COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 3 sentenza n. 2003 depositata il 10 aprile 2017
Processo tributario – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Valenza – Mero indizio
Massima:
Nel processo tributario, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l’attività amministrativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certificazione pubblica – non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti. (A.T.).
Riferimenti normativi: d.P.R. 445/2000, art. 47
Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. n. 27173/2011
Testo:
D. S. E. ha proposto appello, affidato a due motivi, avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n.2329/l6, depositata il 4/02/20 16, con la quale è stato respinto (con condanna del ricorrente alle spese) il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n.TK501P205930/2012 relativo alla determinazione in via sintetica del reddito per l’anno 2008 nella misura di euro 112.467,40, in applicazione dell’art. 38 del DPR 600/73, a fronte di un reddito complessivo dichiarato pari ad euro 8.387,00, avendo la CTP ritenuto fondata la maggiore disponibilità economica testimoniata dagli acquisti immobiliari e dalle spese sostenute in assenza di corrispondente riscontro nella posizione fiscale atteso che il contribuente aveva dichiarato redditi insufficienti rispetto agli incrementi patrimoniali e alla capacità di spesa accertata e si era limitato ad attribuire al coniuge la capacità di spesa, senza provare la provenienza non reddituale delle somme necessarie ad effettuare gli acquisti ex art. 38 DPR 600/73.
Con il primo motivo di ricorso l’appellante denuncia la nullità dell’avviso di accertamento per carenza o mancanza di motivazione poichè l’Ufficio, pur avendo richiesto documenti e ottenuto informazioni dal ricorrente, non aveva fornito adeguata replica. Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità dell’avviso avendo il contribuente dimostrato buona parte delle spese e degli investimenti con la intestazione fiduciaria di beni di cui non aveva la effettiva disponibilità e la capacità contributiva del coniuge.
L’appellata Agenzia si è costituita depositando controdeduzioni e richiamando a sostegno della legittimità dell’accertamento la presunzione legale di capacità contributiva di cui all’art. 2728 c.
In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.
L’appello non è meritevole di accoglimento.
Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso. Nell’avviso si dà atto dell’invito n.101476/11 notificato al contribuente il 17/06/2011 e della documentazione prodotta dalla parte in sede di contraddittorio. Ai ff.5 e 6 si richiama la memoria riepilogativa depositata dalla parte e si riportano, per escluderne la rilevanza, le deduzioni di parte relative alle autovetture. L’Ufficio ha valutato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma di T. E., secondo cui le due autovetture sarebbero state di fatto nella esclusiva disponibilità del T. che le aveva acquistate, le utilizzava e ne sopportava i costi, dando atto della mancanza di documentazione idonea a dimostrare la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto dei veicoli. Tale osservazione appare immune da censure. Nel processo tributario, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà -prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l’attività amministrativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certificazione pubblica- non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, ma semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti (Sez. 5, Sentenza n. 27173 del 16/12/2011).
Le fatture di acquisto dei veicoli allegate al ricorso, fanno riferimento in via esclusiva al contribuente e recano l’indicazione delle modalità di pagamento. Nulla è stato documentato circa la provenienza delle somme impiegate per l’acquisto, per il pagamento dell’assicurazione e per sostenere gli ulteriori costi dei veicoli. La Corte di cassazione (Sn. 5, Sentenza n. 21143 del 19/10/2016), in un caso simile, ha ritenuto non sufficiente l’intestazione del contratto di assicurazione del veicolo e della relativa quietanza ad un terzo precisando che:” In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all’art. I del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio “sopporta” anche solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato dei verbo “sopportare”, non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate”.
Va confermata la decisione di primo grado. L ‘accertamento con metodo sintetico ha fatto emergere la presenza di beni e servizi, ( autovetture, colf e immobili), indicatori di incrementi patrimoniali certi a base degli acquisti a titolo oneroso effettuati dal contribuente. E’ onere del contribuente fornire la prova contraria. La Corte di cassazione con diverse pronunce (Cass. n. 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. 25104/2014), ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico. A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione“. La norma chiede, pertanto qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche dei fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente”.
Nel caso di specie risulta accertato che il contribuente non ha fornito idonea prova documentale del possesso dei suddetti redditi esenti, prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi.
Tale non può considerarsi la documentazione inerente prestiti ricevuti da istituti finanziari atteso che la presenza di prestiti è indice di maggiore capacità contributiva rispetto a quella manifestata. Depone in tal senso la concessione del prestito e la possibilità di sostenere il pagamento delle rate gravate dei relativi interessi. Nessuna idonea documentazione risulta prodotta in relazione all’apporto del coniuge percettore di reddito proprio. L’esiguità del reddito, pari a euro 18.000 l’anno lordi, e l’intestazione in capo al coniuge dal 9/672008 di un motoveicolo acquistato per un valore dichiarato di euro 5.500 non consentono di ritenere fondate le affermazioni del contribuente in proposito. La demolizione del camper è intervenuta nell’anno 2011, in epoca ben successiva alla annualità oggetto di accertamento.
Nessun elemento è possibile trarre dalle sentenze di parziale accoglimento in primo grado dei ricorsi presentati dal D. S. non solo perché relative a diverse annualità, ma anche perché in motivazione si dà atto in via esclusiva della insufficienza della documentazione prodotta.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, l’appello proposto da D. S. E. deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Respinge l’appello del contribuente. Condanna alle spese di giudizio liquidate in euro mille.
Roma, cosi deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2017.
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