COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Friuli Venezia-Giulia sentenza n. 171 sez. 8 depositata il 27 aprile 2015
Massima
La CTR friulana, allineandosi a quanto già precedentemente affermato dalla Ctp di Udine, ha ribadito che il termine quadriennale di cui agli artt. 37 e 38 del DPR 602/1972 per la ripetizione dell’indebito versamento/ ritenuta non decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal sostituto d’imposta ma dal momento il cui il contribuente ha potuto conoscere il contrasto della norma italiana con il diritto comunitario.
Nel caso di specie la sentenza, in tema di incentivi all’esodo, riguarda il caso di un contribuente che nel 2001 aveva percepito un’indennità supplementare come incentivo all’esodo, assoggettata a tassazione ordinaria dal momento che lo stesso non aveva i requisiti previsti per l’applicazione dell’aliquota agevolata (non aveva superato i 55 anni di età previsti per i lavoratori maschi, pur avendo però superato i 50 anni, soglia minima prevista ai fini dell’agevolazione tributaria per le donne lavoratrici).
Sul punto, il 21/07/2015 interveniva la Corte di Giustizia europea affermando l’illegittimità di questa discriminazione in violazione dei principi di parità di trattamento tra uomini e donne sanciti dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 76/207/CEE del 9/2/1976. Il contribuente dunque presentava istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, la quale respingeva la richiesta di rimborso motivandolo come presentato non tempestivamente, tenuto conto del superamento del termine di 48 mesi dalla data in cui le ritenute erano state effettuate.
Testo:
Il sig. ????.. , con ricorso n. 752/11 depositato il 7/7/2011, ha impugnato tempestivamente il provvedimento prot. 52062 del 21/4/2011 con il quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Udine, Ufficio Territoriale di Tolmezzo, ha rigettato la sua istanza presentata il 28/5/2009, tendente ad ottenere il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF trattenute sugli importi percepiti a titolo di incentivo all’esodo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31/12/2001 all’età di 54 anni.
Il sostituto d’imposta, ENEL S.p.A., sulle somme erogate a riguardo il 18/01/2002, non aveva applicato l’agevolazione prevista dall’art. 19, comma 4 bis del TUIR n. 917/1986 (riduzione a meta dell’aliquota normale) per mancanza del requisito anagrafico previsto dalla stessa norma costituito dall’età minima di 55 anni per gli uomini e di 50 per le donne.
Il contribuente riteneva invece di averne diritto visto che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 21/7/2005 aveva affermato l’illegittimità di tale discriminazione fondata sul sesso in violazione dei principi di parità di trattamento tra uomini e donne sanciti dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 76/207/CEE del 9/2/1976. L’Ufficio ha indicato come motivo del diniego al rimborso l’intempestività dell’istanza ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973 tenuto conto del superamento del termine di 48 mesi dalla data in cui le ritenute erano state effettuate.
Nel ricorso il contribuente ha sostenuto che il dies a quo di decorrenza dei termine di decadenza non andava identificato in quello del versamento della ritenuta ( come disposto dal legislatore nazionale), ma
più correttamente doveva agganciarsi ad un altro evento giuridicamente significativo quale il momento della corretta trasposizione della Direttiva Europea antidiscriminatoria nell’ordinamento interno o il momento dell’avvenuta conoscenza del contrasto tra normativa interna e normativa comunitaria.
L’Agenzia delle Entrate di Udine, Ufficio Controlli, regolarmente costituita in giudizio, nelle controdeduzioni depositate il 4/10/2011 confermava la correttezza del diniego opposto alla richiesta del contribuente ed affermava che nel caso in questione, il rapporto tributario afferente la tassazione dell’incentivo all’esodo, doveva considerarsi esaurito per superamento del termine previsto dall’art. 38 DPR 602/1973 e come tale irretrattabile, inoltre il quadro normativo di riferimento, su cui aveva inciso la giurisprudenza della Corte, non era più vitale in quanto il legislatore italiano, con l’art. 36 comma 23 del D.L. 223/2006 entrato in vigore il 4/7/2006, aveva abrogato la disposizione agevolativa discriminatoria lasciandola però in vigore per i rapporti cessati precedentemente, quale quello del ricorrente. Considerato che nulla aveva impedito al contribuente di far valere il proprio diritto nelle forme ordinarie entro i 48 mesi, la situazione doveva ritenersi definitivamente consolidata e perciò irretrattabile. In conclusione l’Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Successivamente, in data 8/5/2013 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha esposto dettagliatamente alcune considerazioni sia sul rapporto tra l’ordinamento giuridico nazionale e quello extra nazionale che sull’istituto della decadenza e della “rimessione in termini” ex art. 153, comma 2 del c.p.c. così come modificato dalla L. 69/2009.
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine, Sezione 3, esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto valide le ragioni rappresentate dal contribuente ed ha accolto il ricorso condannando l’Ufficio a rifondere le spese di giudizio quantificate in complessivi Euro 700,00 con la sentenza n. 198/3/13 pronunciata il 16/9/2013 e depositata il 24/10/2013.
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine ha interposto tempestivo appello depositato il 24/4/2014 nel quale ha eccepito l’erroneità della sentenza di primo grado e ribadito la legittimità del proprio diniego al rimborso d’imposta richiesto dal contribuente riproponendo sostanzialmente le argomentazioni delle controdeduzioni al ricorso introduttivo. In particolare, secondo l’Ufficio, il principio della certezza del diritto comporta che, a fronte di una definitività del rapporto giuridico, realizzatasi a seguito dell’intervenuto giudicato ovvero dell’inutile decorso del termine per la proposizione del ricorso, il diritto comunitario non impone, rispettivamente, né al giudice nazionale né all’autorità amministrativa di disapplicare ovvero di riesaminare la situazione giuridica divenuta definitiva. A tal proposito osserva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, per rapporti esauriti si devono intendere tutte quelle situazioni giuridiche divenute consolidate ed intangibili per effetto di sentenze passate in giudicato o in conseguenza di atti amministrativi divenuti inoppugnabili ovvero, ancora, a seguito di altri atti o fatti, come la scadenza del termine di prescrizione o di decadenza, di cui siano esauriti gli effetti e che siano rilevanti, sul piano sostanziale e processuale, nonostante l’inefficacia delle norme dichiarate incostituzionali o incompatibili con il diritto comunitario. Inoltre la Suprema Corte ha confermato che “In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali 1’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno Jus superveniens con applicabilità retroattiva “Pertanto nella fattispecie in esame è legittima l’applicazione della disposizione di diritto interno di cui agli art. 37 e 38 del DPR n. 602/1973, sia con riferimento alla previsione di un termine di 48 mesi a pena di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso sia per quanto concerne la decorrenza del predetto termine perentorio dalla data in cui la ritenuta è stata operata. In conclusione l’appellante ha chiesto di riformare integralmente l’impugnata sentenza confermando, per l’effetto, la legittimità per proprio provvedimento di diniego con vittoria delle spese di giudizio.
Il contribuente, regolarmente costituito in giudizio, nelle controdeduzioni depositate il 28/5/2014 ha puntualmente contestato le argomentazioni addotte dall’appellante sull’istituto della decadenza/prescrizione e sul susseguente rapporto tra detto istituto e certezza del diritto. In particolare, richiamando le motivazioni della sentenza della CTR Toscana, Sez. 1 ,n. 256 del 3/6/2011 ha fatto presente che: “La giurisprudenza più recente (è lo stesso legislatore) ha contemperato il principio della “sacralità” dei termini di decadenza con le disposizioni costituzionali che tutelano i diritti soggettivi e quindi ha confermato che la “certezza del diritto” attraverso la mannaia delle decadenze debba essere perseguita in un quadro armonico, che sanzioni i ritardi del soggetto soltanto quando esse siano frutto di inerzia, di trascuratezza. Il giudice deve negare rilevanza ai ritardi che siano frutto di forza maggiore o di un errore incolpevole; tanto più quando questo errore sia indotto da organismi pubblici” ..Inoltre ha evidenziato che le somme percepite a titolo di incentivo all’esodo andavano sottoposte alla c.d. “tassazione separata” per cui l’Agenzia delle Entrate aveva l’obbligo di rideterminare entro il 31/12 del terzo anno successivo alla dichiarazione presentata dal datore di lavoro l’aliquota IRPEF del contribuente esodato in base all’aliquota media del biennio precedente. Quanto prelevato dal datore di lavoro nel 2002 doveva considerarsi in linea di massima provvisorio mentre il 31/12/2005, (quando ormai, con la pubblicazione della sentenza 21/7/2005 sulla causa C-207/04 Vergani era diventata evidente la discriminatorietà della norma applicata) era il termine ultimo per la riliquidazione da parte dell’Agenzia degli importi dovuti a titolo di tassazione separata definitiva degli elementi reddituali del 2002, come nel caso in questione. Al contrario, la condotta dell’Agenzia delle Entrate è stata pervicacemente improntata al disconoscimento di qualsiasi obbligo di disapplicazione della norma interna confliggente con quella comunitaria. In conclusione il sig. ???? ha chiesto il rigetto dell’appello con vittoria di spese, competenze e onorari.
Successivamente, in data 4/9/2014, l’Agenzia delle Entrate, ad integrazione di quanto riportato nell’atto di appello, ha depositato una memoria illustrativa, con allegata giurisprudenza, nella quale ha evidenziato che le sentenze della Corte di Giustizia, dichiarative dell’illegittimità di una norma interna, non producono effetti nei confronti dei rapporti tributari per i quali, al momento dell’emanazione della sentenza:
sono inutilmente decorsi i termini di decadenza previsti dalla legge nazionale per la presentazione della richiesta di rimborso ovvero si è prescritto il diritto di ripetizione del tributo;
sono inutilmente. decorsi i termini per l’impugnazione dell’atto impositivo innanzi ai giudici tributari ovvero è intervenuto il giudicato sulla relativa controversia. A sostegno di tale assunto l’appellante ha prodotto copia della sentenza n. 13676 del 16/6/2014 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella quale viene sancito che il termine decadenziale per la presentazione delle istanze di rimborso delle imposte sui redditi, ex art. 38, commi 1 e 2 del DPR n. 602/1973, decorre dalla data di versamento delle somme di cui si chiede la ripetizione e non dalla data di pubblicazione della . sentenza della Corte di Giustizia Europea che crea il presupposto da cui scaturisce ii riconoscimento dei diritto al rimborso.
Esaminata accuratamente la documentazione prodotta dalle parti , la Commissione non ritiene meritevole di accoglimento l’appello dell’Ufficio e pertanto doveroso confermare la decisione del giudice di prime cure e le relative motivazioni, che qui sono da intendersi integralmente riportate.
in particolare, il Collegio ritiene che il dies a quo di decorrenza dei termine quadriennale di decadenza per l’istanza di rimborso dell’IRPEF presentata il 28/5/2009 non vada individuata nel giorno in cui la ritenuta è stata operata dal sostituto d’imposta (18/1/2002) ma nel momento in cui il sig. ???.. ha potuto conoscere il contrasto della norma italiana con il diritto comunitario. Visto che la Corte di Giustizia Europea aveva proclamato il contrasto della norma agevolativa con la direttiva comunitaria, solo nel 2005 la Commissione ritiene corretto far decorrere il termine quadriennale di decadenza ex art. 38 DPR 602/1973 , eccepito dall’Agenzia delle Entrate di Udine, dalla data di pubblicazione della sentenza 21/7/2005 relativa alla causa C-207/04 Vergani della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la conseguenza che l’istanza di rimborso presentata in data 28/5/2009 dal sig. ???. è da considerarsi tempestiva. L’Amministrazione Finanziaria, pertanto, è tenuta al rimborso del maggiore importo IRPEF richiesto dal contribuente oltre agli interessi maturati e maturandi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Commissione conferma la sentenza appellata; condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di questo grado che liquida in Euro 700,00 (settecento/00) oltre IVA ed accessori.
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