COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bologna sentenza n. 13 sez. 1 del 2 febbraio 2016
ACCERTAMENTO – CONTRIBUENTE RESIDENTE IN PAESI “BLACK LIST” – INESISTENZA DELLA NOTIFICA
A) FATTO
L’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Reggio Emilia della Agenzia delle Entrate, ha proceduto al controllo della posizione fiscale del sig. N.G., il quale dall’archivio dati dell’anagrafe tributaria risultava rappresentante legale delle societa’ come dal prospetto che segue: C.H. S.r.L. Socio Unico — S.S. Socio Unico
Considerato, come scrive l’Ufficio, che il reddito imponibile dichiarato era pari ad euro 10,00 e quello complessivo ad euro 846,00 – pari esclusivamente a redditi di fabbricati – dai dati illustrati ricavati gia’ in anagrafe, si desumeva, icto oculi, una discrasia tra le cariche rivestite, le partecipazioni assunte ed i redditi dichiarati che qualificavano il sig. N.G. quale evasore pressoche’ totale.
Dunque con invito ex art. 32 del D.P.R. 600/73 n. —/2014 del 18/07/2014 Prot. n. –/2014 notificato in data 01/08/2014, il sig. N.G. era invitato a comparire per chiarire lo scostamento rilevato per il periodo d’imposta 2009 tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente ex art. 38, commi 4 e seguenti del D.P.R. 600/73.
A seguito di numerosi contraddittori intercorsi (verranno riportati nel prosieguo) e ritenuto (ad avviso dell’Ufficio) che la documentazione, gli elementi e le argomentazioni fomiti dal Sig. N.G., non erano idonei (in tutto o in parte) a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente, si procedeva a ricostruire sinteticamente il reddito complessivo ai sensi dei commi 4 e seguenti dell’art. 38 del DPR 600/73 che si riepiloga come segue:
Spesa Certa euro 47.416
Spese per elementi certi euro 4.747
Spese per Investimenti euro 67.500
REDDITO SINTETICO euro 119.663,00
In particolare, come risulta chiaramente dalle motivazioni dell’avviso di accertamento risultavano rilevanti le spese per investimenti come risultanti dagli atti di registro che qui si riepilogano:
ATTI DEL REGISTRO
Anno 2009
INVESTIMENTO l
Codice negozio 1119- COMPRAVENDITA TERRENO EDIFICABILE
Prezzo 10.128 Valore Dich. 10.128
INVESTIMENTO 2
1119 -COMPRAVENDITA TERRENO EDIFICABILE
prezzo 45.872 Valore Dich. 45.872
La difesa
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2015 parte ricorrente impugnava l’avviso di accertamento eccependo la sua nullita’ in diritto per: irregolarita’ della notifica (il ricorrente avrebbe residenza estera e dunque la notifica sarebbe nulla, anzi inesistente), per preclusione dell’accertamento tributario ex art. 14 D.L: n. 350 del 2001 (il ricorrente avrebbe proceduto ad opporre all’Amministrazione lo scudo fiscale e pertanto non sarebbe possibile procedere ad accertamento nei suoi confronti).
E nel merito per non avere l’ufficio considerato rimborsi trasferte non imponibili; disponibilita’ da conti correnti bancari; finanziamento —; accertamenti anni precedenti.
Le doglianze di parte ricorrente, a parere dell’Ufficio sono infondate.
A parere di questo giudice il ricorso deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
La Commissione osserva
Sulla nullita’ di notifica il Collegio ritiene che la doglianza possa essere accolta. Secondo l’Ufficio e’ presunto il domicilio fiscale in Italia del cittadino residente emigrato all’estero in paese ricompreso tra quelli indicati da apposito decreto del ministero delle Finanze (c.d. black list). La norma di cui all’art. 2 bis del TUIR introduce infatti una presunzione legale che sancisce che “si considerano altresi’ residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. individuati con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare in Gazzetta Ufficiale”. Tale D.M. ministeriale e’ quello del 4 maggio 1999 che prevede anche la Svizzera, nella quale il sig. N.G. pretenderebbe di risiedere. Ne risulta chiaramente che la notifica eseguita ritualmente al domicilio del ricorrente e’ legittima e perfezionata per mancato ritiro al decimo giorno. La data rilevante per l’Ufficio e’ quella del 02/12/2014. Ne deriva dunque che non e’ maturata alcuna decadenza.
Non e’ il caso che si discute
La difesa correttamente sottolinea: il ricorrente e’ cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’AIRE- Anagrafe Italiane Residenti all’Estero- per cui, come dispone l’art. 60 del DPR n. 600/1973, la notificazione ai contribuenti non residenti e’ validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera, rilevato dai registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Nel caso in esame cio’ non e’ avvenuto in quanto l’Agenzia ha inviato la raccomandata con avviso di accertamento ad un indirizzo di Reggio Emilia, in via — n. –. Sulla busta della raccomandata risulta apposta dall’addetto postale una annotazione secondo la quale la stessa non sarebbe stata ritirata con la causale: “assenza del destinatario” con la conseguenza che e’ poi intervenuta la procedura per avvenuta giacenza dal 5 dicembre 2014. Con la decorrenza del termine di dieci giorni dal 5 dicembre e’ terminato l’iter della notifica all’indirizzo errato. La notifica diretta all’indirizzo di Reggio Emilia deve considerarsi inesistente ed insanabile.
Rimpatrio scudato dei capitali.
Secondo il Ricorrente l’aver provveduto con dichiarazione riservata al rimpatrio di capitali detenuti all’estero dovrebbe inibire i poteri di accertamento ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 01.07.2009 n. 78, anche per periodi di imposta successivi a quelli riguardanti il rimpatrio vero e proprio.
Tale confusa e lacunosa interpretazione della norma (come testualmente scrive l’Ufficio), secondo il Ricorrente, sarebbe anche rinvenibile nelle circolari dell’Amministrazione ed in particolari nella circolare n. 43/E del 2009.
A parere del Collegio, l’agenzia avrebbe dovuto archiviare la pratica dopo i contradditori in quanto parte ricorrente ha ricostruito interamente e giustificato ampliamente il possesso legittimo delle provviste necessarie.
Integralmente si riportano le dichiarazioni rese da parte ricorrente a supporto e dimostrazione degli acquisti effettuati.
“In merito all’acquisto dell’autovettura targata DV—– avvenuto In data 17/04/2009, produco copia della trascrizione di vendita di altra auto di mia proprieta’ (targata DG—–) venduta alla stessa concessionaria S.C. per euro 23.500. Le data di vendita non coincide con la data di acquisto in quanto l’autovettura targata DV—– mi e’ stata consegnata nello stessa data del 27/04/2009. Per la differenza di euro 11.500, non ricordo le modalita’ di sostenimento della spesa. Per quanto concerne le altre spese sostenute nel corso del 2009, produco copia di una dichiarazione riservata delle attivita’ emerse del 23/10/2009, che documenta provviste per euro 396.017. Faccio inoltre presente di aver gia’ inoltrato alla mia banca, la richiesta, avvenuta via e-mail del 01/09/2014, di avere una copia degli estratti conto correnti bancari personali, con ulteriore sollecito odierno” (1). “Per quanto concerne le movimentazione in contanti di cui si richiede il riconoscimento, preciso che trattasi di somme disponibili provenienti da redditi degli anni precedenti al 2009 e che venivano custoditi in una cassetta di sicurezza presso la Banca di —. Inoltre per tutto l’anno 2009, il sottoscritto conviveva con la sig.ra R.L. (CF: —), la quale partecipava alle spese da me effettuate utilizzando il proprio reddito dichiarato e disponibile. Pertanto chiedo di rivedere la mia posizione ricostruita oltre che per la documentazione consegnata anche tenendo conto del riconoscimento della c.d. “famiglia fiscale”.
Ora, si chiede il Collegio, cosa poteva dire di piu’? La dimostrazione della provvista e’ stata data nelle maniera piu’ limpida, trasparente e veritiera.
In merito poi al fatto che l’Ufficio non potesse procedere all’accertamento per un secondo aspetto (le somme provenivano da scudo effettuato legittimamente), l’accanimento risulta doppio e doppiamente illegittimo l’atto opposto:
– Per non avere tenuto conto delle risposte esaustive in sede di contradditorio;
– Per non avere tenuto conto della pulizia delle provviste sotto l’aspetto fiscale.
In diritto
il rimpatrio ovvero la regolarizzazione dei capitali esteri, si perfezionava col pagamento dell’imposta prevista, non potendo in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale. Il comma quarto della norma di cui alla nota in calce (2), inoltre, specifica che: “l’effettivo pagamento dell’imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2011, n.350”. L’art. 14 dalla stessa norma in materia di rimpatrio di attivita’ finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, stabilisce che il rimpatrio delleattivita’ finanziarie effettuato nel rispetto delle modalita’ di cui all’articolo 13 preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta per i quali non e’ ancora decorso il termine per l’azione di accertamento, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attivita’ costituite all’estero ed oggetto di rimpatrio.
Tale norma e’ applicabile alla fattispecie in esame, per effetto del rinvio operato dal quarto comma dell’art. 13 – bis, con la conseguenza che nel caso di specie, stante l’avvenuto rimpatrio di attivita’ finanziarie, le stesse sono precluse da ogni accertamento sino alla concorrenza della somma di euro 396.017,00.
Un’importante conferma di cio’ viene dalla stessa Agenzia centrale secondo la quale la preclusione opera automaticamente, senza necessita’ di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, cui all’art. 14 del D.L. n. 350 del 25 settembre 2001.
Tutto cio’ assorbe le restante eccezioni.
Il ricorso va pertanto accolto seguendo le spese (l’Agenzia richiede oltre 16.000,00 euro!!!!), la soccombenza.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso condannando l’Agenzia al pagamento delle spese che si liquidano in euro 5.000,00
Reggio Emilia 28.1.2016
(1) Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta di euro 19.801,00 ed il giroconto su altro c/c personale — della differenza (euro 378.140,31).
(2) D.L. 01.07.2009 n. 78 D.L. n. 350/2001
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