COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sezione 17 sentenza n. 975 depositata il 10 aprile 2017
Svolgimento del processo
Con l’avviso di accertamento indicato in epigrafe, riguardante le imposte dirette e l’iva relative al1’anno 2007, l’Agenzia delle entrate di Siena attribuì a ………. un reddito di lavoro autonomo pari ad € 63.331, corrispondenti ai versamenti e prelevamenti considerati non giustificati tra quelli emergenti dai conti correnti della contribuente.
Con sentenza deliberata il 13.3.2014, n. 232/2/14, la Commissione tributaria provinciale di Siena accolse l’impugnazione proposta da ……… avverso il predetto avviso di accertamento.
A sostegno della decisione la Commissione osservò, per quanto, ancora, interessa, che la contribuente aveva chiuso la sua partita iva, relativa all’esercizio della professione di ragioniera, il 31 dicembre 2006 e pertanto era venuto meno il presupposto del tipo di accertamento utilizzato dall’Amministrazione nel caso concreto.
Con atto depositato il 15.1.2015 l’Agenzia delle entrate di Siena propose appello contro tale pronuncia, limitatamente alla parte in cui l’accertamento impugnato dalla contribuente si era fondato su versamenti non giustificati; la sentenza di cui si tratta non venne, invece, impugnata nella parte in cui l’annullamento dell’ avviso di accertamento in questione aveva riguardato la parte di maggior reddito ritenuta provata sulla base dei prelevamenti non giustificati; in sostanza l’ufficio, con atto d’appello, rideterminò nella somma complessiva di Euro 38.767 la pretesa di maggior reddito della contribuente, riducendo così la sua, precedente, maggior pretesa, pari ad Euro 63.331; la riduzione della pretesa impositiva, con esclusione della parte che si fondava su prelevamenti non giustificati, venne ricollegata a quanto statuito dalla sentenza costituzionale 6 ottobre 2014, n. 228, intervenuta nel frattempo.
A sostegno dell’appello l’ufficio osservò che la legge non vietava affatto che fossero utilizzate, ai fini dell’accertamento nei confronti di persone fisiche, anche non in possesso di partita-iva (partita-iva che, tra l’altro, era stata riaperta d’ufficio nei confronti della contribuente di cui si tratta), le indagini previste dagli articoli 32 e 33 del dpr numero 600/1973 e 51 e 52 del dpr numero 633/1972; andava, poi, ricordato che, anche per il 2006, la stessa contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento relativo al maggior reddito da lavoro autonomo, avviso di accertamento contro il quale la contribuente aveva proposto impugnazione davanti alla Commissione tributaria di Siena, la quale l’aveva respinto con sentenza del 16 gennaio 2014, passata in giudicato; la chiusura della partita-iva, alla quale la contribuente aveva provveduto con effetto al 31 dicembre 2006, appariva, in sostanza, fittizia, visto che gli accertamenti contabili dimostravano che, in realtà, ella, pur essendo stata formalmente assunta, quale lavoratrice subordinata, da ……….., titolare di uno studio commerciale, aveva, di fatto, continuato a svolgere (in nero) attività libero-professionale di ragioniera.
All’udienza del 5 dicembre 2016 la Commissione, udita, nella contumacia della contribuente, la parte appellante, ha deliberato la presente sentenza.
1) L’appello è, a parere della Commissione, fondato, ben potendo, i dati legittimamente acquisiti mediante indagini bancarie, essere utilizzati sia per dimostrare l’attività occulta che per dimostrare il quantum dei redditi provenienti dalla stessa attività occulta (cfr, sul punto, ex multis, Cassazione civile, sez. trib., 23/4/2007, n. 9573: “In tema di iva, l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi dell’art. 51, comma 2, n. 2, dpr 26 ottobre 1972, n. 633, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’ impresa: infatti, se non viene contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare 1’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (in applicazione di tale principio, la SC ha cassato fa sentenza impugnata, la quale aveva annullato l’avviso di accertamento emesso sulla base dei dati risultanti da un conto corrente bancario, escludendo, senza tener conto dei medesimi dati, che il contribuente esercitasse attività imprenditoriale)”; v., da ultimo, anche Cassazione civile, sez. trib., 20/1/2017, n. 1519: “In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del dpr n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma l, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti”); va, solo, aggiunto che, nel caso presente, la contribuente non ha giustificato in alcun modo una diversa provenienza del denaro oggetto dei versamenti dei quali si tratta, con la conseguente, piena legittimità della presunzione operata dall’ufficio.
2) L’appello di cui trattasi va, pertanto, integralmente accolto, con la conseguente, parziale riforma della sentenza impugnata, in riferimento al punto in cui il primo giudice ha accolto l’impugnazione degli avvisi di accertamento in questione proposta dalla contribuente, non solo in riferimento ai redditi presunti sulla base di prelevamenti non giustificati ma anche in riferimento ai redditi presunti sulla base di versamenti non giustificati.
3) Le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza.
la Commissione tributaria regionale di Firenze, sezione XVII, in accoglimento dell’appello, rigetta l’impugnazione nei limiti dell’appello medesimo; condanna la contribuente a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in Euro 1000 per ciascun grado.