COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sentenza n. 23 sez. 1 depositata il 8 gennaio 2016
Massima
La CTR palermitana ha respinto il ricorso in appello del comune di Palermo avverso una sentenza della CTP che lo aveva visto soccombere in un contenzioso avviato dal Ministero della Giustizia in merito al pagamento TARSU per un immobile carcerario relativo all’anno 2010.
Sosteneva il Ministero che la Giunta comunale fosse incompetente ad emanare le delibere sia in merito all’istituzione del tributo che agli adeguamenti dello stesso, così come, tra l’altro, già affermato dal Tar Sicilia per l’anno 2006.
I giudici di appello, allineandosi a quanto già stabilito in primo grado, ritengono da un lato la materia di spettanza del Consiglio comunale e non della Giunta, dall’altro che la sentenza del Tar Sicilia che aveva annullato la delibera del 2006 produce i suoi effetti di nullità anche sulle delibere successive ivi compresa quella relativa all’anno 2010.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S. notificava il 4.8.2011 al Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale cartella con la quale richiedeva il pagamento, in favore del Comune di Palermo euro 658.443,88, per TARSU anno 2010 relativa all’immobile carcerario di via — a Palermo.
Il Ministero formulava ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale eccependo l’incompetenza della Giunta comunale ad emanare la delibere sia afferente l’istituzione del tributo sia quelle successive di variazione. Sottolineava la nullita’ delle delibere della Giunta per incompetenza cosi’ come pronunziata dal TAR Sicilia per il 2006. Evidenziava l’erroneita’ del calcolo delle superficie.
L’agente della riscossione si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e sosteneva la legittimazione della Giunta ad emettere le delibere afferenti la TARSU.
Il Comune di Palermo contestava quanto dedotto dal ricorrente.
Con sentenza 216/9/12 dei 7.5/10.6.2012 la Commissione adita ha accolto il ricorso e compensate le spese. Il primo giudice ha ritenuto che la Giunta non fosse legittimata ad emettere la delibera istitutiva del tributo e pertanto le successive, anche se di adeguamento, risultano illegittime. Viene effettuato riferimento alla sentenza del TAR Sicilia del 2009, passata in giudicato, con la quale e’ stata annullata la delibera del 2006 emesse dalla Giunta ed istituiva del tributo.
Con atto d’appello notificato il 23.1.2013 alla S. ed al Ministero, il Comune di Palermo censura la sentenza. Sostiene che il primo giudice abbia errato poiche’ non ha valutato la portata dell’art. 64 D.Lgs 507/93 nonche’ l’art. 49 dello Statuto comunale. Sottolinea l’autonomia dell’anno solare d’imposta ed afferma che lo stesso TAR abbia considerate operanti le delibere successivamente adottate dalla Giunta. Fa riferimento inoltre alla sentenza del CGA che, per altra vicenda, ha ritenuto il potere della Giunta.
L’Agente della riscossione ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva ed evidenzia la legittimita’ del deliberato della Giunta comunale.
Il Ministero non risulta costituito in questo grado di giudizio.
In camera di consiglio, sentito il relatore, la causa e’ stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare preliminare rilevare come la statuizione 455/2011 del CGA, mentovata dal Comune appellante come indicante la competenza della Giunta ad emettere le tariffe TARSU, sia stata, emessa, invero, su analoga questione relativa ma relativa a diversa municipalita’. Cio’ comporta che non puo’ essere incrinata la portata della sentenza del TAR 1550/2009 che ha statuito l’illegittimita’ della delibera della Giunta Comunale di Palermo concernente la TARSU del 2006. Deve ricordarsi come la sentenza del TAR – che non ebbe ad essere appellarla
dal Comune di Palermo oggi non condivisa dall’Amministrazione Comunale, forma giudicato a carico della municipalita’.
Ne discende, giova ribadirlo, che la delibera della Giunta di Palermo per le tariffe TARSU relative all’anno 2006, oggetto della pronunzia del TAR, risulta caducata e non puo’ essere superata dalla sentenza del CGA. Tale dato inoppugnabile, risulta, per le motivazioni che di seguito saranno sviluppate, ulteriore elemento rilevante.
Per quel che concerne la doglianza formulata dalla municipalita’ sulla base dell’art. 64 comma 1 del D.Lgs. 507/93 deve rilevarsi come pur in presenza del principio dell’autonomia annuale dell’obbligazione tributaria nella fattispecie non puo’ ritenersi operante, nell’anno oggetto della richiesta, anche se derivante da ulteriore delibera della Giunta rispetto alla delibera caducata dal TAR. In altri termini, si sostiene dal Comune che la delibera annullata concerneva la TARSU del 2006 mentre la richiesta avanzata dalla municipalita’ e’ relativa all’anno 2010 e pertanto tale annualita’, oltre ad essere autonoma, sarebbe conseguenza di diversa delibera della Giunta non impugnata innanzi al TAR.
Il concetto dell’autonomia dell’obbligazione tributaria in relazione a ciascun anno e’ pienamente condivisibile, ma non puo’ sottacersi come per ogni anno successivo il Comune abbia ritenuto di applicare le tariffe come determinate dalla delibera annullata. Quindi, pur considerando l’autonomia tributaria di ciascun anno, non puo’ non rilevarsi come i deliberati per gli anni successivi siano stati formulati in modo tale da far dipendere la determinazione del tributo dalla delibera annullata. Ne consegue che l’effetto caducante e’ stato propagato, a fronte della modalita’ con cui sono state adottate le varie delibere, dalla delibera annullata dal TAR a quelle successive adottate tutte in stretta relazione con la prima.
Ma la statuizione della sentenza di prime cure puo’ essere condivisa anche sotto diverso profilo. L’Amministrazione comunale, invero, critica la sentenza di primo grado in quanto sarebbe stata emessa in violazione dell’art. 49 dello Statuto comunale; tale norma, secondo l’appellante, consentirebbe alla Giunta di emettere la delibera di cui si discute.
La censura non puo’ essere condivisa.
La norma in questione stabilisce che la Giunta municipale procede a variazioni delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali “entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale”. Quindi, appare evidente come la Giunta possa esercitare il potere di variare e graduare le tariffe TARSU ma solamente in applicazione ed in attuazione di un atto regolamentare – a contenuto generale – previamente adottato dal Consiglio Comunale. Peraltro appare evidente come sia quest’ultimo l’organo espressivo della volonta’ popolare.
Deve altresi’ rilevarsi, proprio in forza dell’art. 13 della LRS 7/1992, invocata dall’appellante, che la norma da ultimo citata si limita ad attribuire al Sindaco la c.d. competenza residuale su tutti gli atti che la legge o lo statuto comunale non attribuiscono ad altri organi del Comune. E quindi il Sindaco, peraltro anch’esso organo espressivo della volonta’ popolare e non certo la Giunta, avrebbe potuto intervenire nella fattispecie che ci occupa, viepiu’ ove fosse stata configurabile un’inerzia del Consiglio Comunale. Ma di tale eventuale inerzia non vi e’ traccia.
Il principio della competenza residuale del Sindaco e’ stato affermato nel 2012 dalla sentenza del CGA citata dallo stesso Comune.
Ulteriore sostegno alla tesi sin qui formulata ben puo’ ricavarsi dal disposto dell’art. 14 comma 1 lett. d del Regolamento Comunale TARSU, adottato con delibera 37 del 26.2.1997 ancora efficace, che prevede una riserva, proprio all’Organo sovran o dell’Ente Locale, e quindi al Consiglio Comunale, la esclusiva competenza in ordine alla determinazione del fattore numerico rappresentativo del grado di copertura del costo del servizio.
A fronte dell’assorbente infondatezza dei motivi di appello esaminati proposti dal Municipio di rimangono non rilevanti le ulteriori argomentazioni formulate.
Risulta logica conseguenza che il Comune sia legittimato a rideterminare la tassa in questione sulla base delle tariffe antecedenti alla delibera della Giunta del 2006.
Relativamente alle spese la mancata costituzione del Ministero esime dal liquidarle. Possono essere compensate nei confronti della Riscossione Sicilia.
P. Q. M.
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respinge l’appello e nel confermare la sentenza in epigrafe indicata relativa alla cartella di pagamento per TARSU/TIA 2010 dispone che il Comune ne ridetermini l’ammontare sulla base delle tariffe vigenti ante 2006.
Nulla per le spese tra il Comune e il Ministero. Compensate relativamente alla Riscossione Sicilia.
Palermo 10.12.2015.
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