COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 13 sentenza n. 1884 depositata il 26 maggio 2017
RISCOSSIONE – Iscrizione ipotecaria – Preventiva comunicazione – Validità ed efficacia.
Massima:
L’ Agente della riscossione, che ha già notificato la preventiva comunicazione di ipoteca, senza dare seguito alla relativa iscrizione, per avere concesso al contribuente il beneficio della rateazione del debito, non ha obbligo alcuno di notificare nuovamente il preavviso una volta che, venuto meno il beneficio ( della rateazione) per decadenza dei presupposti, ha ripreso l’attività di riscossione sospesa, procedendo all’iscrizione ipotecaria ( sempre che non siano cambiati i presupposti soggettivi e oggettivi alla stessa sottesi).
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. C.J. in data 11. 11.2014 riceveva da Equitalia Sud Spa la notifica di un atto di iscrizione ipotecaria per un valore complessivo di ? 22.855,40 oltre accessori, discendente da num.8 cartelle di pagamento.
Il ricorrente Costituitosi in giudizio eccepiva preliminarmente la perdita di efficacia della preventiva comunicazione d’iscrizione ipotecaria del 07.11.2012, nonché la violazione degli artt.Ii I e II della L. 241/90 congiuntamente all’art. 77 del DPR 602/73.
Eccepiva inoltre che tra l’iscrizione ipotecaria e la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, Equitalia Sud Spa avrebbe dovuto effettuare il preventivo invio dell’intimazione di pagamento; concludeva con la richiesta di cancellazione dell’ipoteca con vittoria di spese di lite.
Si costituiva Equitalia Sud Spa, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione per i tributi non di natura tributaria, rilevando inoltre che l’iscrizione d’ipoteca, così come anche le prodromiche cartelle di pagamento, non sono atti amministrativi non soggiacenti ai termini previsti dalla L. 241/90.
Concludeva chiedendo il difetto di giurisdizione per i tributi di natura non tributaria impugnati, nel merito il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 16.07.2015 depositata il 24.09.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 10, rilevava il proprio difetto di giurisdizione in merito ai contributi dovuti a titolo di INPS e della sanzione irrogata dal Comune di Monopoli per violazione del codice della strada, per i rimanenti tributi di natura erariale rigettava il ricorso,compensandone le spese.
Con appello depositato il 10.03.2016 il sig. C. adiva la Commissione Tributaria
Regionale eccependo principalmente la violazione dell’art. I e II della L. 241/90 in combinato dell’art.77 del DPR 602/73, nonché la violazione dell’art. 77 comma 2 bis in combinato con l’art. 50 comma 2 del DPR 602/73.
Chiedeva conclusivamente la riforma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva Equitalia Sud Spa rilevando sostanzialmente che il ricorrente aveva proposto in secondo grado i medesimi motivi di ricorso già rigettati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
Chiedeva conclusivamente il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza gravata.
MOTIVI
Il Collegio Giudicante non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che l’iscrizione d’ipoteca oggetto del presente giudizio è pienamente valida ed efficace, in quanto Equitalia Sud Spa ha dapprima notificato al contribuente il preavviso d’iscrizione, ammettendolo conseguentemente al beneficio della rateazione e sospendendo altresì l’attività di riscossione, così come prescritto dalla normativa; venuto meno il beneficio per decadenza dei presupposti, l’Agente della Riscossione ha riavviato l’azione precedentemente intrapresa.
Venendo pertanto meno il beneficio di cui all’art. 19 del DPR 602/73, il ricorrente è decaduto automaticamente, senza che ricorresse nuovamente l’obbligo in carico ad Equitalia Sud Spa di comunicarlo espressamente, ma semplicemente riprendendo l’attività ‘sospesa” a seguito dell’invio del preavviso e iscrivendo quindi, l’ipoteca di cui è causa per la cautela di un carico “impagato, liquido ed esigibile, senza alcuna ulteriore necessità di intraprendere un nuovo e diverso iter“.
Peraltro, non vi è alcun obbligo in carico all’agente della riscossione e prescritto dalla normativa vigente di notificare nuovamente il preavviso di iscrizione già notificato, e in seguito al quale, nulla era cambiato in ordine ai presupposti soggettivi e oggettivi posti in carico al contribuente e circa l’entità del suo debito.
P.Q.M.
La XIII Commissione Tributaria Regionale di Bari rigetta l’appello e per l’effetto conferma la
sentenza di primo grado, condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in ? 2.000,00 oltre accessori.
Bari li, 5 Aprile 2017
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