta dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all’originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno di presupposti idonei a legittimare il rifiuto del chiesto rimborso; invero, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, di cui all’art. 57 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha ad oggetto le eccezioni in senso tecnico e cioè quegli strumenti processuali con i quali il contribuente, quale convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’ufficio di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio; invero le difese, le argomentazioni e le prospettazioni finalizzate a contestare la fondatezza di un’eccezione, non possono qualificarsi, a loro volta, come eccezioni in senso tecnico;

che pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.