COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 1 sentenza n. 948 del 22 giugno 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società cooperativa edilizia E. impugnava una cartella di pagamento dell’importo complessivo di € 57.798,40 formata a seguito di iscrizione a ruolo della somma di € 55.224,59 relativa ad una presunta decadenza dal piano di rateazione degli importi richiesti in pagamento a titolo di imposte sanzioni ed interessi in virtù del controllo automatizzato operato ai sensi degli articoli 36-bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/72 della dichiarazione modello Unico presentata per periodo d’imposta 2007.
Lamentava la ricorrente carenza di motivazione nella applicazione delle sanzioni irrogate e richiedeva l’annullamento delle sanzioni; in via subordinata richiedeva riconoscimento della validità degli importi indicati nella comunicazione e l’applicazione della sanzione in misura minima.
La Commissione provinciale accoglieva il ricorso.
Appella l’ufficio lamentando:
1) in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale della Spezia per difetto del potere di rappresentanza in capo al soggetto sottoscrittore dell’atto.
2) l’illegittimità dell’impugnata sentenza laddove omette di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per carenza di motivi ai sensi dell’articolo 18 lettera e) D.Lgs. n. 546/1992 nella parte in cui la società. appellata ha chiesto in Via pregiudiziale l’annullamento dell’applicazione delle sanzioni irrogate per carenza di motivazione;
3) l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997 e dell’art. 13 del D.Lgs. n 471/1997 nonché per carenza e contraddittorietà di motivazione;
4) l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione è falsa applicazione dell’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997;
CONCLUSIONI DELLE,PARTI
Per L’agenzia delle Entrate Direzione Provinciale della Spezia:
“Voglia codesta Commissione Tributaria Regionale, in totale riforma della sentenza impugnata in via pregiudiziale dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria provinciale della Spezia per difetto del potere di rappresentanza in capo al soggetto Sottoscrittore l’atto (difetto di legittimazione processuale attiva);
in via subordinatamente preliminare, dichiarare l ‘inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per carenza di motivi ai sensi dell’art. 18, lett. e) D.Lgs. n. 546/1992 nella parte in cui la società appellata ha chiesto in via pregiudiziale l’annullamento dell’applicazione delle sanzioni irrogate per carenza di motivazione;
nel merito, confermare la legittimità della iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n. 056 2011 00011058 66 e, in particolare, della iscrizione a ruolo in misura piena delle sanzioni irrogate, previo scomputo dei versamenti rateali già effettuati.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio ex art. 15 del D. Lgs. 546/92″.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione:
– verificato che il ricorso introduttivo del giudizio è stato sottoscritto in data 27/04/2011 dal signor G.L. in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa edilizia E.;
– preso atto che dalla visura storica del Registro delle Imprese della Spezia, depositata in giudizio dall’Agenzia delle Entrate, risulta che a decorrere dal 10/09/2010 era stata disposta dal Ministro dello Sviluppo Economico la gestione commissariale della società e nominato l’Avv. M. R. quale Commissario governativo;
– atteso che alla data di presentazione del ricorso il signor G. L. era privo dei poteri rappresentativi della Società e che da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per difetto
di legittimazione attiva in capo al soggetto sottoscrittore dell’atto;
– considerato che trattasi di vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
– considerato che la società, vista l’eccezione preliminare esplicitamente formulata in appello dall’Agenzia delle Entrate, è stata tempestivamente resa edotta dell’irregolarità e posta in grado di sa4are l’irregolarità stessa, ma non ha ritenuto di provvedervi né di costituirsi in giudizio;
– atteso quanto sopra e considerato che nel caso di specie, proprio in ragione della mancata costituzione in giudizio della società appellata, non ha motivo di trovare applicazione la sanatoria con le modalità previste dall’art. 182 c.p.c.;
– ritenuto di poter compensare le spese del giudizio in ragione della mancanza di attività difensiva della società contribuente e della particolare natura della controversia;
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. Spese compensate.
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