COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sardegna sezione 8 sentenza n. 117 depositata il 27 aprile 2017

SVOLGIMENTO

Con atto depositato in data 5 settembre 2008 la xxxxx. già con sede legale in xxxxx, codice fiscale xxxxx, in persona del legale rappresentante signor xxxxx, elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto di appello, presso lo studio del dottor xxxxx e della dottoressa xxxxx, commercialisti, studio sito in via xxxxx, ai quali è stato conferito mandato anche in via disgiunta, ha impugnato la sentenza numero 118/4/07, emessa in data 13 giugno 2007 e depositata in data 24 luglio 2007, con la quale la quarta sezione della Commissione tributaria provinciale di Sassari, decidendo sull’avviso di recupero credito di imposta numero RL7CR010011/2006 emesso dalla Agenzia delle Entrate di xxxxx in data 10 giugno 2006 e notificato in data 24 luglio 2006, ha respinto il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento di complessivi euro 10.000,00 di spese di lite.

La società – che svolge svariate attività tra le quali la commercializzazione di prodotti lattiero caseari, la gestione di servii pubblici e, in particolare, quello idrico, l’attività turistica e l’attività di charter nautico — ha acquistato una imbarcazione da diporto da destinare a questo ultimo settore e l’impianto di una attività di ristrutturazione di un vecchio barcone da destinare al trasporto di turisti soprattutto verso il parco del l’Asinara.

L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’investimento difetti della necessaria strumentalità richiesta per potere fruire del beneficio fiscale, non riconosceva il credito d’imposta compensato per l’acquisto della imbarcazione da diporto e chiedeva la restituzione del credito di euro 280.000,00, oltre sanzioni e interessi.

La società proponeva tempestivamente ricorso eccependo:

1) in via pregiudiziale la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 8 della legge numero 388/2000 in connessione con gli articoli 67, 75 e 121 bis del T.U. numero 917/1986;

2) nel merito le valutazioni fatte dall’ufficio non sono veritiere;

3) in via subordinata la sanzione è stata comunque irrogata in violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo numero 212/2000, dell’articolo 2 comma 2 del decreto legislativo numero 462/1997 e dell’articolo 36 bis del d.p.r. numero 600/1973.

Si costituiva regolarmente l’Agenzia delle Entrate di Olbia chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione tributaria provinciale di Sassari respingeva il ricorso sostenendo che la società, al momento dell’acquisto della imbarcazione, peraltro acquistata personalmente dal signor xxxxx, non avesse i requisiti per potere usufruire del credito d’imposta in relazione a detto acquisto.

La società xxxxx proponeva appello contestando, in primis, il vizio di ultra-petizione della sentenza e l’oggetto della pretesa tributaria, quindi il fatto che l’imbarcazione sia stata acquistata dalla persona fisica xxxxx.

Inoltre la data di avvio dell’investimento va collocata prima dell’8 luglio 2002 e, più precisamente, il 2 luglio 2002, data che peraltro acquista rilevanza esclusivamente al fine di stabilire che la società xxxxx, avendo già avviato l’investimento, non doveva presentare alcuna istanza preventiva ex articolo 10 del decreto legge numero 338/2002.

La società richiama inoltre tutte le eccezione proposte in primo grado.

Si è costituita ex articolo 32 del decreto legislativo numero 54671992 l’Agenzia delle Entrate di xxxxx per contestare l’ipotesi di ultra-petitum e per sottolineare che la sentenza è immune dai vizi evidenziati dalla società appellante.

La xxxxx con memoria datata 7 gennaio 2007 contestava i contenuti dell’atto di controdeduzioni dell’Agenzia, ribadendo ancora una volta di avere usufruito del cinquanta per cento (50%) del credito di imposta secondo quanto previsto dalla normativa.

All’udienza in data 19 gennaio 2017, presenti i rappresentanti delle parti, la causa viene trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Osserva questa Commissione tributaria regionale che l’appello non è fondato e va respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado nella stesura della quale i giudici di prime cure si sono attenuti agli atti e alle richieste delle parti senza incappare in alcuna ipotesi di ultra-petitum.

Solamente in occasione dell’assemblea straordinaria in data 22 luglio 2002 è stato autorizzato l’ampliamento dell’oggetto sociale della xxxxx estendendolo anche all’attività di charter nautico, autorizzazione giunta quindi ben dopo la data di acquisto della imbarcazione avvenuta il 2 luglio precedente.

Da questa circostanza, così come evidenziato anche dai giudici dì prime cure, se ne deve trarre la condivisibile conclusione che l’acquisto della imbarcazione non avrebbe potuto essere fatta dalla società (il 2 luglio 2002) ma piuttosto direttamente dal signor xxxxx a titolo del tutto personale.

L’iter per l’investimento agevolabile era stato avviato in data 2 luglio 2002, anche in assenza di formale stipula di contratto di acquisto, esclusivamente con l’intento di consentire alla società di rientrare tra i soggetti beneficiari (scadenza entro 1’8 luglio 2002).

A tale data la società non aveva però ancora modificato l’oggetto sociale.

Se, per contro, si dovesse tenere valida la data dell’8 agosto 2002 (data di stipula del contratto di leasing tra la xxxxx e la yyyyy spa) allora l’appellante non avrebbe potuto comunque beneficiare della normativa più favorevole della quale si è avvalsa in quanto fuori termine.

In entrambi i casi la xxxxx non possedeva i requisiti per potere usufruire del credito d’imposta di cui all’articolo 8 della legge numero 388/2000.

E, comunque, manca il requisito della inerenza rispetto alla attività esercitata dalla società, manca la strumentalità dell’investimento.

Giova infine rilevare che, sebbene l’imbarcazione sia stata acquistata a stagione già iniziata, a fronte di un credito d’imposta di euro 280.000,00 per l’anno 2002 – credito utilizzato in compensazione per l’attività effettivamente esercitata dalla xxxxx quale il commercio all’ingrosso di prodotti lattiero caseari – i ricavi per il suo utilizzo sono stati pari allo zero nell’anno 2002 e solamente di euro 8.909,00 per l’anno 2003.

Anzi, proprio nell’anno 2003, quando già l’attività di charter nautico avrebbe oramai dovuto essere bene avviata, è stata emessa una sola fattura per l’utilizzo di tre giorni della imbarcazione, insufficiente per affermare che l’imbarcazione sia “potenzialmente idonea non solo alla produzione di ricavi ma anche a generare reddito imponibile”.

Si può correttamente affermare che è venuta a mancare la inerenza dell’intervento rispetto alla attività, presupposto indispensabile per potere usufruire del beneficio fiscale.

Il mancato rispetto della ratio della agevolazione che consiste nel consentire ai soggetti titolari di impresa di incrementare la propria capacità produttiva nonché la pura perdita dell’investimento accompagnata, però, dai rilevanti crediti fiscali ad essa correlati corroborano la tesi della assenza di strumentalità dell’investimento.

Sanzioni di conseguenza come specificato dalla norma di legge.

Tutto ciò premesso, pertanto, preso atto delle argomentazioni addotte, esaminata la documentazione acquisita ai fascicoli di udienza, rigettata ogni altra eccezione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza così come quantificate in dispositivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione tributaria regionale di Cagliari –sezione staccata di Sassari – sezione VIII —

P.Q.M.

La Commissione respinge l’appello e condanna parte soccombente al pagamento di euro 8.000,00 di spese di lite.

Così deciso in Sassari, 19 gennaio 2017