COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 12 aprile 2018, n. 2335
Finanza locale – Contributi consortili – Piano di classifica degli immobili per riparto della contribuenza – Mancata impugnativa in via amministrativa – Definitività del contributo – Iscrizione a ruolo del debito – Cartella esattoriale – Legittimità
Fatto
Il sig. C.C. impugnava la cartella di pagamento in epigrafe con la quale l’Equitalia Sud richiedeva, per conto del Consorzio di Bonifica A.P., il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di quota consortile relativa ad immobili di sua proprietà, dovuta per l’anno 2013, lamentandone l’illegittimità per carenza di motivazione, posto che alcun servizio è stato reso ed alcun beneficio diretto alla sua proprietà è conseguito all’opera del Consorzio. Osservava inoltre che le sue proprietà erano state illegittimamente incluse nel Piano di classifica degli immobili consortili, dal momento che, essendo situate sulle colline di Cori, non potevano trarre alcun beneficio dalla manutenzione del Canale delle acque Alte, distante oltre 2 Km. Precisava, infine, che il Comune di Cori non era mai stato classificato territorio soggetto a bonifica. Con Memorie aggiunte, insisteva sulla mancanza di qualsiasi beneficio per la sua proprietà, derivante dall’attività del Consorzio.
Con proprie controdeduzioni il Consorzio di Bonifica, evocato in giudizio, difendeva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.T.P. adita accoglieva il ricorso.
Avverso la sentenza propone appello il Consorzio di Bonifica lamentandone l’erroneità e la carenza di motivazione.
Deduce infatti, in primo luogo con riguardo alla motivazione della cartella in oggetto, che la stessa è formulata conformemente al Modello predisposto dal Ministero delle Finanze per la cartella di riscossione e nel rispetto del dettato normativo di cui alla legge 212/00, in secondo luogo, che la stessa contiene tutte le indicazioni relative agli atti propedeutici e si fonda sul Piano di Classifica adottato con Delibera Consortile della contribuenza di bonifica n. 74/C.A. del 14/1/99, approvato dalla G.R. in data 28/6/01. Con riguardo poi alla lamentata assenza del beneficio diretto, osserva di non essere tenuto a fornire prova del beneficio stesso e comunque che, per costante orientamento giurisprudenziale, il beneficio deriva agli immobili per il solo fatto di essere ricompresi nel perimetro consortile. Chiede pertanto la riforma dell’impugnata sentenza, con conferma della legittimità del proprio operato.
La parte contribuente, con proprie controdeduzioni, insiste sulla correttezza dell’impugnata sentenza di cui, pertanto, chiede la conferma. Nel merito, ribadisce tuttavia, che ai fini della legittimità della pretesa del contributo, occorre che il vantaggio offerto dal Consorzio sia diretto e specifico, mentre ciò non ricorre nel caso di specie. Con Memorie aggiunte, produce copia del Piano di Classifica ove si legge, alle pagg. 5 e 19, che sono tenuti al contributo tutti coloro che traggono beneficio diretto dal Consorzio. Insiste pertanto, sulla insussistenza del debito di imposta preteso per mancanza del beneficio e conclude per il rigetto del proposto appello.
Diritto
La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene fondata e meritevole di accoglimento la censura mossa dall’Ente appellante, avverso la sentenza impugnata.
Osserva infatti che i Consorzi di Bonifica sono autorizzati, giusta art. 21 del R.D. n. 215/33, a riscuotere i contributi consortili secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette, quindi mediante cartella di pagamento e la stessa, nel caso di specie, sotto il profilo della motivazione, deve ritenersi legittima, poichè è stata redatta secondo il dettato normativa di cui all’art.12 del Dpr 602/73 e nel rispetto del Modello previsto dal Decreto Ministeriale del 28/6/99 e sue successive modifiche; inoltre la stessa cartella richiama gli atti propedeutici, ossia il piano di classifica per il riparto degli oneri – revisione anno 1999, richiama altresì le Deliberazioni della contribuenza di bonifica. Conclusivamente pertanto, si deve ritenere che l’impugnata cartella, per come motivata, poneva il contribuente nella piena condizione di difendersi e ciò, anche nel rispetto dei principi contenuti nella L. 212/00.
Nel merito, si osserva che l’operato dell’Ente impositore trova la sua legittimazione nel “piano di classifica degli immobili per riparto della contribuenza”, adottato con Delibera Consortile n. 74/C.A. del 14/ 1199, approvata dalla Giunta Regione Lazio in data 28/6/01 e trova altresì la sua legittimazione nella mancata impugnazione, da parte del contribuente, del Ruolo di contribuenza in cui l’ immobile di sua proprietà è incluso; infatti il Ruolo di Contribuenza, in quanto portato a conoscenza di tutti i consorziati, con manifesti pubblici, avrebbe dovuto, eventualmente, essere impugnato, in via amministrativa, nei 15 gg. successivi alla pubblicità.
Inoltre, circa la lamentata assenza di beneficio, si osserva che l’obbligo del pagamento dei contributi consortili si impone al contribuente per il solo fatto di essere proprietario di immobili ricadenti nel perimetro consortile (conforme Cass. Civ. n. 13683/05), atteso che questo fatto, di per sè, comporta la configurabilità di un vantaggio a favore dell’immobile; conseguentemente, l’inclusione degli immobili nel comprensorio consortile rimane il legittimo presupposto della pretesa impositiva in questione. Infine, con riguardo alla riproposta doglianza secondo cui il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare l’effettivo vantaggio ottenuto dagli immobili a motivo del suo intervento, mentre nessuna dimostrazione al riguardo è stata fornita dall’Ente, si osserva che quando, come nel caso di specie, non vi sia stata a monte, l’impugnativa del Piano di Inclusione e di Classifica, vale una presunzione di vantaggiosità che potrà essere vinta con adeguate prove contrarie a carico del consorziato (Cass. 3603 del l 0/2/ 17), mentre tale prova di “non beneficio” non è stata offerta dal contribuente. In conclusione, sul punto, l’onere di provare la sussistenza degli effettivi benefici e vantaggi procurati al fondo, non incombe sul Consorzio, bensì incombe sul contribuente l’onere di provare l’insussistenza di tali benefici diretti, quando questi, come nella specie, non abbia impugnato, a monte, il Piano di Classifica e relativo Perimetro di Contribuenza nel quale l’immobile è incluso (conforme Cass. Civ. n. 13683/05 , SS.UU. 26009/08; SS.UU. 11722110; Cass. 17066/10; Cass. 21176/ 14 e, da ultimo, Cass. 3603 del 10/2117), ciò in quanto l’adozione di un piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento.
L’ appello del Consorzio deve essere pertanto accolto, tuttavia le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della parva materia trattata.
P.Q.M.
Accoglie l’appello del Consorzio di Bonifica. Compensa le spese di giudizio.
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