COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 3 sentenza n. 874 depositata il 15 giugno 2017
ACCERTAMENTO – società di persone e soci – verifica della Guardia di Finanza ordinata nell’ambito di un diverso processo civile – fondamento della pretesa impositiva – legittimità
Massima:
Sono legittimi gli accertamenti emessi nei confronti di una società di persone e dei soci che siano stati fondati su di una verifica della Guardia di Finanza disposta in esecuzione di un ordine del Tribunale nell’ambito di una causa civile (nella specie, di scioglimento del matrimonio tra i due soci, nella quale uno dei due soci lamentava la mancata percezione di utili durante l’attività sociale chiedendo all’altro coniuge il rendiconto della relativa gestione). L‘Amministrazione finanziaria, infatti, può avvalersi di qualsiasi elemento di prova, acquisito legittimamente, con esclusione di quelli la cui utilizzabilità discenda da una specifica disposizione di legge tributaria o dal fatto di esser stati acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
Testo:
Fatto e svolgimento del processo
I coniugi P. F. e B. L. erano soci rispettivamente al 75% e al 25% della società in accomandita semplice A. F. di P. F. e C., accomandatario Lui, accomandante Lei.
Dopo sedici anni i coniugi hanno sciolto il matrimonio e, nel corso del giudizio di divorzio, la moglie ha chiesto al marito, tra l’altro, rendiconto della gestione della società e corresponsione degli utili a lei spettanti, dichiarando di non avere percepito nulla a tale titolo.
Il Tribunale ha conseguentemente ordinato al marito il deposito dei rendiconti societari con specificazione degli utili annualmente percepiti dal 1991 al 2012 e ha disposto ispezione della Guardia di Finanza sui conti della società e del socio accomandatario.
A seguito di tale ispezione la Guarda di Finanza ha rilevato maggiori redditi di impresa non dichiarati e conseguentemente l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società e ai soci relativi avvisi di accertamento.
La società e i soci hanno impugnato tali accertamenti in primo grado contestando la legittimità di tali indagini bancarie perché non sarebbero state effettuate ai fini fiscali, con le necessarie autorizzazioni, ma solamente a fini civilistici per la causa di divorzio fra i coniugi e hanno contestato in conseguenza la illegittimità degli accertamenti.
Per l’anno di imposta 2011 l’accertamento è stato emesso anche nei confronti di P. P., figlio dei coniugi, che il 13/4/2011 aveva ricevuto in donazione dalla madre il suo 25% di quota societaria.
Anch’egli ha proposto ricorso contro tale accertamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Savona, con separate sentenze, ha accolto la tesi dei contribuenti e ha annullato tutti gli accertamenti.
L’Ufficio ha appellato tali sentenze ribadendo la legittimità degli accertamenti fondati sulle indagini bancarie, affermando che esse erano state legittimamente disposte dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria e che comunque nulla precluderebbe all’Ufficio di ricostruire la posizione reddituale del contribuente sulla base di tutti gli elementi pervenuti legittimamente a sua conoscenza.
I contribuenti si sono costituiti ribadendo le proprie tesi sulla illegittimità degli accertamenti.
All’udienza di discussione del 18/1/2017, si dava atto che il socio accomandatario era, nelle more in data 25/6/2015, deceduto e che in conseguenza era stata dichiarata la interruzione del procedimento in data 5/11/2015.
Rilevato che nessuna delle parti aveva riassunto il procedimento questa Commissione, ne dichiarava l’estinzione.
Per gli altri procedimenti riuniti le parti hanno discusso la causa in pubblica udienza
Motivi della decisione.
La motivazione della sentenza di primo grado non può essere condivisa.
L’accertamento nei confronti della società e del socio accomandatario si è svolto nell’ambito di una attività legittima dell’Agenzia delle Entrate, conseguente ai rilievi della Guardia di Finanza che, legittimamente eseguiva l’indagine sui conti bancari, per incarico del Giudice Civile.
Non si verifica nel procedimento tributario il limite di utilizzabilità delle prove poste nel processo penale.
La Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui l’Amministrazione Finanziaria può avvalersi di qualiasi elemento di prova, acquisito legittimamente, con esclusione di quelli la cui utilizzabilità discenda da una specifica disposizione di legge tributaria o dal fatto di essere stati acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale. (Cass. 4001/2009, Cass. 4987/2003, art. 36, 37 comma 1, 38 comma 3, 39 comma le 2, 41 commi 1 e 2, 41 bis del DPR 600/1973 e 54 comma 5 e 55 del DPR 633/72).
Gli accertamenti nei confronti della società appaiono dunque legittimi e documentati.
Ugualmente fondati sono gli accertamenti nei confronti dei soci, conformemente a quanto disposto dall’art. 5 del DPR 917/1986 secondo cui “i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili “.
Le pretese erariali devono dunque essere confermate e gli appelli dell’Ufficio accolti.
Quanto alle spese di causa possono essere compensate, attesa la particolarità della situazione e la possibile buona fede dei soci accomandanti.
in accoglimento degli appelli dell’Ufficio, conferma gli accertamenti.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Genova 5/4/2017
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